AGENZIA delle ENTRATE – Risposta n. 219 del 21 febbraio 2023
Imposta di bollo sugli atti relativi al procedimento arbitrale posti in essere da società di mutuo soccorso
Con l’istanza di interpello specificata in oggetto, è stato esposto il seguente
Quesito
La Società di Mutuo Soccorso istante (XXX) riferisce di essere iscritta nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore e, in quanto tale, di applicare le disposizioni di cui all’articolo 82, comma 5, del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 recante il Codice del Terzo settore (di seguito CTS), il quale prevede che «Gli atti, i documenti, le istanze, i contratti nonché le copie anche se dichiarate conformi, gli estratti, le certificazioni, le dichiarazioni, le attestazioni e ogni altro documento cartaceo o informatico in qualunque modo denominato posti in essere o richiesti dagli enti di cui al comma 1 sono esenti dall’imposta di bollo».
Ciò posto, chiede se tale disposizione possa applicarsi anche agli atti relativi al procedimento arbitrale posti in essere dall’istante medesimo.
Soluzione interpretativa prospettata dal contribuente
L’interpellante ritiene che «Stante l’ampia formulazione adottata dal legislatore nel definire l’esenzione degli atti (…) tutti gli atti posti in essere dagli Enti del Terzo Settore sono esenti dall’imposta di bollo in modo assoluto».
A parere dell’istante, «La ratio di questa ampia esenzione sta nella volontà del legislatore di agevolare il più possibile gli enti che, con l’iscrizione al RUNTS assumono compiti gravosi nell’interesse dell’intera comunità» e il testo della norma recata dall’articolo 82, comma 5, del CTS «non pone limiti e condizioni se non essere un ente del terzo settore regolarmente iscritto nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore».
Parere dell’Agenzia delle Entrate
Con riferimento all’imposta di bollo, si osserva che la stessa è disciplinata dal d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642, il quale, all’articolo 1, dispone che «Sono soggetti all’imposta (…) gli atti, documenti e registri indicati nell’annessa tariffa».
Relativamente agli atti indicati nella tariffa allegata al d.P.R. n. 642 del 1972, si osserva che, in linea generale, le istanze, le scritture private, le copie dichiarate conformi, le certificazioni ed altri documenti in essa elencati prevedono l’applicazione dell’imposta di bollo fin dall’origine.
Inoltre, con particolare riferimento ai procedimenti arbitrali, l’articolo 20 della medesima tariffa dispone il pagamento dell’imposta di bollo, nella misura di euro 16.00 per ogni foglio, tra gli altri, per gli «atti e provvedimenti dei procedimenti arbitrali».
Poiché l’imposta di bollo su tali atti e provvedimenti è dovuta fin dall’origine, l’obbligazione tributaria deve essere assolta dal soggetto che forma i predetti documenti e, quindi, li consegna o spedisce (cfr. risoluzione 6 ottobre 2016, n. 89/E).
Ciò posto, con riferimento al caso rappresentato si osserva quanto segue.
L’articolo 4, comma 1, del CTS dispone, tra l’altro, che « Sono enti del Terzo settore le organizzazioni di volontariato, le associazioni di promozione sociale, gli enti filantropici, le imprese sociali, incluse le cooperative sociali, le reti associative, le società di mutuo soccorso, le associazioni, riconosciute o non riconosciute, le fondazioni e gli altri enti di carattere privato diversi dalle società costituiti per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante lo svolgimento, in via esclusiva o principale, di una o più attività di interesse generale in forma di azione volontaria o di erogazione gratuita di denaro, beni o servizi, o di mutualità o di produzione o scambio di beni o servizi, ed iscritti nel registro unico nazionale del Terzo settore».
L’articolo 82 del CTS (rubricato ”Disposizioni in materia di imposte indirette e tributi locali”) prevede al comma 5 l’esenzione dall’imposta di bollo per «Gli atti, i documenti, le istanze, i contratti, nonché le copie anche se dichiarate conformi, gli estratti, le certificazioni, le dichiarazioni, le attestazioni e ogni altro documento cartaceo o informatico in qualunque modo denominato posti in essere o richiesti dagli enti di cui al comma 1», ovvero dagli «enti del Terzo settore comprese le cooperative sociali ed escluse le imprese sociali costituite in forma di società».
L’ampiezza della formulazione utilizzata dal legislatore porta a ritenere corretto ricomprenderne nel regime di esenzione anche gli atti e i provvedimenti dei procedimenti arbitrali per i quali è prevista l’applicazione dell’imposta di bollo ai sensi dell’articolo 20 della richiamata Tariffa.
Il presente parere viene reso sulla base degli elementi e dei documenti presentati, assunti acriticamente così come illustrati nell’istanza, nel presupposto della loro veridicità e concreta attuazione nel contenuto.