AGENZIA delle ENTRATE – Provvedimento del 12 gennaio 2023
Registro dei pegni mobiliari non possessori – Approvazione delle specifiche tecniche per la redazione delle domande e dei correlati titoli, nonché per la relativa trasmissione al conservatore – Modalità per la registrazione dei titoli, secondo le procedure telematiche di cui all’articolo 1, comma 3, del decreto-legge 10 gennaio 2006, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 marzo 2006, n. 81 (G.U. 23 gennaio 2023, n. 18)
Art. 1
Definizioni
«TUR»: testo unico delle disposizioni concernenti l’imposta di registro approvato con decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131;
«Imposta di bollo»: l’imposta prevista dal decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642;
«Registrazione»: la registrazione degli atti ai fini dell’assolvimento dell’imposta di registro;
«Registro pegni»: il registro informatico per l’iscrizione dei pegni mobiliari non possessori, di cui all’art. 1, comma 4, del decreto-legge 3 maggio 2016, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 giugno 2016, n. 119, così come attuato dall’art. 1 del regolamento adottato con decreto 25 maggio 2021, n. 114, del Ministro dell’economia e delle finanze di concerto con il Ministro della giustizia;
«Regolamento»: il «Regolamento concernente il registro dei pegni mobiliari non possessori», adottato con decreto 25 maggio 2021, n. 114, del Ministro dell’economia e delle finanze di concerto con il Ministro della giustizia;
«Conservatore»: il Capo area registro pegni, di cui all’art. 1, comma 4, del citato regolamento e del punto 3.1 del provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate 11 aprile 2022, prot. n. 115338;
«Formalità»: l’iscrizione del pegno mobiliare non possessorio, la rinnovazione, la cancellazione dell’iscrizione del pegno medesimo o l’annotazione di una vicenda modificativa del rapporto e della garanzia, di cui si richiede al conservatore l’inserimento nel registro pegni;
«Domanda: la domanda sottoscritta digitalmente e trasmessa in via telematica con il relativo titolo, di cui viene richiesto l’inserimento nel registro pegni;
«Titolo»: l’atto costitutivo del pegno non possessorio, l’atto contenente il consenso o l’ordine per la cancellazione, o l’atto attestante la vicenda modificativa di cui si richiede l’annotazione;
«Trasmissione»: l’invio, con modalità telematica, al sistema informatico dell’Agenzia delle entrate, della domanda e del relativo titolo, per la richiesta, al conservatore, di inserimento della formalità nel registro pegni, e per l’eventuale richiesta contestuale di registrazione;
«Redazione del titolo unitamente alla domanda»: la redazione contestuale del titolo e della domanda, ai sensi dell’art. 3, comma 5, del regolamento nel formato definito dal presente provvedimento interdirigenziale;
«Regolamento UE»: il regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE;
«Codice»: il codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, così come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101 e dalla legge 3 dicembre 2021, n. 205, di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 8 ottobre 2021, n. 139.
Art. 2
Specifiche tecniche e registrazione dei titoli
1. Sono approvate le allegate specifiche tecniche per la redazione e per la trasmissione delle domande e dei correlati titoli, nonché per la relativa trasmissione al conservatore, anche con riferimento al formato di cui all’art. 3, comma 5, del regolamento.
2. Con il presente provvedimento sono altresì stabilite le modalità per la registrazione dei titoli.
Art. 3
Controlli di trasmissione
1. La trasmissione della domanda si considera non effettuata qualora le informazioni ivi contenute risultino non conformi alle specifiche tecniche allegate.
2. L’esito della mancata trasmissione è comunicato alle parti indicate nella domanda con apposita ricevuta.
Art. 4
Modalità di trasmissione del titolo e della domanda
1. Il titolo è trasmesso per via telematica unitamente alla relativa domanda, anche ai fini dell’eventuale richiesta di registrazione, quando sono rispettate le specifiche tecniche allegate al presente provvedimento.
Art. 5
Modalità di registrazione del titolo
1. La registrazione del titolo è consentita esclusivamente con modalità telematiche, ad esclusione dei provvedimenti dell’autorità giudiziaria e delle scritture private accertate giudizialmente.
2. La registrazione del titolo, ove richiesta con le modalità telematiche di cui all’art. 4 del presente provvedimento, avviene a seguito della trasmissione e si considera effettuata nel momento in cui i dati, compresi quelli relativi alle modalità di pagamento di cui all’art. 6, sono correttamente ricevuti dal sistema informativo.
L’Agenzia delle entrate, in luogo delle annotazioni di cui all’art. 16, comma 4, del TUR, attesta la registrazione di ogni singolo titolo mediante le apposite ricevute di cui all’art. 7.
3. L’inserimento della formalità nel registro pegni potrà essere effettuata solo a fronte del titolo in regola con la disciplina dell’imposta di registro.
Art. 6
Modalità di pagamento telematico di tributi e diritti
1. Il versamento delle somme dovute per la registrazione del titolo e per l’esecuzione della formalità avviene secondo le modalità stabilite con il provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate, sentito il Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, di cui all’art. 7, comma 2, del regolamento.
2. Gli uffici competenti controllano la corretta liquidazione e la regolarità delle somme versate per la registrazione del titolo e per l’esecuzione della formalità e richiedono, in caso di omesso o insufficiente versamento, le maggiori somme e gli eventuali interessi e sanzioni, ove dovuti.
3. Ai fini del pagamento di quanto dovuto, è possibile imputare gli importi già versati nel caso di domanda rifiutata dal conservatore ai sensi dell’art. 8 del regolamento, salvi quelli relativi all’imposta di bollo già assolta.
Art. 7
Ricevute
1. L’Agenzia delle entrate attesta, mediante apposite ricevute, l’avvenuta ricezione del titolo, le informazioni riguardanti i pagamenti delle somme addebitate, nonché la registrazione con relativa data ed estremi.
2. Le ricevute sono trasmesse, per via telematica, al soggetto che ha effettuato la trasmissione di cui all’art. 4.
Art. 8
Restituzione per via telematica del certificato di eseguita formalità
1. Il certificato di eseguita formalità è sottoscritto dal conservatore con firma digitale e viene restituito al richiedente la formalità tramite il servizio telematico con indicazione della data e del numero di iscrizione.
2. Nel caso in cui il conservatore rifiuti di ricevere i titoli e le domande ai sensi dell’art. 8, comma 3, del regolamento, restituisce al richiedente, per via telematica, la domanda con l’indicazione dei motivi di rifiuto.
Art. 9
Disposizioni in materia di protezione dei dati personali
1. Il trattamento dei dati personali relativi alle attività oggetto del presente provvedimento è effettuato da soggetti qualificati quali titolari ai sensi di quanto previsto dall’art. 4 del regolamento UE.
2. I trattamenti di dati personali, posti in essere nel rispetto dei principi di liceità, necessità, correttezza, pertinenza e non eccedenza e in osservanza di quanto previsto dalla normativa vigente in materia di protezione dei dati personali di cui al regolamento UE e al Codice, sono effettuati esclusivamente nell’ambito delle regole e per le specifiche finalità previste nella normativa e posta alla base del presente provvedimento.
3. L’Agenzia delle entrate e il Ministero della giustizia si impegnano a collaborare fra loro al fine di consentire, nei rispettivi ambiti di competenza, ai soggetti interessati l’esercizio, nella maniera più agevole possibile, del diritto di accesso ai propri dati e degli ulteriori diritti in materia di protezione dei dati personali.
4. I trattamenti di dati personali sono effettuati in maniera da garantire un’adeguata sicurezza delle informazioni, compresa la protezione, mediante l’adozione di misure tecniche e organizzative adeguate, al fine di scongiurare trattamenti non autorizzati o illeciti, la perdita, la distruzione o il danno accidentali e, ai sensi dell’art. 32 del regolamento UE, garantire un livello di sicurezza parametrato al rischio individuato.
5. I dati personali sono trattati dai soggetti designati dal titolare quali responsabili, ovvero dalle persone autorizzate al trattamento dei dati personali che operano sotto l’autorità diretta del titolare, o del responsabile. Al di fuori di queste ipotesi, i dati non saranno diffusi, né saranno comunicati a terzi; tuttavia, se necessario, potranno essere comunicati:
– ai soggetti cui la comunicazione dei dati debba essere effettuata in adempimento di un obbligo previsto dalla legge, da un regolamento, da un atto amministrativo generale o dalla normativa comunitaria, ovvero per adempiere ad un ordine dell’Autorità giudiziaria;
– ad altri eventuali soggetti terzi, qualora la comunicazione si dovesse rendere necessaria per la tutela in sede giudiziaria, nel rispetto delle vigenti disposizioni in materia di protezione dei dati personali.
6. Il dato di contatto del responsabile della protezione dei dati dell’Agenzia delle entrate è: entrate.dpo@agenziaentrate.it.
7. Il dato di contatto del responsabile della protezione dei dati del Ministero della giustizia è: responsabileprotezionedati@giustizia.it.
Art. 10
Pubblicazione
1. Il presente provvedimento sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Allegato
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