CORTE di CASSAZIONE – Ordinanza n. 37207 depositata il 20 dicembre 2022
Tributi – Avviso di accertamento catastale – Rideterminazione di classe e rendita catastale – Revisione parziale del classamento delle unità immobiliari – Fattore cd. posizionale – Accoglimento
Rilevato che
1. – sulla base di quattro motivi, illustrati con memoria, C.I.G. ricorre per la cassazione della sentenza n. 8043/18, depositata il 19 novembre 2018, con la quale la Commissione tributaria regionale del Lazio ha rigettato l’appello proposto dalla stessa parte, odierna ricorrente, così confermando la pronuncia di prime cure che, a sua volta, aveva disatteso l’impugnazione di un avviso di accertamento catastale col quale, in applicazione della I. 30 dicembre 2004, n. 311, art. 1, c. 335, erano stati rideterminati classe e rendita catastale di un’unità immobiliare ubicata in Roma (microzona 7- XX Settembre; in catasto al fol. 472, p.lla 85, sub 214);
– l’Agenzia delle Entrate resiste con controricorso.
Considerato che
1. – il primo motivo, formulato ai sensi dell’art. 360, c. 1, n. 3, cod. proc. civ., espone la denuncia di violazione e falsa applicazione della I. n. 311 del 2004, art. 1, c. 335, sull’assunto che, diversamente da quanto ritenuto dal giudice del gravame, il presupposto del riclassamento operato dall’amministrazione, – e, quindi, lo scostamento significativamente rilevante (ai sensi del provvedimento direttoriale del 16 febbraio 2005) del rapporto tra valori (catastale e di mercato) rilevato nella specifica microzona, di ubicazione dell’unità immobiliare, e nell’insieme delle microzone comunali, – era stato erroneamente accertato previa esclusione di alcune delle microzone comunali, – ove, in tesi, non v’era una significativa presenza di unità immobiliari a destinazione d’uso residenziale (perché inferiore al 10%), e, nello specifico, «della microzona n. 238 “Aeroporto di Ciampino”»;
– il secondo motivo, ai sensi dell’art. 360, c. 1, n. 4, cod. proc. civ., reca la denuncia di nullità della sentenza per violazione dell’art. 112 cod. proc. civ., deducendo il ricorrente che il giudice del gravame aveva omesso di pronunciare sui motivi di appello che involgevano la censurata violazione di legge con riferimento all’omesso esperimento di un sopralluogo, allo svolgimento di una stima comparativa con unità tipo di riferimento, alla stessa illegittimità di una revisione parziale del classamento ai fronte della rivalutazione delle rendite catastali a fini Ici e IMU;
– col terzo motivo, ai sensi dell’art. 360, c. 1, n. 3, cod. proc. civ., il ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione del d.p.r. n. 1142 del 1949, art. 7, riproponendo, cosi, la quaestio iuris già articolata col secondo motivo di ricorso e, dunque, l’omesso svolgimento di una stima comparativa con riferimento alle unità tipo del quadro tariffario cui correlare l’innalzamento della classe in concreto operato;
– il quarto motivo espone la denuncia, ai sensi dell’art. 360, c. 1, n. 5, cod. proc. civ., di omesso esame di fatto decisivo per il giudizio, oggetto di discussione tra le parti e, ai sensi dell’art. 360, c. 1, n. 3, cod. proc. civ., di violazione e falsa applicazione del d.p.r. n. 138 del 1998, art. 9;
– assume, in sintesi, il ricorrente che l’avviso di accertamento impugnato esponeva una motivazione meramente apparente in ordine alle ragioni del riclassamento, – motivazione affidata, difatti, a formule generiche e di stile, – per di più evocando, a comparazione, unità immobiliari connotate da diverso fattore posizionale ed edilizio; che, ancora, (solo) nel corso del giudizio di appello l’amministrazione aveva inammissibilmente devoluto al giudizio le specifiche connotazioni edilizie e tipologiche dell’unità immobiliare in contestazione rispetto alla quale rilevava, peraltro, che una variazione catastale (con attribuzione della classe di merito inferiore) era stata operata già nel corso del 2008, così che rispetto a detta variazione avrebbero dovuto considerarsi i (pur inespressi) specifici presupposti giustificativi del riclassamento da ultimo operato;
2. – il quarto motivo, – dal cui esame consegue l’assorbimento dei residui motivi di ricorso, – è fondato e va accolto;
3. – va premesso, al riguardo, che il motivo in questione, – per quanto impropriamente articolato (anche) ai sensi dell’art. 360, c. 1, n. 5, cod. proc. civ., – riveste un inequivoco contenuto censorio i cui effettivi termini sono stati sopra riassunti;
– e, come statuito dalle Sezioni Unite della Corte, l’onere di specificità, posto dall’art. 366, c. 1, n. 4, cod. proc. civ., non deve essere inteso quale assoluta necessità di formale ed esatta indicazione dell’ipotesi, tra quelle elencate nell’art. 360 c.p.c., comma 1, cui si ritenga di ascrivere il vizio, né di precisa individuazione, nei casi di deduzione di violazione o falsa applicazione di norme sostanziali o processuali, degli articoli, codicistici o di alti testi normativi, comportando invece l’esigenza di una chiara esposizione, nell’ambito del motivo, delle ragioni per le quali la censura sia stata formulata e del tenore della pronunzia caducatoria richiesta, che consentano al giudice di legittimità di individuare la volontà dell’impugnante e stabilire se la stessa, così come esposta nel mezzo di impugnazione, abbia dedotto un vizio di legittimità sostanzialmente, ma inequivocamente, riconducibile ad alcuna delle tassative ipotesi di cui all’art. 360 cit. (Cass. Sez. U., 24 luglio 2013, n. 17931 cui adde, ex plurimis, Cass., 30 giugno 2021, n. 18390; Cass., 19 giugno 2018, n. 16170; Cass., 23 maggio 2018, n. 12690; Cass., 7 maggio 2018, n. 10862; Cass., 27 ottobre 2017, n. 25557; Cass., 17 dicembre 2015, n. 25386; Cass., 20 febbraio 2014, n. 4036);
3.1 – secondo un orientamento interpretativo della Corte che si è venuto progressivamente a delineare, così consolidandosi, la ragione giustificativa della revisione parziale del classamento, prevista dall’art. 1, comma 335, l. 311 del 2004, è costituita dalla rilevante modifica di valore degli immobili presenti nella microzona ma, al momento dell’attribuzione della classe e della rendita catastale, devono essere considerate, insieme al fattore posizionale, le caratteristiche edilizie dell’unità immobiliare, di cui all’art. 8, comma 7, d.P.R. n. 138 del 1998, che assumono, pertanto, specifica rilevanza in sede di motivazione dell’atto, motivazione nella quale, una volta giustificato il presupposto della revisione, fondato sul valore medio di mercato dell’intera microzona, vanno spiegate le ragioni in forza delle quali si è prodotta una ricaduta (ed in quali termini di classamento e di rendita catastale) sulla specifica unità immobiliare oggetto di riclassamento (v., ex plurimis, Cass., 24 agosto 2022, n. 25201; Cass., 12 dicembre 2019, n. 32546; Cass., 28 novembre 2019, n. 31112; Cass. 19 dicembre 2019, n. 29988; Cass., 8 aprile 2019, n. 9770; v. altresì, più di recente, Cass., 24 novembre 2020, n. 26657; Cass., 1 luglio 2020, n.13390);
3.2 – in particolare la Corte ha rimarcato che:
– la disposizione di cui all’art. 1, c. 335, cit., va letta nel più complessivo contesto regolativo di cui al d.p.r. 23 marzo 1998, n. 138; – i dati normativi che, così, vengono in considerazione, – per come interpretati dallo stesso Giudice delle leggi (Corte Cost., 1 dicembre 2017, n. 249), – esplicitano che la revisione «parziale» del classamento delle unità immobiliari consegue, nella fattispecie, dalla specifica (ed esclusiva) valorizzazione del cd. fattore posizionale (art. 8, cc. 5 e 6, cit.), qui inteso in riferimento ad «una modifica del valore degli immobili presenti in una determinata microzona» che «abbia una ricaduta sulla rendita catastale», ove, dunque, non è irragionevole che detta modifica di valore dell’immobile si ripercuota sulla rendita catastale il cui «conseguente adeguamento, proprio in quanto espressione di una accresciuta capacità contributiva, è volto in sostanza ad eliminare una sperequazione esistente a livello impositivo» (Corte Cost. n. 249/2017, cit.);
– la disposizione che autorizza la revisione «parziale» del classamento, – in relazione ad unità immobiliari ricadenti in microzone comunali «per le quali il rapporto tra il valore medio di mercato individuato ai sensi del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, n. 138, e il corrispondente valore medio catastale ai fini dell’applicazione dell’imposta comunale sugli immobili si discosta significativamente dall’analogo rapporto relativo all’insieme delle microzone comunali», – integra, dunque, il presupposto degli «atti attributivi delle nuove rendite» che, però, essi stessi debbono esplicitare le ragioni della revisione del classamento con riferimento, com’è nella fattispecie, alla (nuova) classe, e rendita catastale, attribuite all’unità immobiliare (classe a sua volta «rappresentativa del livello reddituale ordinario ritraibile dall’unità immobiliare nell’ambito del mercato edilizio della microzona»; d.p.r. n. 138 del 1998, art. 8, c. 3);
– difatti, come rilevato dalla stessa Corte Costituzionale, l’obbligo di motivazione degli elementi che hanno inciso sul diverso classamento della singola unità immobiliare «proprio in considerazione del carattere “diffuso” dell’operazione, deve essere assolto in maniera rigorosa in modo tale da porre il contribuente in condizione di conoscere le concrete ragioni che giustificano il provvedimento» (Corte Cost. n. 249/2017, cit.);
– l’indicazione delle «caratteristiche edilizie del fabbricato» (d.p.r. n. 138 del 1998, art. 8, c. 7) torna ad assumere (col fattore cd. posizionale) una sua specifica rilevanza per il profilo della motivazione dell’atto (logicamente conseguente a quello che ne identifica i suoi presupposti e) volto a giustificare l’adozione della stima comparativa (avuto riguardo alla cd. unità tipo; v. il d.p.r. 1 dicembre 1949, n. 1142, art. 61; v. Cass., 6 marzo 2017, n. 5600) in sede di attribuzione della classe e della rendita catastale (d.p.r. n. 138 del 1998, art. 2, c. 1, e art. 8; v., altresì, il d.l. 14 marzo 1988, n. 70, art. 11, c. 1, conv. in I. 13 maggio 1988, n. 154); e, del resto, il valore di mercato rilevante, quale presupposto per la richiesta di riclassamento, non è quello di un singolo immobile bensì il valore medio di mercato di una intera microzona così che, una volta giustificato quest’ultimo (secondo i rapporti di valore posti dall’art. 1, c. 335, I. n. 311 del 2004), rimangono pur sempre da spiegare le ragioni in forza delle quali si sia prodotta una ricaduta (ed in quali termini di classamento e di rendita catastale) sulla specifica unità immobiliare oggetto di riclassamento;
– in definitiva, l’atto attributivo della nuova rendita catastale (quale conseguente alla diversa classe identificativa del superiore «livello reddituale ordinario ritraibile dall’unità immobiliare»; d.p.r. n. 138 del 1998, art. 8, c. 3) deve esso stesso indicare in quali termini il mutato assetto dei valori medi di mercato e catastale (recte del loro rapporto), nel contesto delle microzone comunali previamente individuate, abbia avuto una ricaduta sul singolo immobile (sulla sua categoria, classe e rendita catastale), «così incidendo sul diverso classamento della singola unità immobiliare»;
3.3 – come assume la censura in trattazione, – e per come risulta dallo stesso contenuto motivazionale dell’avviso di accertamento, in ricorso trascritto, – il giudice del gravame ha effettivamente risolto l’obbligo motivazionale, nella fattspecie rilevante, sotto l’esclusivo profilo dei presupposti giustificativi del riclassamento di natura massiva, – presupposti peraltro genericamente esposti nello stesso avviso di accertamento, – senza considerare, con ciò, che l’atto attributivo della nuova rendita catastale (qual conseguente alla diversa classe dell’unità immobiliare»; d.p.r. n. 138 del 1998, art. 8, c. 3) deve esso stesso indicare in quali termini il mutato assetto dei valori medi di mercato e catastale (recte del loro rapporto), nel contesto delle microzone comunali previamente individuate, abbia avuto una ricaduta sul singolo immobile (sulla sua classe e rendita catastale), «così incidendo sul diverso classamento della singola unità immobiliare»;
4. – la gravata sentenza va, pertanto, cassata e, non essendo necessari ulteriori accertamento di fatto, la causa va decisa nel merito con accoglimento del ricorso originario del contribuente;
– in considerazione delle antinomie, ed oscillazioni, emerse negli orientamenti giurisprudenziali, col progressivo consolidarsi in corso di giudizio della pertinente giurisprudenza della Corte, le spese dell’intero giudizio vanno compensate tra le parti.
P.Q.M.
Accoglie il quarto motivo di ricorso, assorbiti i residui motivi, cassa l’impugnata sentenza e, decidendo la causa nel merito, accoglie il ricorso originario del contribuente; compensa, tra le partì, le spese dell’intero giudizio.
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