CORTE di CASSAZIONE – Ordinanza n. 36919 depositata il 16 dicembre 2022
Tributi – Avviso di accertamento per IVA, II.DD. e IRAP – Accertamento con adesione – Interruzione del termine di sospensione – Accoglimento
Rilevato che
1. Con sentenza della Commissione Tributaria Regionale della Campania, sez. staccata di Salerno, veniva accolto l’appello proposto dall’Agenzia delle entrate avverso la sentenza n.194/5/13 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale di Avellino che, a sua volta, accoglieva il ricorso della società C.T.S. S.r.l. avente ad oggetto un avviso di accertamento per IVA, II.DD. e IRAP relativo all’anno di imposta 2007. L’accertamento, adottato ex art.39 comma 2 lett. d) del d.P.R. n.600/73, era preceduto dal contraddittorio con la contribuente e dalla presentazione di istanza di adesione, e vedeva l’applicazione di una percentuale di redditività del 3,50% tratta dai valori medi di imprese similari, attive nel settore della lavorazione di pelli e cuoio.
2. Il giudice di prime cure riteneva fondate nel merito le deduzioni della contribuente, mentre la CTR accoglieva la doglianza preliminare dell’Agenzia dichiarando l’inammissibilità del ricorso introduttivo per tardività, in quanto proposto sull’erroneo presupposto della sospensione dei termini di cui all’art.6 comma 3 del d.lgs. n.218/97.
3. Avverso tale decisione propone ricorso per cassazione la contribuente affidato ad un unico motivo, cui l’Agenzia delle Entrate resiste con controricorso.
Considerato che
4. Con un unico motivo di ricorso – ex art.360 primo comma n.3 cod. proc. civ. – la società ricorrente deduce la violazione e falsa applicazione degli artt. 6 comma 3 del d.lgs. n.218/97 e 21 del d.lgs. n.546/92 per aver la CTR ritenuto inoperante la sospensione per 90 giorni dei termini, perché l’istanza di accertamento con adesione presentata dalla contribuente avrebbe dovuto ritenersi meramente dilatoria.
5. Il motivo è fondato. In tema di accertamento con adesione, in mancanza di definizione consensuale, solo la formale ed irrevocabile rinuncia del contribuente all’istanza interrompe il termine di sospensione di novanta giorni previsto per impugnare ai sensi degli artt. 6 e 12 del d.lgs. n. 218 del 1997, essendo volto a garantire uno “spatium deliberandi” in vista dell’accertamento stesso (Cass. Sez. 5 – , Ordinanza n. 3278 del 05/02/2019, Rv. 652379 – 01).
Neppure la mancata comparizione del contribuente alla data fissata per la definizione in via amministrativa della lite, sia essa giustificata o meno, non interrompe la sospensione del termine di 90 giorni per l’impugnazione dell’avviso di accertamento, in quanto detto comportamento è stato ritenuto dalla giurisprudenza della Sezione non equiparabile alla formale rinuncia all’istanza né è idoneo a farne venir meno “ah origine” gli effetti (Cass. Sez. 5 – , Ordinanza n. 27274 del 24/10/2019, Rv. 655805 – 01).
6. In questa prospettiva, è stato anche ritenuto che il deposito dell’istanza di accertamento con adesione presso un ufficio territorialmente incompetente è idoneo a determinare la sospensione del termine per la proposizione del ricorso giurisdizionale (Cass. Sez. 5 – , Ordinanza n. 8178 del 22/03/2019, Rv. 653344 – 01).
Infatti, il termine di sospensione di novanta giorni per l’impugnazione dello stesso segue automaticamente alla presentazione dell’istanza di definizione, e tale spatium defiberandi non può essere negato attraverso una valutazione ex post, ora per allora, di strumentalità della proposizione dell’istanza.
La decisione del giudice d’appello non è conforme all’insegnamento delineato dalla giurisprudenza della Sezione sopra riassunto e va conseguentemente riformata.
7. Per l’effetto dell’accoglimento del ricorso, va disposta la cassazione della sentenza impugnata con rinvio, ai sensi della legge n.130/2022, alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania, in diversa composizione, in relazione al profilo e per l’esame delle questioni rimaste assorbite in sede di merito, oltre che per la liquidazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania, in diversa composizione, in relazione al profilo e per l’esame delle questioni rimaste assorbite in sede di merito, oltre che per la liquidazione delle spese di lite.