AGENZIA delle DOGANE – Circolare n. 7 del 24 febbraio 2023
Autorizzazione alla vendita di p.l.i. per esercizi di vicinato con titolo abilitativo inferiore al biennio
In attuazione dell’art. 62-quater comma 5-bis, del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, la determinazione direttoriale prot. n. 92923 del 29 marzo 2021 ha stabilito le modalità e i requisiti per l’autorizzazione alla vendita e per l’approvvigionamento dei prodotti da inalazione senza combustione costituiti da sostanze liquide di cui al comma 1-bis, del citato articolo 62- quater (d’ora in avanti, p.l.i.).
In estrema sintesi, ai sensi di tale disciplina, la vendita di p.l.i. è autorizzata da apposito titolo di durata biennale, rilasciato, previa istanza, dall’Ufficio territoriale, a categorie predeterminate di soggetti legittimati, tra cui figurano gli esercizi di vicinato così come definiti dall’articolo 4, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, rispetto ai quali si rileva la particolarità della verifica della prevalenza decorsi sei mesi dal rilascio del titolo.
In ordine a tali ultimi aspetti, sono emerse alcune incertezze applicative riguardanti i casi in cui la durata del titolo abilitativo allo svolgimento dell’attività di esercizio di vicinato sia invece inferiore al biennio, e, più in particolare, in ordine a quale sia, in tali casi, la durata del titolo autorizzatorio alla vendita di p.l.i. e con quali tempistiche/modalità debba avere luogo la verifica della prevalenza.
A tale proposito, occorre precisare che la qualificazione di un’attività quale esercizio di vicinato non rientra nella competenza dell’Agenzia ma deriva da un titolo abilitativo o altro atto equipollente rilasciato dalle competenti autorità secondo le normative di settore, la cui durata può essere variabile, quindi anche inferiore ai due anni.
Nonostante la rispettiva autonomia dei citati titoli, è purtuttavia innegabile la sussistenza di una stretta interdipendenza tra il titolo che legittima la vendita di p.l.i. ed il titolo che legittima lo svolgimento dell’attività di esercizio di vicinato, in quanto detta qualifica costituisce presupposto necessario e imprescindibile ai fini del rilascio dell’autorizzazione alla vendita dei menzionati prodotti.
Conseguentemente, l’autorizzazione alla vendita di p.l.i. dovrà avere durata pari a quella del titolo abilitativo allo svolgimento dell’attività di esercizio di vicinato e, comunque, non superiore al biennio.
Tenuto conto che, come detto, la durata del titolo abilitativo allo svolgimento dell’attività di esercizio di vicinato rilasciato dalle competenti autorità può anche essere inferiore ai due anni, si ravvisa la necessità di disciplinare in maniera espressa siffatta ipotesi, fornendo specifiche indicazioni circa le modalità del calcolo del requisito della prevalenza, ex lege previsto, in ragione della durata necessariamente inferiore al biennio del titolo che autorizza la vendita di p.l.i.; ciò al fine di garantire l’uniformità dell’azione amministrativa su tutto il territorio.
Si forniscono pertanto i necessari chiarimenti, in ordine alle istanze/provvedimenti di rilascio e rinnovo dell’autorizzazione alla vendita di p.l.i. riferiti alle suindicate casistiche.
a) Istanza e rilascio del titolo autorizzatorio alla vendita di p.l.i..
Gli esercizi di vicinato, come definiti dall’articolo 4 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, il cui titolo abilitativo allo svolgimento dell’attività di esercizio di vicinato abbia durata inferiore al biennio, che intendano effettuare la vendita al pubblico dei prodotti di cui all’art. 62-quater, comma 1-bis, del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, presentano all’Ufficio territorialmente competente apposita istanza ai sensi dell’art. 2, commi 1 e 2, della determinazione direttoriale prot. n. 92923 del 29 marzo 2021 (allegato 1).
Nei casi sopra descritti, il titolo che autorizza alla vendita di p.l.i. ha durata pari al periodo indicato nell’istanza e comunque non superiore a quello di validità del titolo abilitativo allo svolgimento dell’esercizio di vicinato.
Nella dichiarazione del legale rappresentante ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, da allegare all’istanza in conformità all’art. 2, comma 3, della determinazione direttoriale prot. n. 92923 del 29 marzo 2021, deve risultare inoltre che egli è titolare dell’esercizio di vicinato con indicazione della durata del titolo abilitativo allo svolgimento di attività di esercizio di vicinato, qualora di durata determinata (allegato 1).
La dichiarazione di cui all’art. 2 comma 4, lett. a), della determinazione direttoriale prot. n. 92923 del 29 marzo 2021, deve contenere tra l’altro l’impegno (allegato 2):
– a rendere una dichiarazione sostitutiva da cui risultino i corrispettivi da vendite dei p.l.i. e dei dispositivi meccanici ed elettronici che ne consentono il consumo, nonché i corrispettivi da vendite e prestazioni relativi ad altri eventuali beni venduti o altre eventuali attività svolte dal medesimo esercizio. Tale dichiarazione deve essere resa entro quindici giorni dalla fine di un periodo pari ad un quarto della durata di validità del titolo autorizzatorio, decorrenti dalla data dell’autorizzazione;
– ad adottare tutte le misure necessarie e opportune a garantire la custodia dei p.l.i, anche durante l’orario di chiusura dell’esercizio.
b) Istanza e rinnovo del titolo autorizzatorio alla vendita di p.l.i..
Alla scadenza del periodo di validità dell’autorizzazione alla vendita di p.l.i., il titolare autorizzato ai sensi del par. sub a), ai fini del rinnovo, presenta, entro 10 giorni prima del termine di scadenza della validità, istanza apposita (allegato 3).
In tale ipotesi, il competente Ufficio territoriale rinnova l’autorizzazione a condizione che sussistano i requisiti e le condizioni previsti per il rilascio (allegato 4).
Il rinnovo è concesso altresì a condizione che sussista il requisito della prevalenza, riferita all’intero periodo di validità dell’autorizzazione oggetto di rinnovo, dei corrispettivi registrati dalla vendita dei p.l.i., contenenti o meno nicotina, dei dispositivi meccanici ed elettronici, che ne consentono il consumo, nonché delle parti funzionali all’utilizzo del dispositivo che non possono avere altra diversa destinazione senza radicale trasformazione, rispetto al totale dei corrispettivi registrati, avuto riguardo al medesimo periodo, relativi alle altre cessioni e prestazioni effettuate dal medesimo esercizio. I corrispettivi sono da intendersi al netto delle imposte indirette e sono dichiarati dal legale rappresentante ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 e successive modificazioni, in sede di presentazione dell’istanza di rinnovo.
c) Regime transitorio.
Le disposizioni di cui sopra si applicano a tutte le autorizzazioni rilasciate successivamente alla data di pubblicazione della presente circolare.
Le autorizzazioni alla vendita di p.l.i. già rilasciate per un biennio, a fronte di un titolo abilitativo allo svolgimento dell’attività di esercizio di vicinato di durata limitata ed inferiore a due anni, avranno scadenza corrispondente a quella del medesimo titolo abilitativo.
Salvo quanto espressamente previsto dalla presente determina, si rinvia integralmente alle disposizioni di cui alla determinazione direttoriale prot. n. 92923 del 29 marzo 2021.
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