AGENZIA delle ENTRATE – Risposta n. 158 del 24 gennaio 2023

Enti non commerciali – Plusvalenza da cessione di partecipazione azionaria – Articoli 55, 58, 73, 87, 143 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 (Tuir)

Con l’istanza di interpello specificata in oggetto, è stato esposto il seguente

Quesito

L’Istante (di seguito, anche ”Ente”), ente pubblico non economico a base associativa e senza scopo di lucro, opera a livello territoriale e aderisce alla federazione nazionale, costituita a sua volta come ente pubblico, che associa i vari enti che operano su base territoriale. […]

L’Istante rappresenta che il proprio bilancio è redatto con i criteri di cui agli articoli 2423 e seguenti del codice civile e in conformità con il proprio regolamento di amministrazione e contabilità, il quale prevede che i criteri di iscrizione in bilancio e di valutazione degli elementi patrimoniali ed economici sono conformi alla disciplina civilistica e ai principi contabili nazionali formulati dall’Organismo Italiano di Contabilità.

Ai fini fiscali, l’Ente Istante si qualifica quale ente non commerciale, ai sensi dell’articolo 73, comma 1, lettera c), del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 (Tuir). A tal fine, lo stesso precisa che «le attività ”istituzionali” di carattere associativo sono comunque prevalenti poiché quelle considerate oggettivamente ”commerciali” sono comunque svolte dall’Ente in via puramente accessoria, collaterale e comunque strumentale rispetto a quelle ”istituzionali”».

L’Ente ha acquistato nel 1992 una partecipazione azionaria nella Alfa S.p.A., […]. La partecipazione risulta iscritta nell’inventario relativo all’esercizio di acquisto alla voce Investimenti Mobiliari Partecipazioni azionarie, al valore di costo, pari a X.XXX.XXX lire, pari a X.XXX,XX euro. Analoga iscrizione si rileva nel bilancio chiuso al 31 dicembre 2002.

L’Ente rappresenta che nel bilancio di esercizio chiuso al 31 dicembre 2020, ha iscritto tale partecipazione tra le Immobilizzazioni Finanziarie quale partecipazione non qualificata, al valore di costo maggiorato dei relativi incrementi (per XX.XXX euro). Nell’inventario al 31 dicembre 2020, la partecipazione è iscritta tra le partecipazioni in altre imprese.

Nel 2021, la partecipazione è stata ceduta a fronte di un corrispettivo pari a XXX.XXX euro realizzando, pertanto, una plusvalenza pari a XXX.XXX euro.

In relazione alla predetta cessione della partecipazione, ”afferente” all’attività di impresa e per la quale sussistono i requisiti di cui all’articolo 87 del Tuir, l’Istante chiede se la plusvalenza che ne deriva debba essere considerata esente nella misura del 95 per cento, ai sensi del comma 1 del citato articolo 87, ovvero se essa debba essere considerata esente per il 41,86 per cento, ai sensi dell’articolo 58, comma 2, del medesimo Testo unico.

Soluzione interpretativa prospettata dal contribuente

L’Istante ritiene che in relazione alla plusvalenza che origina dalla cessione della partecipazione in Alfa, ”afferente” all’attività commerciale esercitata e in possesso dei requisiti di participation exemption (PEX) di cui all’articolo 87 del Tuir, sia pienamente applicabile l’esenzione dalla tassazione pari al 95 per cento del suo ammontare.

In ordine alla piena applicabilità del citato articolo 87, comma 1, del Tuir alle plusvalenze da cessione di partecipazioni detenute in regime di impresa da enti non commerciali, l’Istante osserva che ai sensi dell’articolo 143, commi 1 e 2, del Tuir, il reddito complessivo degli gli enti non commerciali è formato dai redditi fondiari, di capitale, di impresa e diversi, e viene determinato secondo le disposizioni dell’articolo 8 del Tuir, ai sensi del quale il reddito complessivo si determina sommando i redditi di ogni categoria che concorrono a formarlo.

Ai sensi dell’articolo 144, comma 1, del Tuir i redditi e le perdite che concorrono a formare il reddito complessivo degli enti non commerciali sono determinati distintamente per ciascuna categoria e «si applicano, se nel presente capo non è diversamente stabilito, le disposizioni del titolo I relative ai redditi delle varie categorie». L’Istante ritiene che in relazione al proprio reddito di impresa in contabilità ordinaria vengano in rilievo le norme del Titolo II del Tuir, tra le quali rientra l’articolo 87 in relazione alla determinazione delle plusvalenze realizzate. Ritiene pertanto non applicabile alla plusvalenza realizzata nel 2021 la modalità di determinazione di cui all’articolo 58, comma 2, del Tuir, relativo alle plusvalenze in regime PEX per gli imprenditori persone fisiche.

Per le ragioni esposte, l’Ente istante ritiene che alla plusvalenza realizzata a seguito della cessione della partecipazione detenuta in Alfa debba essere applicato il regime PEX di cui all’articolo 87, comma 1, del Tuir, e che pertanto essa debba essere considerata esente per il 95 per cento.

Parere dell’Agenzia delle Entrate

L’articolo 73 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 (Tuir) individua i soggetti passivi, ai fini IRES, fra i quali, alla lettera c), «gli enti pubblici e privati diversi dalle società […] che non hanno per oggetto esclusivo o principale l’esercizio di attività commerciale […] residenti nel territorio dello Stato».

Rientrano in tale categoria sia gli enti che non svolgono alcuna attività commerciale, sia quelli che, pur effettuando anche attività commerciale, non la svolgono in modo prevalente, essendo la loro attività principale di natura non commerciale.

Per gli enti non commerciali il reddito complessivo è costituito, ai sensi dell’articolo 143, comma 1, del Tuir, «dai redditi fondiari, di capitale, d’impresa e diversi, ovunque prodotti e quale ne sia la destinazione»; ai sensi del comma 2 dell’articolo 143, «il reddito complessivo è determinato secondo le disposizioni dell’articolo 8». Il richiamato articolo 8 del Tuir dispone al comma 1 che il «reddito complessivo si determina sommando i redditi di ogni categoria che concorrono a formarlo e sottraendo le perdite derivanti dall’esercizio di arti e professioni».

Ai sensi dell’articolo 144, comma 1, del Tuir «I redditi e le perdite che concorrono a formare il reddito complessivo degli enti non commerciali sono determinati distintamente per ciascuna categoria in base al risultato complessivo di tutti i cespiti che vi rientrano. Si applicano, se nel presente capo non è diversamente stabilito, le disposizioni del titolo I relative ai redditi delle varie categorie».

Per gli enti non commerciali di cui all’articolo 73, comma 1, lettera c), del Tuir, pertanto, i redditi d’impresa si configurano come una delle categorie reddituali che concorrono a formare il reddito complessivo da assoggettare ad imposizione, analogamente ai redditi che rientrano nelle altre categorie reddituali.

Nella determinazione dei redditi delle singole categorie gli enti non commerciali sono soggetti alle disposizioni del titolo I del Tuir, salvo quanto disposto dalle norme espressamente destinate agli enti non commerciali residenti, rinvenibili al titolo II, capo III, del medesimo Testo unico.

Nell’ambito del titolo I del Tuir, l’articolo 67, comma 1, lettera c-bis), dispone che «Sono redditi diversi se non costituiscono redditi di capitale ovvero se non sono conseguiti nell’esercizio di arti e professioni o di imprese commerciali […] le plusvalenze, diverse da quelle imponibili ai sensi della lettera c), realizzate mediante cessione a titolo oneroso di azioni e di ogni altra partecipazione al capitale o al patrimonio di società di cui all’articolo 5, escluse le associazioni di cui al comma 3, lettera c), e dei soggetti di cui all’articolo 73».

In ordine alla determinazione delle plusvalenze di cui all’articolo 67, comma 1, lettera c-bis), il comma 6 dell’articolo 68 del Tuir dispone che dette plusvalenze «sono costituite dalla differenza tra il corrispettivo percepito ovvero la somma od il valore normale dei beni rimborsati ed il costo od il valore di acquisto assoggettato a tassazione, aumentato di ogni onere inerente alla loro produzione, compresa l’imposta di successione e donazione, con esclusione degli interessi passivi».

Ai sensi del comma 1 dell’articolo 55 del Tuir, costituiscono redditi d’impresa, «quelli che derivano dall’esercizio di imprese commerciali» ovvero «l’esercizio per professione abituale, ancorché non esclusiva, delle attività indicate nell’articolo 2195 c.c. (…) anche se non organizzate in forma d’impresa». Ai sensi del successivo comma 2 «sono inoltre considerati redditi d’impresa: a) i redditi derivanti dall’esercizio di attività organizzate in forma d’impresa dirette alla prestazione di servizi che non rientrano nell’articolo 2195 c.c.».

L’articolo 56 del Tuir dispone che «Il reddito d’impresa è determinato secondo le disposizioni della sezione I del capo II del titolo II, salvo quanto stabilito nel presente capo».

All’interno delle disposizioni del titolo II, capo II, sezione I, del Tuir, l’articolo 86 stabilisce la concorrenza alla formazione del reddito di impresa soggetto a Ires delle plusvalenze dei beni relativi all’impresa diversi dai c.d. beni merce.

Il successivo articolo 87 disciplina il regime della c.d. participation exemption (PEX), introdotto dal decreto legislativo 12 dicembre 2003, n. 344, stabilendo, al comma 1, che «Non concorrono alla formazione del reddito imponibile in quanto esenti nella misura del 95 per cento le plusvalenze realizzate e determinate ai sensi dell’articolo 86, commi 1, 2 e 3 relativamente ad azioni o quote di partecipazioni in società ed enti indicati nell’articolo 5, escluse le società semplici e gli enti alle stesse equiparate, e nell’articolo 73[…]», con i seguenti requisiti:

«a) ininterrotto possesso dal primo giorno del dodicesimo mese precedente quello dell’avvenuta cessione considerando cedute per prime le azioni o quote acquisite in data più recente;

b) classificazione nella categoria delle immobilizzazioni finanziarie nel primo bilancio chiuso durante il periodo di possesso;

c) residenza fiscale o localizzazione dell’impresa o ente partecipato in Stati o territori diversi da quelli a regime fiscale privilegiato […]

d) esercizio da parte della società partecipata di un’impresa commerciale secondo la definizione di cui all’articolo 55».

Il successivo comma 4 del medesimo articolo 87 stabilisce che «Fermi rimanendo quelli di cui alle lettere a), b) e c), il requisito di cui alla lettera d) del comma 1 non rileva per le partecipazioni in società i cui titoli sono negoziati nei mercati regolamentati. Alle plusvalenze realizzate mediante offerte pubbliche di vendita si applica l’esenzione di cui ai commi 1 e 3 indipendentemente dal verificarsi del requisito di cui alla predetta lettera d)».

Il regime PEX trova applicazione anche nell’ambito del reddito di impresa soggetto a Irpef, disciplinato al titolo I del Tuir, pur con la previsione di una diversa percentuale di esenzione delle plusvalenze; in particolare, ai sensi dell’articolo 58, comma 2, del Tuir «Le plusvalenze di cui all’articolo 87 non concorrono alla formazione del reddito imponibile in quanto esenti limitatamente al 60 per cento del loro ammontare».

Il decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze del 26 maggio 2017, emanato in attuazione di quanto previsto dall’articolo 1, comma 64 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, ha stabilito all’articolo 2, comma 1, che «agli effetti dell’applicazione dell’art. 58, comma 2, del testo unico delle imposte sui redditi, le plusvalenze realizzate a decorrere dal 1° gennaio 2018 non concorrono alla formazione del reddito imponibile, in quanto esenti, limitatamente al 41,86 per cento del loro ammontare».

Con riguardo al regime PEX, con la circolare 4 agosto 2004, n. 36/E, è stato chiarito che possono avvalersi della participation exemption, tra l’altro, i soggetti passivi Ires di cui all’articolo 73 del Tuir e, tra questi, gli enti pubblici o privati residenti che abbiano o meno per oggetto esclusivo o principale l’esercizio di attività commerciali. In relazione a tali enti, è stato chiarito che essi determinano il reddito complessivo secondo le stesse disposizioni stabilite dall’articolo 8 del Tuir per i soggetti Irpef e che, pertanto, l’esenzione delle plusvalenze su partecipazioni realizzate da tali soggetti spetta nella misura stabilita per i soggetti Irpef dall’articolo 58 del Tuir. La circolare n. 36/E del 2004 ha chiarito, altresì, che il regime PEX è applicabile alle partecipazioni detenute in regime di impresa; quando sono detenute al di fuori da tale regime trova applicazione, invece, il regime di tassazione previsto per i redditi diversi dall’articolo 68 del medesimo Tuir.

Con riguardo agli enti non commerciali di cui all’articolo 73, comma 1, lettera c), del Tuir, pertanto, il regime di esenzione delle plusvalenze di cui all’articolo 87 del Tuir si applica per le partecipazioni che siano detenute in regime di impresa e che presentino i requisiti stabiliti dal medesimo articolo 87. La percentuale di esenzione è quella stabilita dall’articolo 58, comma 2, del Tuir, per cui le plusvalenze realizzate sono da considerare esenti limitatamente al 41,86 per cento del loro ammontare.

Con riguardo al caso di specie, si osserva che l’Ente istante ritiene che la partecipazione in oggetto sia qualificabile come relativa all’impresa e che in relazione a essa si configurino i requisiti soggettivi ed oggettivi di cui all’articolo 87 del Tuir (circostanze che non costituiscono oggetto del presente parere, sulla cui verifica rimangono fermi i poteri di controllo e accertamento dell’Amministrazione finanziaria).

Ciò posto, nel presupposto che le condizioni di cui sopra siano effettivamente verificate, si ritiene che la plusvalenza generata nel 2021 dalla cessione della suddetta partecipazione debba essere considerata esente limitatamente al 41,86 per cento del suo ammontare, ai sensi dell’articolo 58, comma 2, del Tuir, e dell’articolo 2 del decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze del 26 maggio 2017.

Per completezza, si precisa che qualora la partecipazione non sia effettivamente qualificabile come relativa all’impresa, circostanza di fatto non verificabile in questa sede, la plusvalenza dovrà concorrere al reddito complessivo dell’istante come reddito diverso, ai sensi dell’articolo 67, comma 1, lettera c-bis), del Tuir, nella misura determinata ai sensi dell’articolo 68 del medesimo Testo unico.

Il presente parere viene sulla base degli elementi e dei documenti presentati, assunti acriticamente così come illustrati nell’istanza di interpello, nel presupposto della loro veridicità e concreta attuazione del contenuto.