ORDINANZA MINISTERIALE del 30 gennaio 2023
Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’epidemia da COVID-19 concernenti gli ingressi dalla Repubblica Popolare Cinese (G.U. 31 gennaio 2023, n. 25)
Art. 1
1. Ai fini della identificazione e del contenimento della diffusione di possibili varianti del virus Sars-Cov-2, a tutti i soggetti in ingresso dalla Repubblica Popolare Cinese si applica la seguente disciplina:
a) obbligo di presentazione al vettore all’atto dell’imbarco e a chiunque sia deputato ad effettuare i controlli, la certificazione di essersi sottoposti, nelle quarantotto ore antecedenti la partenza dal territorio della Repubblica Popolare Cinese, ad un test molecolare o ad un test antigenico effettuati per mezzo di tampone con risultato negativo;
b) è fortemente raccomandato l’utilizzo della mascherina FFP2 o superiore all’interno dei velivoli e delle aerostazioni, soprattutto ai soggetti vulnerabili o con sintomi respiratori.
2. Su decisione dell’Autorità USMAF competente, ai soggetti provenienti dalla Repubblica Popolare Cinese possono essere eseguiti ulteriori tamponi a campione al momento dell’arrivo all’aeroporto nell’ottica di garantire la sorveglianza genomica per identificare precocemente eventuali varianti.
3. A condizione che non insorgano sintomi di COVID-19, le disposizioni di cui al comma 1 lett. a) e comma 2 del presente articolo non si applicano ai minori di sei anni, ai membri dell’equipaggio e al personale viaggiante dei mezzi di trasporto di persone e merci, ai funzionari e agli agenti, comunque denominati, dell’Unione europea o di organizzazioni internazionali, agli agenti diplomatici, al personale amministrativo e tecnico delle missioni diplomatiche, ai funzionari e agli impiegati consolari, al personale militare, compreso quello in rientro dalle missioni internazionali, e delle Forze di Polizia, al personale del Sistema di informazione per la sicurezza della Repubblica e dei Vigili del fuoco nell’esercizio delle loro funzioni.
Art. 2
1. La presente ordinanza produce effetti dal 1° febbraio 2023 e fino al 28 febbraio 2023.
2. Le disposizioni della presente ordinanza si applicano anche alle regioni a statuto speciale e alle Province autonome di Trento e di Bolzano.
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