INPGI – Circolare n. 3 del 31 gennaio 2023

Rivalutazione delle pensioni ed aggiornamento dei valori delle prestazioni previdenziali ed assistenziali per l’anno 2023

L’ISTAT, con comunicato del 17/01/2023, ha determinato l’indice di variazione dei prezzi al consumo (indice FOI senza tabacchi) tra l’anno 2021 ed il 2022 nella misura del + 8,1 %.

L’Istituto ha, quindi, provveduto alla rivalutazione delle pensioni ed all’aggiornamento dei valori delle prestazioni previdenziali ed assistenziali per l’anno 2023.

I nuovi importi sono stati determinati dal Comitato Amministratore con delibere del 24/01/2023.

Nelle more dell’iter di approvazione ministeriale delle predette delibere, tali valori sono applicati in via provvisoria e salvo conguaglio all’esito del provvedimento di approvazione da parte dei ministeri vigilanti. Si descrivono, di seguito, le operazioni effettuate:

A) PEREQUAZIONE TRATTAMENTI PENSIONISTICI

Con il rateo di pensione di gennaio 2023, nelle more della determinazione dell’indice inflattivo da parte dell’Istat, l’Istituto ha provveduto ad applicare a tutti i trattamenti pensionistici una perequazione provvisoria, in misura pari a + 7,3 % .

A seguito della determinazione dell’indice di variazione dei prezzi al consumo (indice FOI senza tabacchi), il Comitato Amministratore – con atto n. 4 del 24/01/2023 – in base alle disposizioni di cui all’art. 31 del Regolamento, ha deliberato di procedere, con decorrenza 1 gennaio 2023, alla rivalutazione dei trattamenti pensionistici in essere alla data del 31 dicembre 2022, attribuendo agli stessi un incremento pari a + 8,1 per cento.

Con il rateo di pensione di febbraio 2023 si procederà alla rideterminazione dei trattamenti pensionistici e ad effettuare i conguagli con quanto già attribuito in via provvisoria.

Per i trattamenti con periodicità di pagamento annuale o semestrale, il conguaglio sarà effettuato sul primo rateo di pensione utile.

B) TRATTAMENTI PENSIONISTICI AI SUPERSTITI – CUMULO CON ALTRI REDDITI.

I trattamenti pensionistici ai superstiti sono cumulabili con i redditi del beneficiario (coniuge, genitori fratelli e sorelle), nei limiti di cui all’art. 1, comma 41, della legge dell’8 agosto 1995, n. 335 (Tabella F).

Il trattamento derivante dal cumulo dei redditi con la pensione ai superstiti ridotta non può comunque essere inferiore a quello che spetterebbe allo stesso soggetto qualora il reddito risultasse pari al limite massimo delle fasce immediatamente precedenti quella nella quale si colloca il reddito posseduto.

I limiti di cumulabilità non si applicano nel caso in cui il beneficiario faccia parte di un nucleo familiare con figli minori, studenti o inabili, aventi diritto a pensione. Essi trovano, quindi, applicazione nei casi di pensione ai superstiti spettante al solo coniuge ovvero ai genitori o fratelli e sorelle.

Ai fini di detta cumulabilità, sono da valutare tutti i redditi assoggettabili all’IRPEF, al netto dei contributi previdenziali ed assistenziali, con esclusione dei trattamenti di fine rapporto comunque denominati, del reddito della casa di abitazione e delle competenze arretrate sottoposte a tassazione separata.

Nella valutazione dei redditi non si tiene conto dell’importo della pensione ai superstiti su cui deve essere eventualmente operata la riduzione e, in caso di titolarità di più pensioni, degli importi delle eventuali altre pensioni ai superstiti.

Si riportano, di seguito, i valori delle fasce reddituali e la relativa riduzione percentuale:

ANNOAMMONTARE REDDITI PERSONALI RIDUZIONE PENSIONE
Descrizionedaa
2022fino a 3 volte il minimo INPS20.489,82 nessuna
superiore a 3 volte il minimo INPS 20.489,83 27.319,76 25%
superiore a 4 volte il minimo INPS 27.319,77 34.149,70 40%
superiore a 5 volte il minimo INPS 34.149,71 50%
2023fino a 3 volte il minimo INPS22.149,66nessuna
superiore a 3 volte il minimo INPS22.149,67  29.532,8825%
superiore a 4 volte il minimo INPS 29.532,89 36.916,1040%
superiore a 5 volte il minimo INPS36.916,1150%

C) INDENNITA’ DI DISOCCUPAZIONE (DIS-COLL)

Ai sensi e per gli effetti dell’articolo 15, comma 4, del decreto legislativo 4 marzo 2015 n. 22 la retribuzione da prendere a riferimento per il calcolo dell’indennità di disoccupazione (DIS-COLL) e l’importo massimo mensile di detta indennità sono rivalutati dal 1° gennaio 2023 in misura pari all’indice di variazione dei prezzi al consumo FOI determinato dall’ISTAT (+ 8,1 %). Di seguito i valori aggiornati:

ANNORetribuzione di riferimento per il calcolo dell’indennitàIMPORTO MASSIMO MENSILE
2022 1.250,871.360,77
2023 1.352,19 1.471,00

D) INDENNITA’ DI MATERNITA’ – LIBERI PROFESSIONISTI

Alle libere professioniste e categorie assimilate (freelance con Partita IVA, ritenuta d’acconto, cessione del diritto d’autore, STP e associati in partecipazione) iscritte all’INPGI, è corrisposta un’indennità di maternità per i due mesi antecedenti la data del parto e i tre mesi successivi alla stessa. Nel caso di gravi complicanze della gravidanza o di persistenti forme morbose che si presume possano essere aggravate dallo stato di gravidanza, sulla base degli accertamenti medici di cui all’articolo 17, comma 3, del D.lgs n. 151/2001, l’indennità di maternità è corrisposta anche per i periodi antecedenti i due mesi prima del parto.

L’indennità è corrisposta in misura pari all’80 per cento di cinque dodicesimi del solo reddito professionale percepito e denunciato ai fini fiscali come reddito da lavoro autonomo dalla libera professionista nel secondo anno precedente a quello dell’evento.

In ogni caso, l’indennità non può essere inferiore a cinque mensilità di retribuzione calcolata nella misura pari all’80 per cento del salario minimo giornaliero stabilito dall’articolo 1 del decreto-legge 29 luglio 1981, n. 402 (legge n. 537/1981) e successive modificazioni, nella misura risultante per la qualifica di impiegato. La stessa non può, comunque, essere superiore a cinque volte il predetto importo minimo.

L’indennità spetta al padre libero professionista per il periodo in cui sarebbe spettata alla madre libera professionista o per la parte residua, in caso di morte o di grave infermità della madre ovvero di abbandono, nonché in caso di affidamento esclusivo del bambino al padre.

Si riportano, di seguito, gli importi minimi e massimi della prestazione spettante:

ANNO salario minimo giornalieroIMPORTO MINIMO ( pari a 5 mensilità)IMPORTO MASSIMO
2022 49,91 5.190,6425.953,20
2023 53,95 5.610,8028.054,00

L’articolo 1, comma 239, della legge 30 dicembre 2021, n. 234 (legge di Bilancio 2022), ha introdotto una misura a sostegno delle libere professioniste. Nello specifico dispone che a decorrere dal 1/01/2022 alle assicurate “che abbiano dichiarato nell’anno precedente l’inizio del periodo di maternità, un reddito inferiore a 8.145 euro, incrementato del 100 per cento dell’aumento derivante dalla variazione annuale dell’indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, l’indennità di maternità è riconosciuta per ulteriori tre mesi a decorrere dalla fine del periodo di maternità”. Il predetto limite reddituale è riferito al reddito complessivo imponibile fiscale ai fini IRPEF e non al solo al reddito professionale dichiarato all’INPGI ai fini contributivi.

ANNO Indice ISTAT FOI Limite reddituale
2022 8,10% 8.145,00
2023  8.805,00

Il suddetto limite reddituale è applicato anche per la liquidazione delle ulteriori 3 mensilità di indennità di maternità e/o paternità ai giornalisti titolari di un rapporto di collaborazione coordinata e continuativa (art. 39 e seguenti del vigente Regolamento).

E) INDENNITA’ DI DEGENZA OSPEDALIERA (Art. 49 del Regolamento – CO.CO.CO)

In caso di ricovero ospedaliero ai Co.Co.Co non titolari di pensione e non iscritti ad altre forme di previdenza obbligatoria, spetta un’indennità per un massimo di 180 giorni nell’anno solare per ogni giornata di degenza presso strutture ospedaliere pubbliche e private accreditate dal Servizio Sanitario Nazionale.

L’indennità in questione è pari ad una frazione del massimale contributivo previsto dall’art. 2 comma 18 della legge 8 agosto 1995 n. 335, valido nell’anno in cui ha avuto inizio il ricovero, diviso per 365 giorni, secondo le seguenti percentuali:

– 8% del massimale contributivo se risultano accreditate fino a quattro mensilità di contributi, anche non continuative, nei dodici mesi precedenti la data del ricovero;

– 12% del predetto massimale se risultano accreditate da cinque a otto mensilità di contributi, anche non continuative, nei dodici mesi precedenti la data del ricovero;

– 16% del predetto massimale se risultano accreditate da nove a dodici mensilità di contributi, anche non continuative, nei dodici mesi precedenti la data del ricovero.

Si riportano, di seguito, i valori dell’indennità:

ANNO Massimale legge 335/95INDENNITA’ GIORNALIERA DI DEGENZA OSPEDALIERA
8% 12% 16%
da 3 a 4 mesi da 5 a 8 mesi da 9 a 12 mesi
2022 105.014,00 23,02 34,53 46,03
2023 113.520,00 24,88 37,32 49,76

F) INDENNITA’ DI MALATTIA (art. 48 Regolamento – CO.CO.CO.)

Ai Co.Co.Co, non titolari di pensione e non iscritti ad altre forme di previdenza obbligatoria, è corrisposta dall’Inpgi un’indennità giornaliera di malattia entro il limite massimo di giorni pari ad 1/6 della durata complessiva del rapporto di lavoro (massimo 61 giorni) e comunque non inferiore a 20 gg. nell’arco dell’anno solare, con esclusione degli eventi morbosi di durata inferiore a 3 giorni.

Si riportano, di seguito, i valori dell’indennità:

ANNO Massimale legge 335/95INDENNITA’ GIORNALIERA DI MALATTIA
4% 6% 8%
da 3 a 4 mesi da 5 a 8 mesi da 9 a 12 mesi
2022 105.014,0011,51  17,2623,02
2023 113.520,00 12,44 18,66 24,88