CONSIGLIO NAZIONALE dei DOTT COMM e degli ESP CON – Comunicato del 8 marzo 2023
Definizione agevolata delle liti pendenti, Documento CNDCEC – FNC – Analisi della normativa e spunti sulla sua interpretazione e sulla gestione dei giudizi in corso
La legge di bilancio 2023 (L. 29 dicembre 2022, n. 197) all’articolo 1, commi da 186 a 205, ha introdotto una nuova definizione agevolata delle controversie tributarie, pendenti al 1° gennaio 2023 in ogni stato e grado del giudizio, proposte nei confronti dell’Agenzia delle entrate, dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli e degli enti territoriali che vi aderiranno entro il 31 marzo 2023.
In un documento pubblicato oggi, il Consiglio e la Fondazione nazionali dei commercialisti analizzano il contenuto della normativa e la sua applicazione pratica, fornendo utili spunti di riflessione sull’interpretazione della disciplina e la gestione dei giudizi in corso. Lo studio, inoltre, tiene conto della prassi pubblicata all’indomani dell’entrata in vigore della legge, a cominciare da quella dell’Agenzia delle entrate, e opera gli opportuni raffronti con il precedente, analogo istituto previsto dalla “pace fiscale” del 2018.
La norma, come precisato nella Relazione illustrativa, ricalca lo schema contenuto nella precedente definizione agevolata contenuta nell’articolo 6 del decreto legge 23 ottobre 2018, n. 119 sulla c.d. “pace fiscale”, differenziandosene essenzialmente sotto due rilevanti profili: il primo, rappresentato dal venir meno del riferimento all’atto impositivo quale requisito di carattere oggettivo per la definizione, per cui la nuova “tregua fiscale” riguarda tutte le controversie tributarie in quanto tali (la norma, a differenza della relazione illustrativa, non contiene alcun riferimento agli atti impositivi); il secondo, rappresentato dall’estensione della definizione agevolata alle controversie contro l’Agenzia delle dogane e dei monopoli, con riferimento ai tributi da questa amministrati.
Confermato, invece, il quantum dovuto, pari al valore della controversia, ovvero al 90%, 40% e 15% in caso – rispettivamente – di ricorso iscritto (e pendente) in primo grado, di soccombenza dell’Agenzia delle entrate in primo, ovvero in secondo grado, nell’ultima pronuncia, non definitiva, depositata alla data del 1° gennaio 2023.
Allegati
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