AGENZIA delle ENTRATE – Risoluzione n. 6/E del 14 febbraio 2023

Istituzione dei codici tributo per il versamento, tramite modello F24, delle somme dovute per la fruizione delle misure previste dalla “Tregua fiscale” – Legge 29 dicembre 2022, n. 197 (legge di bilancio 2023)

L’articolo 1 della legge 29 dicembre 2022, n. 197 (legge di bilancio 2023), ha introdotto, tra l’altro, una serie di misure riguardanti la regolarizzazione delle irregolarità formali (commi da 166 a 173), il ravvedimento speciale delle violazioni tributarie (commi da 174 a 178), la definizione agevolata delle controversie tributarie (commi da 186 a 202) e la regolarizzazione degli omessi pagamenti di rate dovute a seguito di acquiescenza, accertamento con adesione, reclamo o mediazione e conciliazione giudiziale (commi da 219 a 221).

Con la presente risoluzione sono istituiti i codici tributo per consentire il versamento tramite modello F24 delle somme dovute per fruire degli istituti in argomento, secondo le indicazioni di seguito riportate.

  1. Regolarizzazione delle irregolarità formali (commi da 166 a 173)

L’articolo 1, comma 166, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, prevede che “Le irregolarità, le infrazioni e l’inosservanza di obblighi o adempimenti, di natura formale, che non rilevano sulla determinazione della base imponibile ai fini delle imposte sui redditi, dell’imposta sul valore aggiunto e dell’imposta regionale sulle attività produttive e sul pagamento di tali tributi, commesse fino al 31 ottobre 2022, possono essere regolarizzate mediante il versamento di una somma pari a euro 200 per ciascun periodo d’imposta cui si riferiscono le violazioni”.

Con il provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate prot. n. 27629 del 30 gennaio 2023, emanato ai sensi dell’articolo 1, comma 173, della citata legge n. 197 del 2022, sono state definite, tra l’altro, le modalità di versamento delle somme dovute.

In particolare, il versamento è eseguito in due rate di pari importo entro il 31 marzo 2023 e il 31 marzo 2024, oppure in un’unica soluzione entro il 31 marzo 2023.

Tanto premesso, per consentire il versamento tramite modello F24 delle somme in argomento, si istituisce il seguente codice tributo:

– “TF44” denominato “REGOLARIZZAZIONE VIOLAZIONI FORMALI – Articolo 1, commi da 166 a 173, legge n. 197/2022”.

In sede di compilazione del modello di pagamento F24 il suddetto codice tributo è esposto nella sezione “ERARIO”, esclusivamente in corrispondenza delle somme indicate nella colonna “importi a debito versati”, con l’indicazione nel campo “anno di riferimento” del periodo d’imposta a cui si riferisce la violazione, nel formato “AAAA”.

Se le violazioni formali non si riferiscono a un determinato periodo di imposta, nel campo “anno di riferimento” è indicato l’anno solare in cui sono state commesse le violazioni stesse.

Per i soggetti con periodo d’imposta non coincidente con l’anno solare, nel campo “anno di riferimento” è indicato l’anno in cui termina il periodo d’imposta per il quale sono regolarizzate le violazioni formali.

In caso di versamento in forma rateale, il campo “rateazione/regione/prov./mese rif.” è valorizzato nel formato “NNRR”, dove “NN” rappresenta il numero delle rate in pagamento e “RR” indica il numero complessivo delle rate (ad esempio: “0102”, nel caso di pagamento della prima delle due rate); in caso di pagamento in un’unica soluzione, nel suddetto campo va indicato il valore “0101”.

  1. Ravvedimento speciale delle violazioni tributarie (commi da 174 a 178)

L’articolo 1, comma 174, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, prevede che “Con riferimento ai tributi amministrati dall’Agenzia delle entrate, le violazioni diverse da quelle definibili ai sensi dei commi da 153 a 159 e da 166 a 173, riguardanti le dichiarazioni validamente presentate relative al periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2021 e a periodi d’imposta precedenti, possono essere regolarizzate con il pagamento di un diciottesimo del minimo edittale delle sanzioni irrogabili previsto dalla legge, oltre all’imposta e agli interessi dovuti. Il versamento delle somme dovute ai sensi del primo periodo può essere effettuato in otto rate trimestrali di pari importo con scadenza della prima rata fissata al 31 marzo 2023. Sulle rate successive alla prima, da versare, rispettivamente, entro il 30 giugno, il 30 settembre, il 20 dicembre e il 31 marzo di ciascun anno, sono dovuti gli interessi nella misura del 2 per cento annuo.”.

Con circolare n. 2/E del 27 gennaio 2023 sono stati forniti i chiarimenti relativi, tra l’altro, alla regolarizzazione in argomento, rinviando ad una successiva risoluzione l’individuazione dei codici tributo per l’effettuazione dei versamenti dovuti per effetto dell’anzidetta regolarizzazione, con la possibilità di avvalersi della compensazione di cui all’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.

Tanto premesso, per consentire il versamento tramite modello F24 delle sanzioni dovute per la regolarizzazione in argomento, si istituiscono i seguenti codici tributo per i quali si riportano le modalità di compilazione degli altri campi del modello di pagamento. 

Codice

tributo

SezioneDenominazione

codice tributo

Codice

Regione o Codice ente/

codice comune

Rateazione/Regione/

Prov./mese rif.

Anno di

riferimento

Debito/

Credito

TF45ERARIOIRPEF – Ravvedimento speciale – Articolo 1, commi da 174 a 178, legge n. 197/2022 – SanzioniNON PRESENTERATA (NNRR)AAAADebito
TF46ERARIOIRES – Ravvedimento speciale – Articolo 1, commi da 174 a 178, legge n. 197/2022 – SanzioniNON PRESENTERATA (NNRR)AAAADebito
TF47ERARIOIVA – Ravvedimento speciale –  Articolo 1, commi da 174 a 178, legge n. 197/2022 – SanzioniNON PRESENTERATA (NNRR)AAAADebito
TF48ERARIOAddizionali e maggiorazioni IRES – Ravvedimento speciale – Articolo 1, commi da 174 a 178, legge n. 197/2022 – SanzioniNON PRESENTERATA (NNRR)AAAADebito
TF49ERARIOImposte sostitutive e altre imposte erariali – Ravvedimento speciale – Articolo 1, commi da 174 a 178, legge n. 197/2022 – SanzioniNON PRESENTERATA (NNRR)AAAADebito
Codice

tributo

SezioneDenominazione

codice tributo

Codice

Regione o Codice ente/

codice comune

Rateazione/Regione/

Prov./mese rif.

Anno di

riferimento

Debito/

Credito

TF50REGIONIIRAP – Ravvedimento speciale – Articolo 1, commi da 174 a 178, legge n. 197/2022 – SanzioniCODICE REGIONE

(tabella T0 – codici delle Regioni e delle Province autonome)

RATA (NNRR)AAAADebito
TF51REGIONIAddizionale regionale all’IRPEF – Ravvedimento speciale – Articolo 1, commi da 174 a 178, legge n. 197/2022 – SanzioniCODICE REGIONE

(tabella T0 – codici delle Regioni e delle Province autonome)

RATA (NNRR)AAAADebito
TF52IMU E ALTRI TRIBUTI LOCALIAddizionale comunale all’IRPEF – Ravvedimento speciale – Articolo 1, commi da 174 a 178, legge n. 197/2022 – SanzioniCODICE CATASTALE DEL COMUNE

(tabella T4 – codici catastali dei Comuni)

RATA (NNRR)AAAADebito
TF53ERARIORitenute imposte erariali – Ravvedimento speciale – Articolo 1, commi da 174 a 178, legge n. 197/2022 – SanzioniNON PRESENTERATA (NNRR)AAAADebito
TF54REGIONITrattenute addizionale regionale all’IRPEF – Ravvedimento speciale – Articolo 1, commi da 174 a 178, legge n. 197/2022 – SanzioniCODICE REGIONE

(tabella T0 – codici delle Regioni e delle Province autonome)

RATA (NNRR)AAAADebito
TF55IMU E ALTRI TRIBUTI LOCALITrattenute addizionale comunale all’IRPEF – Ravvedimento speciale – Articolo 1, commi da 174 a 178, legge n. 197/2022 – SanzioniCODICE CATASTALE DEL COMUNE

(tabella T4 – codici catastali dei Comuni)

RATA (NNRR)AAAADebito
TF56ERARIOAltre violazioni tributarie – Ravvedimento speciale – Articolo 1, commi da 174 a 178, legge n. 197/2022 – SanzioniNON PRESENTERATA (NNRR)AAAADebito

I codici tributo sopra elencati sono esposti nelle sezioni del modello F24 indicate nella tabella precedente, esclusivamente in corrispondenza delle somme indicate nella colonna “importi a debito versati”, con l’indicazione nel campo “anno di riferimento” del periodo d’imposta a cui si riferisce la violazione, nel formato “AAAA”.

In caso di versamento in forma rateale, i campi “rateazione/regione/prov./mese rif.” o “rateazione/mese rif.” sono valorizzati nel formato “NNRR”, dove “NN” rappresenta il numero delle rate in pagamento e “RR” indica il numero complessivo delle rate (ad esempio: “0108”, nel caso di pagamento della prima di otto rate); in caso di pagamento in un’unica soluzione, nei suddetti campi va indicato il valore “0101”.

Si specifica che i tributi dovuti per effetto della regolarizzazione di cui trattasi sono versati indicando nel modello F24 i codici tributo ordinari da autoliquidazione.

Per agevolare i contribuenti, nella seguente tabella, in corrispondenza dei codici tributo di nuova istituzione indicati per pronto riferimento, sono riportati, inoltre, i codici da utilizzare per il versamento degli interessi da ravvedimento e da rateazione.

Sanzioni da ravvedimento specialeInteressi da ravvedimento speciale

(codici già esistenti)

Ravvedimento speciale – interessi da rateazione

(codici già esistenti)

Codice TributoSezioneDescrizioneCodice TributoCodice Tributo
TF45ERARIOIRPEF – Ravvedimento speciale – Articolo 1, commi da 174 a 178, legge n. 197/2022 – Sanzioni19891668
TF46ERARIOIRES – Ravvedimento speciale -Articolo 1, commi da 174 a 178, legge n. 197/2022 – Sanzioni19901668
TF47ERARIOIVA – Ravvedimento speciale Articolo 1, commi da 174 a 178, legge n. 197/2022 – Sanzioni19911668
TF48ERARIOAddizionali e maggiorazioni IRES – Ravvedimento speciale – Articolo 1, commi da 174 a 178, legge n. 197/2022 – Sanzioni19901668
TF49ERARIOImposte sostitutive e altre imposte erariali – Ravvedimento speciale – Articolo 1, commi da 174 a 178, legge n. 197/2022 – Sanzioni19921668
TF50REGIONIIRAP – Ravvedimento speciale – Articolo 1, commi da 174 a 178, legge n. 197/2022 – Sanzioni19933805
TF51REGIONIAddizionale regionale all’IRPEF – Ravvedimento speciale – Articolo 1, commi da 174 a 178, legge n. 197/2022 – Sanzioni19943805
TF52IMU E ALTRI TRIBUTI LOCALIAddizionale comunale all’IRPEF – Ravvedimento speciale – Articolo 1, commi da 174 a 178, legge n. 197/2022 – Sanzioni19983857
TF53ERARIORitenute imposte erariali – Ravvedimento speciale – Articolo 1, commi da 174 a 178, legge n. 197/2022 – SanzioniGli interessi da ravvedimento sono versati unitamente alle ritenute1668
TF54REGIONITrattenute addizionale regionale all’IRPEF – Ravvedimento speciale – Articolo 1, commi da 174 a 178, legge n. 197/2022 – SanzioniGli interessi da ravvedimento sono versati unitamente alle trattenute3805
TF55IMU E ALTRI TRIBUTI LOCALITrattenute addizionale comunale all’IRPEF – Ravvedimento speciale – Articolo 1, commi da 174 a 178, legge n. 197/2022 – SanzioniGli interessi da ravvedimento sono versati unitamente alle trattenute3857
TF56ERARIOAltre violazioni tributarie – Ravvedimento speciale – Articolo 1, commi da 174 a 178, legge n. 197/2022 – Sanzioni19921668
       
  1. Definizione agevolata delle controversie tributarie (commi da 186 a 202)

L’articolo 1, comma 186, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, disciplina la definizione agevolata delle controversie tributarie in cui è parte, tra l’altro, l’Agenzia delle entrate.

Il comma 194 della citata legge stabilisce, inoltre, che la definizione agevolata si perfeziona con la presentazione della domanda e con il pagamento degli importi dovuti entro il 30 giugno 2023; nel caso in cui gli importi dovuti superano mille euro è ammesso il pagamento rateale, con applicazione, in quanto compatibili, delle disposizioni dell’articolo 8 del decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218. È esclusa la compensazione prevista dall’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.

Con il provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate prot. n 30294 del 1° febbraio 2023, emanato ai sensi dell’articolo 1, comma 203, della citata legge n. 197 del 2022, è stato approvato il modello di domanda per la definizione agevolata delle controversie tributarie in argomento e sono stati definiti modalità e termini per il versamento delle somme dovute.

Tanto premesso, per consentire il versamento tramite modello F24 delle suddette somme, si istituiscono i seguenti codici tributo, da esporre nella sezione “ERARIO” esclusivamente in corrispondenza delle somme indicate nella colonna “importi a debito versati”, per i quali si riportano le modalità di compilazione degli altri campi del modello di pagamento:

Codice ufficioCodice attoCodice tributoDenominazione codice tributoRateazione/Regione/

Prov./mese rif.

Anno di

riferimento

COMPILARENON COMPILARETF20IVA e relativi interessi – Definizione controversie tributarie – Articolo 1, commi da 186 a 202, legge n. 197/2022NON COMPILAREAAAA
COMPILARENON COMPILARETF21Altri tributi erariali e relativi interessi – Definizione controversie tributarie – Articolo 1, commi da 186 a 202, legge n. 197/2022NON COMPILAREAAAA
COMPILARENON COMPILARETF22Sanzioni relative ai tributi erariali – Definizione controversie tributarie – Articolo 1, commi da 186 a 202, legge n. 197/2022NON COMPILAREAAAA
COMPILARENON COMPILARETF23IRAP e addizionale regionale all’IRPEF e relativi interessi – Definizione controversie tributarie – Articolo 1, commi da 186 a 202, legge n. 197/2022CODICE REGIONE (tabella T0 – codici delle Regioni e delle Province autonome)AAAA
COMPILARENON COMPILARETF24Sanzioni relative all’IRAP e all’addizionale regionale all’IRPEF – Definizione controversie tributarie – Articolo 1, commi da 186 a 202, legge n. 197/2022CODICE REGIONE (tabella T0 – codici delle Regioni e delle Province autonome)AAAA
COMPILARENON COMPILARETF25Addizionale comunale all’IRPEF e relativi interessi – Definizione controversie tributarie – Articolo 1, commi da 186 a 202, legge n. 197/2022CODICE CATASTALE DEL COMUNE

(tabella T4 – codici catastali dei Comuni)

AAAA
COMPILARENON COMPILARETF26Sanzioni relative all’addizionale comunale all’IRPEF – Definizione controversie tributarie – Articolo 1, commi da 186 a 202, legge n. 197/2022CODICE CATASTALE DEL COMUNE

(tabella T4 – codici catastali dei Comuni)

AAAA

Si precisa che il campo “codice ufficio” è valorizzato con il codice della Direzione regionale o provinciale dell’Agenzia delle entrate (ufficio legale), del Centro operativo di Pescara, ovvero dell’Ufficio provinciale – Territorio di Milano, Napoli, Roma o Torino, parte in giudizio. Tali codici sono reperibili nelle “Tabelle dei codici e denominazioni delle direzioni centrali, regionali e provinciali delle entrate” e nella “Tabella dei codici degli Uffici Provinciali – Territorio (U.P.T.) da utilizzare nel modello F24”, pubblicate sul sito internet dell’Agenzia delle entrate www.agenziaentrate.gov.it.

Inoltre, il campo “rateazione/regione/prov./mese rif.”, ove previsto, è valorizzato con il codice della Regione o con il codice catastale del Comune destinatario. Tali codici sono reperibili nella “Tabella T0 – codici delle Regioni e delle Province autonome” e nella “Tabella T4 – Codici Catastali dei Comuni”, pubblicate sul sito internet dell’Agenzia delle entrate www.agenziaentrate.gov.it.

Il campo “anno di riferimento” è valorizzato secondo le istruzioni riportate nel modello di domanda (periodo d’imposta o anno di registrazione indicato sull’atto oggetto della controversia).

Qualora il versamento venga eseguito da un soggetto diverso da colui che ha proposto l’atto introduttivo del giudizio, nel campo “codice fiscale” della sezione “CONTRIBUENTE” del modello F24 è indicato il codice fiscale del soggetto che effettua il versamento. In tal caso, nel campo “codice fiscale del coobbligato, erede, genitore, tutore o curatore fallimentare” è riportato il codice fiscale del soggetto che ha proposto l’atto introduttivo del giudizio, unitamente all’indicazione, nel campo “codice identificativo”, del codice “71” (soggetto che ha proposto l’atto introduttivo del giudizio).

  1. Regolarizzazione degli omessi pagamenti di rate dovute a seguito di acquiescenza, accertamento con adesione, reclamo o mediazione e conciliazione giudiziale (commi da 219 a 221)

L’articolo 1, comma 219, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, disciplina, con riferimento ai tributi amministrati dall’Agenzia delle entrate, la regolarizzazione dell’omesso o carente versamento delle rate successive alla prima relative alle somme dovute a seguito di accertamento con adesione o di acquiescenza degli avvisi di accertamento e degli avvisi di rettifica e di liquidazione, di reclamo o mediazione ai sensi dell’articolo 17-bis, comma 6, del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, nonché degli importi, anche rateali, relativi alle conciliazioni di cui agli articoli 48 e 48-bis del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546.

La regolarizzazione avviene mediante il versamento integrale della sola imposta e si perfeziona con l’integrale versamento di quanto dovuto entro il 31 marzo 2023 oppure con il versamento di un numero massimo di venti rate trimestrali di pari importo con scadenza della prima rata il 31 marzo 2023. Sull’importo delle rate successive alla prima, con scadenza il 30 giugno, il 30 settembre, il 20 dicembre e il 31 marzo di ciascun anno, sono dovuti gli interessi legali calcolati dal giorno successivo al termine per il versamento della prima rata. È esclusa la compensazione prevista dall’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.

Con circolare n. 2/E del 27 gennaio 2023 sono stati forniti i chiarimenti relativi, tra l’altro, alla regolarizzazione in argomento.

Tanto premesso, per consentire il versamento tramite modello F24 delle suddette somme, si istituiscono i seguenti codici tributo, da esporre nella sezione “ERARIO” esclusivamente in corrispondenza delle somme indicate nella colonna “importi a debito versati”, per i quali si riportano le modalità di compilazione degli altri campi del modello di pagamento:

Codice ufficioCodice attoCodice tributoDenominazione codice tributoRateazione/Regione/

Prov./mese rif.

Anno di

riferimento

COMPILARECOMPILARETF40IVA e relativi interessi legali – Regolarizzazione omessi/carenti pagamenti di rate – Articolo 1 – commi da 219 a 221, legge n. 197/2022NON COMPILAREAAAA
COMPILARECOMPILARETF41Altri tributi erariali e relativi interessi legali – Regolarizzazione omessi/carenti pagamenti di rate – Articolo 1 – commi da 219 a 221, legge n. 197/2022NON COMPILAREAAAA
COMPILARECOMPILARETF42IRAP e addizionale regionale all’IRPEF e relativi interessi legali – Regolarizzazione omessi/carenti pagamenti di rate – Articolo 1 – commi da 219 a 221, legge n. 197/2022CODICE REGIONE (tabella T0 – codici delle Regioni e delle Province autonome)AAAA
COMPILARECOMPILARETF43Addizionale comunale all’IRPEF e relativi interessi legali – Regolarizzazione omessi/carenti pagamenti di rate – Articolo 1 – commi da 219 a 221, legge n. 197/2022CODICE CATASTALE DEL COMUNE

(tabella T4 – codici catastali dei Comuni)

AAAA

I campi “codice ufficio”, “codice atto” e “anno di riferimento” sono valorizzati con le informazioni riportate negli atti emessi dall’Ufficio.

Inoltre, il campo “rateazione/regione/prov./mese rif.”, ove previsto, è valorizzato con il codice della Regione o con il codice catastale del Comune destinatario. Tali codici sono reperibili nella “Tabella T0 – codici delle Regioni e delle Province autonome” e nella “Tabella T4 –codici Catastali dei Comuni”, pubblicate sul sito internet dell’Agenzia delle entrate www.agenziaentrate.gov.it.