AGENZIA delle DOGANE – Determinazione n. 82915/RU del 9 febbraio 2023
Modalità e requisiti per l’autorizzazione alla fabbricazione, circolazione e vendita dei prodotti contenenti nicotina “nicotine pouches”
Articolo 1
Modifiche alla determinazione direttoriale del 9 settembre 2022, prot. n. 406606/RU
1. Alla determinazione direttoriale del 9 settembre 2022, prot. n. 406606/RU, sono apportate le seguenti modifiche:
a) all’articolo 1, comma 1, le parole da: “e del rappresentante fiscale di cui ai commi 3 e 4 dell’articolo 62-quater.1 del Testo unico delle accise” sono sostituite dalle parole: “, del rappresentante fiscale e del soggetto depositario di cui rispettivamente ai commi 3, 4 e 4-bis dell’articolo 62-quater.1 del Testo unico delle accise”;
b) all’articolo 1, comma 2, lettera c), dopo le parole: “dell’imposta” sono aggiunte le seguenti: “o il soggetto avente sede nel territorio nazionale, autorizzato ai sensi del comma 4-bis dell’articolo 62-quater.1 del decreto legislativo n. 504 del 1995, ad effettuare l’immissione in consumo dei prodotti che contengono nicotina provenienti da uno Stato dell’Unione Europea”;
c) all’articolo 1, comma 2, lettera d), la parola: “impianto” è sostituita dalla parola: “deposito”; dopo la parola: “(realizzati)” sono aggiunte le parole: “o introdotti”;
d) all’articolo 1, comma 2, lettere g) e h), la parola: “uno” è sostituita dalle parole: “un altro”;
e) all’articolo 1, comma 2, dopo la lettera h), è inserita la seguente:
“h-bis) «depositario», il soggetto avente sede nel territorio nazionale, preventivamente autorizzato all’istituzione e alla gestione di un deposito che può solo ricevere i prodotti provenienti da uno Stato dell’Unione Europea, dei quali effettua l’immissione in consumo nel territorio nazionale;”;
f) all’articolo 1, comma 2, lettera l), la parola: “impianto” è sostituita dalla parola: “deposito”;
g) all’articolo 1, comma 2, lettera o), la parola: “della” è sostituita dalla parola: “dell’”;
h) all’articolo 2, comma 1, lettera b), le parole: “dell’impianto” sono sostituite dalle parole: “del deposito”;
i) all’articolo 2, comma 1, lettera c), prima delle parole: “il comune” sono inserite le seguenti: “l’ubicazione del deposito, in particolare”;
j) all’articolo 2, comma 1, lettera d), le parole: “dell’impianto” sono sostituite dalle parole: “del deposito”;
k) all’articolo 2, comma 1, lettera e), le parole: “nell’impianto” sono sostituite dalle parole: “nel deposito”;
l) all’articolo 2, comma 1, lettera f), le parole: “nell’impianto” sono sostituite dalle parole: “nel deposito”;
m) all’articolo 2, comma 2, le parole: “dell’impianto” sono sostituite dalle parole: “del deposito”;
n) all’articolo 2, comma 3, le parole: “dell’impianto” sono sostituite dalle parole: “del deposito”;
o) all’articolo 2, comma 4, le parole: “dell’impianto”, ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: “del deposito”;
p) all’articolo 2, comma 6, le parole: “trenta giorni”, ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: “quindici giorni”;
q) all’articolo 2, comma 8, la parola: “impianto” è sostituita dalla parola: “deposito”;
r) all’articolo 2, comma 9, la parola: “impianto” è sostituita dalla parola: “deposito”;
s) dopo l’articolo 2 è inserito il seguente:
“Articolo 2-bis
Autorizzazione al depositario di prodotti che contengono nicotina
1. Il soggetto avente sede nel territorio nazionale che intende effettuare l’immissione in consumo dei prodotti che contengono nicotina di cui all’articolo 62-quater.1 del Testo unico delle accise, provenienti da uno Stato dell’Unione Europea, attraverso la cessione dei medesimi prodotti alle rivendite, agli esercizi di vicinato, farmacie e parafarmacie, presenta all’Agenzia una istanza in forma telematica recante:
a) la denominazione della società o della ditta, la sede legale, il numero di partita I.V.A., il codice fiscale e le generalità complete del legale rappresentante;
b) le generalità complete delle persone eventualmente delegate alla gestione del deposito;
c) l’ubicazione del deposito, in particolare il comune, la via e il numero civico o la località in cui si intende ricevere i prodotti che contengono nicotina;
d) le caratteristiche dei sistemi di sicurezza antintrusione del deposito;
e) la denominazione e il contenuto dei prodotti provenienti da Paesi dell’Unione Europea che saranno immessi in consumo nel territorio nazionale muniti, a decorrere dal 1° gennaio 2023, del contrassegno di legittimazione di cui all’articolo 62-quater.1, comma 10, del Testo unico delle accise, la quantità di prodotto presente in ciascuna confezione destinata alla vendita al pubblico, nonché gli altri elementi informativi previsti dall’articolo 6 del codice del consumo, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206;
f) la dichiarazione, ai fini della cauzione, di tutto il prodotto mediamente in giacenza nell’impianto in dodici mesi solari, stimato al momento dell’istanza, nonché dell’importo pari al 10 per cento dell’ammontare complessivo dell’imposta di consumo, calcolata ai sensi dell’articolo 3, comma 3, dovuta sul prodotto giacente dichiarato;
g) la dichiarazione resa, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, e successive modificazioni, dal soggetto che inoltra l’istanza, dalla quale risulti che:
1) non ha subito provvedimenti restrittivi della libertà personale per procedimenti penali in corso per reati finanziari;
2) non è stato rinviato a giudizio per reati finanziari in processi ancora da celebrarsi;
3) non ha riportato condanne per reati di cui al numero 2);
4) non ha commesso violazioni gravi e ripetute, per loro natura od entità, alle disposizioni che disciplinano l’accisa e l’imposta sul valore aggiunto;
5) non è sottoposto a procedure fallimentari, di concordato preventivo, di amministrazione controllata, né si trova in stato di liquidazione;
6) non ha riportato sanzioni definite in via amministrativa per reati di contrabbando;
7) non si trova in una delle fattispecie previste dall’articolo 15, comma 1, della legge 19 marzo 1990, n. 55, e successive modificazioni;
h) la comunicazione, qualora si intenda effettuare la vendita a distanza dei prodotti che contengono nicotina ai sensi dell’articolo 21, comma 11, del decreto legislativo n. 6 del 2016, concernente le modalità, gli indirizzi internet dei siti web utilizzati, attribuibili in via esclusiva al medesimo soggetto istante, tramite i quali vengono offerti in vendita i prodotti;
i) l’impegno a comunicare tempestivamente all’Agenzia ogni variazione dei dati previsti ai punti precedenti.
2. La dichiarazione di cui al comma 1, lettera g), è resa anche dai soggetti eventualmente delegati alla gestione del deposito.
3. Alla domanda è allegata la planimetria dell’impianto da adibire a deposito dei prodotti che contengono nicotina.
4. L’Agenzia, nell’esercizio dei suoi ordinari poteri di controllo, verifica i dati dichiarati ai sensi del comma 1, lettera f), accerta la veridicità dei fatti esposti nella dichiarazione di cui al comma 1, lettera g), e procede, entro trenta giorni decorrenti dalla data di ricevimento dell’istanza, alla verifica tecnica dei locali del deposito al fine di:
a) controllare l’adempimento degli obblighi del datore di lavoro di cui al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, concernente attuazione dell’articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro;
b) valutare l’adeguatezza dei sistemi di sicurezza antintrusione dell’impianto, tenuto conto del contesto territoriale in cui è ubicato e delle modalità di immagazzinamento e custodia dei prodotti;
c) accertare che le aree destinate ad uffici o servizi siano fisicamente separate dalle aree di stoccaggio dei prodotti che contengono nicotina;
d) verificare che i sistemi di stoccaggio siano conformi alle disposizioni di cui all’articolo 5, comma 1.
5. Entro trenta giorni dal termine della verifica tecnica, in caso di esito negativo, l’Agenzia comunica al soggetto istante il motivato provvedimento di diniego.
6. Entro quindici giorni dal termine della verifica tecnica con esito positivo anche avuto riguardo alla constatazione dell’esecuzione delle prescrizioni eventualmente impartite dall’Agenzia, il soggetto istante è tenuto a prestare idonea e valida cauzione ai sensi dell’articolo 3. Entro quindici giorni dalla data di consegna all’Agenzia della cauzione, l’Agenzia adotta il provvedimento di autorizzazione ovvero il provvedimento di diniego.
7. L’autorizzazione di cui al comma 6 abilita all’esercizio del deposito per i soli aspetti fiscali, ferma la diretta responsabilità del depositario al conseguimento e mantenimento degli eventuali titoli abilitativi prescritti per finalità diverse dalla normativa vigente.
8. Con il provvedimento di autorizzazione di cui al comma 6, l’Agenzia assegna un codice di imposta a ciascun deposito.
9. Costituisce causa di decadenza dall’autorizzazione l’accertata insussistenza o il venir meno dei fatti esposti nella dichiarazione di cui al comma 1, lettera g). Costituisce, altresì, causa di decadenza dall’autorizzazione il venir meno della garanzia di cui all’articolo 3.
Costituisce causa di revoca dell’autorizzazione il venir meno, all’esito dei controlli dell’Agenzia, dei requisiti di cui al comma 4, nonché il mancato adempimento alle eventuali prescrizioni date dall’Agenzia per l’adeguamento dei locali adibiti a deposito. Costituisce altresì causa di revoca dell’autorizzazione la violazione delle disposizioni in materia di liquidazione e versamento dell’imposta di consumo di cui al comma 1 dell’articolo 62-quater.1 del Testo unico delle accise, di cui rispettivamente agli articoli 6-bis, comma 7, e 7, comma 1.”;
t) all’articolo 3, comma 1, la parola: “(fabbricante)” è sostituita dalle parole: “di cui agli articoli 2 e 2-bis”;
u) all’articolo 3, comma 1, il numero: “30” è sostituito dal numero: “15”;
v) dopo l’articolo 3 è inserito il seguente articolo:
“Articolo 3-bis
(Cauzione sui prodotti trasportati)
1. Il soggetto autorizzato mittente di cui agli articoli 2 e 2-bis presta all’Agenzia una cauzione a garanzia dell’imposta di consumo gravante sui prodotti che contengono nicotina trasportati in regime sospensivo, secondo le modalità di cui all’articolo 3, commi 1 e 2.
2. La cauzione, valida in tutti gli Stati membri dell’Unione Europea, deve essere prestata entro cinque giorni prima di ciascuna spedizione nella misura del 100 per cento dell’imposta di consumo gravante sui prodotti trasportati.”;
w) all’articolo 4, comma 2, nelle indicazioni del richiedente, dopo la parola: “nicotina”, le parole: “o rappresentante fiscale” sono sostituite dalle seguenti: “, rappresentante fiscale o depositario”;
x) all’articolo 4, comma 2, nella parte relativa alla partita IVA, dopo la parola: “nicotina”, le parole: “o del rappresentante fiscale” sono sostituite dalle seguenti: “, rappresentante fiscale o depositario”;
y) all’articolo 4, comma 2, nella parte relativa alla ragione sociale e sede legale, dopo la parola: “nicotina”, le parole: “o rappresentante fiscale” sono sostituite dalle seguenti: “, rappresentante fiscale o depositario”;
z) all’articolo 4, comma 4, le parole: “o rappresentanti fiscali” sono sostituite dalle seguenti: “, rappresentanti fiscali o depositari”;
aa) all’articolo 5, nella rubrica, dopo la parola: “fabbricante”, sono inserite le seguenti parole: “e del depositario”;
bb) all’articolo 5, comma 1, le parole: “L’impianto” sono sostituite dalle parole: “Il deposito”;
cc) all’articolo 5, commi 2 e 3, le parole: “Il fabbricante comunica”, sono sostituite dalle parole: “Il fabbricante e il depositario comunicano”;
dd) all’articolo 5, comma 4, le parole: “Il fabbricante è tenuto”, sono sostituite dalle parole: “Il fabbricante e il depositario sono tenuti”;
ee) all’articolo 6, nella rubrica, le parole: “dell’impianto” sono sostituite dalle parole: “del deposito del fabbricante”;
ff) all’articolo 6, comma 3, le parole: “dell’impianto” sono sostituite dalle parole: “del deposito”;
gg) all’articolo 6, dopo il comma 3, è aggiunto il seguente:
“3-bis. Nel caso di spedizione verso un altro deposito, i prodotti contenenti nicotina devono essere accompagnati dal documento di trasporto; la spedizione è comunicata via pec entro il giorno lavorativo precedente dal fabbricante agli Uffici dei monopoli territorialmente competenti in relazione al deposito del fabbricante e al deposito di destinazione, indicando la quantità e la tipologia dei prodotti spediti.”;
hh) all’articolo 6, comma 7, dopo le parole: “fabbricato” sono aggiunte le seguenti: “e immesso in consumo”; la parola: “dal” è sostituita dalla parola “dalla”;
ii) all’articolo 6, comma 7, lettera a), le parole: “dell’impianto” sono sostituite dalle parole: “del deposito”;
jj) all’articolo 6, comma 7, lettera e), dopo la parola: “fabbricate” sono aggiunte le seguenti: “e immesse in consumo”;
kk) all’articolo 6, comma 7, lettera i), le parole: “nell’impianto” sono sostituite dalle parole: “nel deposito”;
ll) dopo l’articolo 6 è inserito il seguente:
“Articolo 6-bis
(Regime del deposito del depositario)
1. I prodotti contenenti nicotina sono introdotti, custoditi ed estratti sotto la responsabilità esclusiva del depositario.
2. I prodotti che contengono nicotina sono presi in carico giornalmente dal depositario autorizzato previa emissione di bolletta di carico.
3. Per ciascuna estrazione di prodotti che contengono nicotina, il depositario autorizzato emette, in duplice esemplare, la bolletta di scarico. Un esemplare è conservato agli atti del deposito e l’altro accompagna i prodotti ed è consegnato al destinatario.
4. Nel caso di spedizione verso un altro deposito, i prodotti contenenti nicotina devono essere accompagnati dal documento di trasporto; la spedizione è comunicata via pec entro il giorno lavorativo precedente dal depositario agli Uffici dei monopoli territorialmente competenti in relazione al deposito mittente e al deposito di destinazione, indicando la quantità e la tipologia dei prodotti spediti.
5. Il depositario istituisce e cura la tenuta di un registro di carico, scarico e rimanenze dei prodotti introdotti o estratti dal deposito distintamente per le marche di cui all’articolo 4.
6. Le registrazioni di cui al comma 5 sono effettuate sulla base dei documenti commerciali e di trasporto relativi a ciascuna operazione e sulla base delle corrispondenti bollette di carico e scarico di cui ai commi 2 e 3.
7. Il depositario presenta all’Agenzia entro il mese successivo a quello cui la dichiarazione si riferisce, ai fini dell’accertamento dell’imposta dovuta, la dichiarazione mensile del quantitativo di prodotto immesso in consumo dalla quale risultino, per ciascuna marca, le seguenti informazioni:
a) ragione sociale, partita IVA e codice di imposta del deposito;
b) data identificativa della dichiarazione mensile;
c) denominazione e codice univoco di commercializzazione del prodotto di cui all’articolo 4, comma 5;
d) il peso di ciascuna confezione espresso in grammi;
e) numero delle confezioni immesse in consumo;
f) quantità complessiva di prodotto che contiene nicotina immesso in consumo espressa in grammi;
g) imposta unitaria al grammo;
h) imposta complessiva dovuta;
i) quantità di prodotto giacente nel deposito.”;
mm) all’articolo 7, comma 1, le parole: “Il fabbricante corrisponde” sono sostituite dalle parole: “Il fabbricante e il depositario corrispondono”;
nn) all’articolo 7, comma 1, la parola: “ottenuti” è sostituita dalle parole: “immessi in consumo”;
oo) all’articolo 7, comma 1, le parole: “all’articolo 6, comma 7,” sono sostituite dalle parole: “agli articoli 6, comma 7, e 6-bis, comma 7,”;
pp) all’articolo 7, comma 3, dopo le parole: “del fabbricante” sono aggiunte le parole: “e del depositario” e le parole: “dal soggetto stesso” sono sostituite dalle parole: “dai soggetti stessi”;
qq) all’articolo 8, comma 1, le parole: “da uno Stato”, sono sostituite dalle parole: “da un altro Stato”;
rr) all’articolo 8, comma 2, lettera h), le parole: “all’articolo 6” sono sostituite dalle parole: “all’articolo 6-bis”;
ss) all’articolo 8, comma 4, le parole: “articoli 6” sono sostituite dalle parole: “articoli 6-bis”;
tt) all’articolo 9, comma 1, le parole: “di cui all’articolo 6, commi 2 e 3” sono sostituite dalle parole: “di cui agli articoli 6, commi 2 e 3, e 6-bis, commi 2 e 3”;
uu) all’articolo 9, comma 1, lettera c), le parole: “di cui all’articolo 2, comma 8,” sono sostituite dalle parole: “di cui agli articoli 2, comma 8, e 2-bis, comma 8”;
vv) all’articolo 9, comma 2, dopo le parole: “lettera b),” sono aggiunte le parole: “6-bis, comma 5,”;
ww) all’articolo 9, comma 2, le parole: “il soggetto autorizzato e il rappresentante fiscale” sono sostituite dalle parole: “il fabbricante, il depositario e il rappresentante fiscale”;
xx) all’articolo 9, comma 3, le parole: “soggetto autorizzato e del rappresentante fiscale” sono sostituite dalle parole: “fabbricante, del depositario e del rappresentante fiscale”;
yy) all’articolo 10, comma 1, le parole: “Il fabbricante che intende” sono sostituite dalle parole: “Il fabbricante e il depositario che intendono”;
zz) all’articolo 10, comma 1, le parole: “è tenuto” sono sostituite dalle parole: “sono tenuti”;
aaa) all’articolo 10, comma 1, le parole: “al medesimo fabbricante autorizzato” sono sostituite dalle parole: “ai medesimi fabbricanti e depositari autorizzati”;
bbb) all’articolo 10, comma 2, le parole: “Il fabbricante che effettua” sono sostituite dalle parole: “Il fabbricante e il depositario che effettuano”; le parole: “è tenuto” sono sostituite dalle parole: “sono tenuti”;
ccc) all’articolo 10, comma 2, lettera a), le parole: “all’impianto” sono sostituite dalle parole: “al deposito”.
La presente determinazione è pubblicata sul sito internet dell’Agenzia ad ogni effetto di legge ed entra in vigore a decorrere dalla data di pubblicazione.
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