CORTE di CASSAZIONE – Sentenza n. 742 depositata il 12 gennaio 2023 – Nel giudizio d’appello la richiesta di rinnovazione della consulenza tecnica d’ufficio è ammissibile, ove si contestino le valutazioni tecniche del consulente fatte proprie dal giudice di primo grado, poiché non viene chiesta l’ammissione di un nuovo mezzo di prova. Il giudice, peraltro, se non ha l’obbligo di motivare il diniego, che può essere anche implicito, è tenuto tuttavia a rispondere alle censure tecnico-valutative mosse dall’appellante alle valutazioni di ugual natura contenute nella sentenza impugnata, sicché l’omesso rigetto espresso dell’istanza di rinnovazione non integra un vizio di omessa pronuncia ai sensi dell’art. 112 c.p.c., ma, eventualmente, vizio di motivazione