MINISTERO dell’ INTERNO – Circolare n. 22 del 1° marzo 2023
Decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 149 – Attuazione della legge 26 novembre 2021, n. 206, recante delega al Governo per l’efficienza del processo civile e per la revisione della disciplina degli strumenti di risoluzione alternativa delle controversie e misure urgenti per la razionalizzazione dei procedimenti in materia di diritti delle persone e delle famiglie nonché in materia di esecuzione forzata – Art. 25 – Modifiche agli artt. 95, 98 e 99 del decreto del Presidente della Repubblica 3 novembre 2000 n. 396
Il decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 149, indicato in oggetto, ha previsto, all’art. 25, la modifica degli articoli 95, 98 e 99 del decreto del Presidente della Repubblica 3 novembre 2000, n. 396, in tema di correzione degli atti dello stato civile e di ricostituzione di atti distrutti o smarriti, che comporta significative novità nell’ambito delle attività svolte dagli ufficiali dello stato civile.
Le nuove disposizioni avrebbero dovuto avere effetto, ai sensi dell’art. 35 del citato decreto legislativo, a decorrere dal 30 giugno 2023, ma tale termine è stato novellato dall’art. 1, comma 380, lettera a), della legge 29 dicembre 2022, n. 197 che ne ha anticipato l’entrata in vigore al 28 febbraio 2023.
Esse “si applicano ai procedimenti instaurati successivamente a tale data. Ai procedimenti pendenti alla data del 28 febbraio 2023 si applicano le disposizioni anteriormente vigenti” (art. 35).
Le norme contemplate dal menzionato art. 25 introducono rilevanti innovazioni riguardanti l’art. 98 del regolamento dello stato civile, integrando la disciplina vigente delle correzioni degli atti dello stato civile e della ricostituzione di quelli distrutti o smarriti.
In particolare, al primo comma dell’art. 98 è stato previsto che l’ufficiale dello stato civile, “con le medesime modalità” stabilite per la correzione dell’errore materiale, “procede, inoltre, su istanza di chiunque ne abbia interesse, alla correzione degli atti formati, quando emerge la discordanza tra le indicazioni in essi riportate e quelle risultanti da altri documenti rilasciati dalle autorità competenti”, operando un ampliamento dei poteri attribuiti dalla previgente disciplina all’ufficiale dello stato civile.
Tale estensione consente, pertanto, a quest’ultimo, in un’ottica di semplificazione delle procedure, di intervenire in tutti quei casi in cui, rilevata una discordanza tra le indicazioni riportate nell’atto e quelle riscontrate in altri documenti, disponga di sufficiente ed idonea documentazione rilasciata dall’autorità competente che ne giustifichi la correzione.
Anche a tale nuova fattispecie, delineata dal richiamato art 25, si ritengono applicabili taluni principi guida sull’istituto della correzione enunciati nella circolare di questo Dipartimento n. 397 del 4 giugno 2008.
In primo luogo, la correzione deve essere effettuata su un atto già formato, ossia completato con la firma dell’ufficiale dello stato civi le, nell’ipotesi in cui la discordanza emersa si riferisca al momento della redazione dell’atto da correggere e non derivi da eventuali modifiche della situazione di fatto intervenute in data successiva.
In particolare, preme osservare che la correzione non può riguardare “i diritti di status derivanti dall’atto stesso o da esso evidenziati”, dovendosi, invece, in tali casi, far ricorso alla procedura di rettificazione ex art. 95 del menzionato d.P.R. n. 396/2000.
La correzione, che può essere richiesta da “chiunque ne abbia interesse”, deve essere, inoltre, effettuata “dall’ufficiale dello stato civile del comune ove si trova l’originale dell’atto da correggere”, il quale deve essere in grado di “verificare, senza ombra di dubbio”, la discrepanza esistente ed “individuare sempre senza dubbio alcuno il dato documentale corretto” attraverso una “valutazione oggettiva” basata su un attento riscontro dei documenti presentati a supporto dell’istanza di correzione.
Una volta conclusasi positivamente tale fase, l’ufficiale dello stato civile procede “ad effettuare la correzione … mediante annotazione”, dalla quale devono “risultare in modo indubbio sia il dato da correggere sia il dato come risulta a seguito della correzione”, dandone comunicazione al prefetto, al procuratore della Repubblica e agli interessati.
Ove, invece, permangano dubbi non superabili con idonei approfondimenti istruttori, l’ufficiale dello stato civile deve opporre rifiuto. ai sensi dell’art. 7 del d.P.R. n.396/2000. avverso il quale è possibile ricorrere secondo le procedure prescritte dal menzionato art. 95 dello stesso d.P.R. n. 396/2000.
Di particolare interesse, inoltre, il nuovo comma 2 bis, aggiunto all’art. 98 del regolamento dello stato civile dal citato art. 25 del decreto legislativo in argomento, che dispone testualmente:
“L’ufficiale dello stato civile provvede, altresì, su istanza di chiunque ne abbia interesse o del procuratore della Repubblica, alla ricostituzione di un atto distrutto o smarrito, dandone contestuale avviso al procuratore della Repubblica de/luogo dove è stato registrato l’atto nonché agli interessati.
Il primo periodo si applica nelle sole ipotesi in cui l’ufficiale dello stato civile dispone di prove documentali della formazione e dei contenuti essenziali dell’atto.”
L’ufficiale dello stato civile può, quindi, procedere alla ricostituzione di un atto distrutto o smarrito ove disponga di sufficiente e idonea documentazione riguardante la formazione e i contenuti essenziali dell’atto, mentre in assenza di siffatti presupposti la ricostituzione degli atti permane nella competenza del tribunale.
La ricostituzione di un atto. “su istanza di chiunque ne abbia interesse o del procuratore della Repubblica”, deve essere richiesta all’ufficiale dello stato civile del comune ove si trovava l’atto andato distrutto o smarrito.
Della ricostituzione dell’atto deve essere data comunicazione al procuratore della Repubblica competente e agli interessati.
Avverso i provvedimenti sia di correzione che di n costituzione degli atti dello stato civile “il procuratore della Repubblica o chiunque ne abbia interesse può proporre”, ai sensi dell’art. 98, comma 3. del d.P.R. n. 396/2000 “entro 30 giorni dal ricevimento dell’avviso, opposizione mediante ricorso al tribunale che decide in camera di consiglio con decreto motivato che ha efficacia immediata”.
Il decreto legislativo, infine, ha novellato l’art. 99 del d.P.R. n. 396/2000, statuendo che “le disposizioni di cui all’art. 98 si applicano, altresì, per gli atti di competenza dell’autorità diplomatica o consolare. In tal caso il ricorso in opposizione si propone al tribunale nel cui circondario si trova l’ufficio dello stato civile in cui è stato registrato o avrebbe dovuto essere registrato l’atto”
Stante la delicatezza e la complessità delle innovazioni introdotte, si pregano le SS.LL. di voler comunicare quanto sopra evidenziato ai Sigg.ri Sindaci e di voler vigilare con particolare attenzione sul corretto adempimento delle nuove disposizioni.
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