AGENZIA delle ENTRATE – Risposta n. 45 del 17 gennaio 2023
Importi di riferimento ai fini del calcolo del contributo a fondo perduto ex articolo 1, commi da 16 a 27, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73 per gli operatori economici maggiormente colpiti dall’emergenza epidemiologica ”Covid-19” nel caso di uno studio associato di professionisti che presenti una variazione dei soci nel corso del 2020
Con l’istanza di interpello specificata in oggetto, è stato esposto il seguente
Quesito
L’Istante, associazione professionale (di seguito ”Associazione”) esercente l’attività di studio legale, per il tramite del proprio rappresentante legale, fa presente che:
– i compensi relativi all’anno 2019 sono stati pari a euro xxx;
– il risultato economico riferito all’anno 2019 ammonta a euro yyy mentre quello riferito all’anno 2020 ammonta a euro zzz con una differenza pari a euro qqq, corrispondente ad una diminuzione del 83,58 per cento;
– in data xxx yyy 2020 un professionista associato ha attivato una posizione IVA individuale, in previsione di recedere dall’Associazione a far data dal 1° gennaio 2021.
Con documentazione integrativa, l’Istante ha specificato che:
– l’uscita del socio ha prodotto i suoi effetti in termini di variazione della clientela a partire dal zzz www 2020;
– in seguito alla conclusione del rapporto di associazione, non sono perdurati rapporti tra il professionista e lo studio associato;
– in occasione dell’uscita, non sono stati sottoscritti accordi aventi per oggetto l’imputazione di compensi, trasferimento della clientela e/o altri fatti rilevanti ai fini della determinazione del contributo perequativo.
Ciò premesso, l’Associazione chiede se possa beneficiare del contributo a fondo perduto previsto dall’articolo 1, commi da 16 a 27, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73 per gli operatori economici maggiormente colpiti dall’emergenza epidemiologica ”Covid-19” e come determinare i valori da utilizzare per la definizione del contributo spettante.
Soluzione interpretativa prospettata dal contribuente
L’Istante ritiene di aver diritto al contributo in esame stante la differenza del risultato d’esercizio 2020 rispetto a quello 2019 e che poiché il reddito dell’Associazione per l’anno 2020 è stato influenzato, anche se non interamente, dalla fuoriuscita di un associato, ritiene, in via prudenziale, di escludere dai redditi oggetto di comparazione i compensi percepiti dalla clientela oggetto di trasferimento a seguito della predetta fuoriuscita dall’Associazione del professionista associato.
Parere dell’Agenzia delle Entrate
L’articolo 1, comma 16, del decreto legge 25 maggio 2021, n. 73 (decreto ”Sostegni bis”) dispone che «Al fine di sostenere gli operatori economici maggiormente colpiti dall’emergenza epidemiologica ”Covid-19”, è riconosciuto un contributo a fondo perduto a favore di tutti i soggetti che svolgono attività di impresa, arte o professione o che producono reddito agrario, titolari di partita IVA residenti o stabiliti nel territorio dello Stato».
Ai sensi del successivo comma 17, il contributo in parola non spetta ai soggetti la cui partita IVA risulti non attiva alla data di entrata in vigore del decreto, agli enti pubblici di cui all’articolo 74 nonché ai soggetti di cui all’articolo 162bis del Testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.
Sotto il profilo soggettivo, secondo quanto stabilito dal comma 18 del predetto articolo 1, tale contributo «spetta esclusivamente ai soggetti titolari di reddito agrario di cui all’articolo 32 del citato Testo unico delle imposte sui redditi, nonché ai soggetti con ricavi di cui all’articolo 85, comma 1, lettere a) e b), o compensi di cui all’articolo 54, comma 1, del Testo unico delle imposte sui redditi non superiori a 10 milioni di euro nel secondo periodo d’imposta antecedente a quello di entrata in vigore del presente decreto».
Il comma 19 del citato articolo 1 stabilisce che il contributo spetta a condizione che «vi sia un peggioramento del risultato economico d’esercizio relativo al periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2020, rispetto a quello relativo al periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2019, in misura pari o superiore alla percentuale che verrà definita con decreto del Ministro dell’economia e finanze».
Il successivo comma 20 dell’articolo 1 prevede che «L’ammontare del contributo a fondo perduto di cui al comma 16 è determinato applicando la percentuale che verrà definita con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze alla differenza del risultato economico d’esercizio relativo al periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2020 rispetto a quello relativo al periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2019, al netto dei contributi a fondo perduto eventualmente riconosciuti dall’Agenzia delle entrate ai sensi dell’articolo 25 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, degli articoli 59 e 60 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, degli articoli 1, 1bis e 1ter del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, dell’articolo 2 del decreto-legge 18 dicembre 2020, n. 172, dell’articolo 1 del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, e del presente articolo, commi da 1 a 3 e commi da 5 a 13».
Tale percentuale è stata stabilita con il decreto del Ministero dell’economia e finanze del 12 novembre 2021, rubricato «Determinazione del contributo a fondo perduto ”perequativo”» nel quale, all’articolo 1, comma 2, è stabilito che «per accedere al contributo a fondo perduto (…) il peggioramento del risultato economico di esercizio relativo al periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2020 deve essere pari ad almeno il trenta per cento rispetto al risultato economico d’esercizio relativo al periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2019».
Infine, secondo quanto previsto al comma 21, l’importo del contributo perequativo «non può essere superiore a centocinquantamila euro».
Il successivo articolo 2 stabilisce le modalità di determinazione del contributo, applicando alla differenza tra il risultato economico d’esercizio relativo al periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2020 e quello relativo al periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2019, diminuita dell’importo dei contributi a fondo perduto eventualmente riconosciuti dall’Agenzia delle entrate di cui al comma 20 del citato articolo 1 del decreto Sostegni bis (in misura diversa in relazione alla soglia dei ricavi o compensi del secondo periodo d’imposta antecedente, secondo quanto disposto dal richiamato articolo 1, comma 18 del decreto Sostegni bis), la percentuale del:
«a) trenta per cento per i soggetti con ricavi e compensi indicati all’art. 1, comma 18, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, non superiori a centomila euro;
b) venti per cento per i soggetti con ricavi o compensi indicati all’art. 1, comma 18, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, superiori a centomila euro e fino a quattrocentomila euro;
c) quindici per cento per i soggetti con ricavi o compensi indicati all’art. 1, comma 18, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, superiori a quattrocentomila euro e fino a 1 milione di euro;
d) dieci per cento per i soggetti con ricavi o compensi indicati all’art. 1, comma 18, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, superiori a 1 milione di euro e fino a 5 milioni di euro;
e) cinque per cento per i soggetti con ricavi o compensi indicati all’art. 1, comma 18, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, superiori a 5 milioni di euro e fino a 10 milioni di euro».
Il successivo comma 2 specifica, inoltre, che «Non spetta alcun contributo a fondo perduto se l’ammontare complessivo dei contributi di cui al comma precedente, già riconosciuti dall’Agenzia delle entrate, è uguale o maggiore alla differenza tra il risultato economico d’esercizio relativo al periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2020 e quello relativo al periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2019».
Gli adempimenti dichiarativi richiesti ai fini della fruizione del contributo in parola sono riportati nel successivo articolo 3 del decreto ministeriale.
Con il provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 4 settembre 2021 (prot. n. 227357/2021) sono stati individuati gli specifici campi delle dichiarazioni dei redditi relative ai periodi d’imposta in corso al 31 dicembre 2019 e al 31 dicembre 2020 necessari a determinare gli importi dei risultati economici d’esercizio di cui ai commi 19 e 20 dell’articolo 1 del citato decreto-legge 73 del 2021.
La definizione delle modalità di effettuazione dell’istanza con cui richiedere il contributo perequativo in esame, invece, è demandata dal comma 23 dell’articolo 1 del decreto Sostegni bis al successivo provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate, emesso in data 29 novembre 2021 (prot. n. 336196/2021), in cui sono forniti anche chiarimenti in merito alla determinazione dell’ammontare del contributo (vd. punto 2.5) ed alla restituzione spontanea del contributo a fondo perduto non spettante (cfr. anche risoluzione 16 dicembre 2021, n. 73/E).
Il descritto quadro normativo non prevede che la fattispecie delineata dall’Istante possa assumere rilievo ai fini della fruizione e della quantificazione del contributo a fondo perduto in parola limitandosi la norma a stabilire che il contributo è subordinato al «peggioramento del risultato economico d’esercizio» a prescindere dal motivo per il quale si verificato tale ”peggioramento del risultato economico d’esercizio”.
Ai fini del calcolo del contributo perequativo Covid-19 in esame, nel rispetto di ogni altro requisito richiesto dalla norma e non oggetto di interpello, occorre far riferimento ai propri dati contabili e fiscali, così come previsti dalla citata disciplina, sia in relazione alle modalità di determinazione della soglia massima dei compensi per l’accesso al contributo, che dovrà avvenire considerando i compensi 2019 dell’Istante, che per quanto concerne la determinazione del peggioramento del risultato economico dell’anno di imposta 2020 rispetto al 2019, da effettuare facendo riferimento ai dati indicati nel rigo RE21 del modello Redditi SP, anno di imposta 2019 e 2020.
Fermo restando impregiudicato il potere di controllo da parte dell’Amministrazione finanziaria circa la corretta fruizione del contributo in esame, si fa, altresì, presente che la rispondenza delle variazioni percentuali del risultato economico dell’Associazione istante ai requisiti normativamente previsti e come sopra illustrati, nonché la correttezza del calcolo del risultato economico stesso, attiene ad una verifica fattuale che non rientra nell’ambito applicativo dell’istituto dell’interpello di cui all’articolo 11 della legge n. 212 del 2000.
Il presente parere viene reso sulla base degli elementi e dei documenti presentati, assunti acriticamente così come illustrati nell’istanza di interpello, nel presupposto delle loro veridicità e concreta attuazione del contenuto, ed esula, altresì, da ogni valutazione circa fatti e/o circostanze non rappresentate nell’istanza e riscontrabili nella eventuale sede di accertamento.
Si rappresenta, infine, che non sono oggetto della presente risposta i requisiti previsti dalla disciplina agevolativa in esame, rimanendo in merito impregiudicato ogni potere di controllo da parte dell’amministrazione finanziaria.
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