AGENZIA delle ENTRATE – Risposta n. 251 del 16 marzo 2023
Qualificazione di due trust esteri – Trattamento fiscale ai fini delle imposte sui redditi e connessi obblighi relativi al monitoraggio fiscale in capo al beneficiario residente in Italia
Con l’istanza di interpello specificata in oggetto, è stato esposto il seguente
Quesito
L’Istante afferma di essere Beneficiario di due trust esteri: il Family Trust e il Testamentary Trust.
Il Family Trust, istituito in Australia nel 1979 dal padre dell’Istante (di seguito ”Padre” o ”Disponente” o ”De cuius”), ha quali beneficiari il Disponente, sua moglie e i suoi tre figli e quale trustee una società estera (di seguito ”Family Trustee”) di proprietà del Disponente e per una piccola quota di uno dei suoi tre figli (di seguito ”Figlio B”) e amministrata dallo stesso Disponente insieme ad un altro figlio (di seguito ”Figlio A”), il cui patrimonio è costituito da immobili siti in Australia e da disponibilità liquide depositate in istituti di credito in Australia.
Il Disponente è stato residente in Australia per lungo tempo e dal periodo d’imposta 2014 ha trasferito la residenza in Italia fino al giorno del decesso (avvenuto nel 2019) e, dal predetto periodo di imposta, ha assolto in Italia i suoi obblighi fiscali ai fini delle imposte sui redditi, del monitoraggio fiscale, dell’IVIE e dell’IVAFE. In particolare, nell’istanza si afferma che il Disponente ha ritenuto il Family Trust come meramente interposto rispetto a sé stesso, in ragione della contemporanea assunzione del ruolo di Trustee, di Disponente e Beneficiario nonché in ragione dell’effettiva percezione dei redditi.
Con il testamento, il De cuius ha nominato il Figlio A e l’Istante:
esecutori ed amministratori fiduciari del testamento;
suoi ”sostituti” per l’esercizio delle funzioni relative al Family Trust, sostanzialmente attribuendo loro l’incarico di trustee.
Inoltre, il De cuius ha dato istruzioni affinché siano attribuiti all’Istante e al Figlio A una parte dei beni, mobili e immobili, presenti nel proprio patrimonio personale tra cui:
”in pari quote e in comproprietà” all’Istante e al Figlio A, le azioni detenute nella società estera avente l’incarico di trustee;
un lotto cimiteriale in Australia ad ognuno dei tre figli;
una parte dei beni, mobili e immobili, presenti nel patrimonio del Family Trust. Al riguardo, l’Istante precisa che, al 31 dicembre 2020, nel patrimonio del Family Trust non risultavano più immobili in quanto trasferiti agli eredi in base alle disposizioni testamentarie ma solo disponibilità finanziarie, ad oggi, non ancora attribuite.
L’Istante afferma di «essere soltanto uno dei potenziali beneficiari del trust, non disponendo, né esercitando, alcun potere gestorio e/o di ingerenza nelle decisioni e nelle scelte di esclusiva pertinenza del trustee, avendo infatti egli espressamente rinunciato, in data 5 agosto 2021, all’incarico di esecutore testamentario, non avendo quindi mai assunto nemmeno in sede successoria la funzione di trustee».
In sede di testamento, inoltre, il De cuius ha disposto l’istituzione di un Testamentary Trust, dotandolo di beni, mobili e immobili, in parte provenienti dal patrimonio del Family Trust e in parte dal proprio patrimonio personale, e la nomina quali trustee dell’Istante e del Figlio A e quali beneficiari dei seguenti soggetti:
1) Beneficiari di patrimonio:
i tre figli del De cuius (Beneficiari principali);
i figli, i nipoti e i pronipoti del Figlio B.
2) I Beneficiari di reddito:
i tre figli del De cuius;
i figli, i nipoti e i pronipoti del Figlio B;
qualsiasi società partecipata da uno o più beneficiari del Testamentary Trust o dal trustee del Testamentary Trust nell’ambito dell’amministrazione del medesimo trust.
Al riguardo, l’Istante afferma che, nonostante l’ampia indicazione dei soggetti potenziali beneficiari del Testamentary Trust, la costituzione dello stesso risponde alla volontà del De cuius ”più volte manifestata in vita e condivisa con i propri figli” di segregarvi, in modo prudenziale, i soli beni da destinare a beneficio del Figlio B, al fine di evitare che lo stesso possa dilapidare il patrimonio e i redditi a lui destinati, lasciando il controllo e l’amministrazione degli stessi ai suoi fratelli.
Al riguardo, l’Istante precisa che tutti i proventi derivanti dagli assets segregati nel Testamentary Trust, nonché tutto il capitale segregato nel medesimo, saranno oggetto di attribuzione al solo Figlio B.
Secondo quanto rappresentato, in data 3 novembre 2021, l’Istante con atto di ”acquiescenza al testamento e accettazione di eredità e legati”, ha accettato ”l’ufficio di Trustee” nel Testamentary Trust e ”l’eredità devoluta” a tale trust.
Ciò posto, in ordine alla corretta predisposizione della propria dichiarazione dei redditi, ai fini dell’assolvimento delle imposte sui redditi, nonché ai fini del monitoraggio fiscale e della liquidazione dell’IVIE e dell’IVAFE per l’anno d’imposta 2020, l’Istante pone i seguenti quesiti.
Con riferimento al Family Trust, chiede se lo stesso possa essere qualificato come ”genuino”, e non meramente interposto, ai fini delle imposte sui redditi dovute dall’Istante, affermando di essere solo Beneficiario dello stesso e di non aver mai esercitato la funzione di Trustee e, in particolare, se, in qualità di Beneficiario, sia tenuto ad adempiere agli obblighi di monitoraggio fiscale incombenti in capo ai titolari effettivi di trust esteri e quali siano le modalità di compilazione del quadro RW e se sia tenuto al versamento di IVIE ed IVAFE relativamente ai beni immobili e alle disponibilità liquide detenute dal succitato trust.
Nel caso in cui il Family Trust sia ritenuto fiscalmente interposto, l’Istante chiede se lo stesso sia tenuto a dichiarare, nella propria dichiarazione, i redditi del trust e scomputare, a norma di quanto previsto dall’articolo 165 del Tuir, le imposte formalmente assolte sui medesimi redditi in Australia da tale trust estero, considerato pienamente valido ed efficace, anche ai fini fiscali, dall’ordinamento giuridico australiano.
L’Istante chiede, inoltre se, nel ravvedere le violazioni eventualmente commesse lo stesso possa ritenere che nei suoi confronti non trovi applicazione alcuna sanzione, considerato che l’accettazione del testamento e delle disposizioni testamentarie, nonché la rinuncia alla funzione di esecutore testamentario sono intervenute nel corso dell’anno 2021 e, quindi, successivamente al decorso del termine per la presentazione della dichiarazione dei redditi relativa periodo d’imposta 2019.
Con riferimento al Testamentary Trust, l’Istante chiede se lo stesso possa essere qualificato come ”genuino”, e non meramente interposto, ai fini delle imposte sui redditi dovute dall’Istante e, conseguentemente, quali siano le modalità di dichiarazione dei redditi del trust, gli obblighi di monitoraggio fiscale, il versamento dell’IVIE e dell’IVAFE, per l’anno d’imposta 2020.
Infine, l’Istante chiede se gli immobili e le azioni della società estera che svolge l’incarico di trustee acquisiti per successione, a titolo personale, rilevino ai fini delle imposte dei redditi e dell’eventuale IVIE o IVAFE dovuta, nonché ai fini degli obblighi di monitoraggio fiscale, a decorrere dalla data di effettivo trasferimento a suo beneficio, come risultante dai certificati di proprietà, dai titoli di trasferimento e dalla visura della società, ovvero dalla data di apertura della successione.
Soluzione interpretativa prospettata dal contribuente
L’Istante ritiene che il Family Trust sia da qualificare come ”genuino” e non interposto, non verificandosi alcun fenomeno di interposizione rispetto all’Istante e, conseguentemente, che i redditi realizzati da detto trust non possono essere considerati redditi imputabili all’Istante e non dovranno, pertanto, concorrere alla formazione del reddito imponibile.
Al riguardo, l’Istante rappresenta che, anche a seguito della morte del Disponente, continua ad essere uno dei Beneficiari del Family Trust, non disponendo, né esercitando alcun potere gestorio nelle decisioni e nelle scelte di esclusiva pertinenza del Trustee, avendo infatti egli espressamente rinunciato, in data 5 agosto 2021, all’incarico di esecutore testamentario e non avendo, pertanto, mai assunto, nemmeno in sede successoria, la funzione di trustee del Family Trust.
Con riferimento al periodo d’imposta 2020, l’Istante ritiene di:
essere tenuto ad adempiere agli obblighi di monitoraggio fiscale incombenti in capo ai titolari effettivi di trust esteri, essendo stato designato quale uno dei beneficiari del trust;
non essere tenuto al versamento di IVIE ed IVAFE relativamente agli immobili e alle disponibilità liquide detenute dal Family Trust, considerato che lo stesso non è stato proprietario dei beni segregati, né ha vantato alcun diritto reale sugli stessi fino al momento in cui sono stati segregati, né tantomeno ha avuto la disponibilità dei medesimi o ha potuto vantare alcun diritto al relativo utilizzo o godimento dei frutti.
Nell’ipotesi in cui, invece, il Family Trust fosse considerato interposto, l’Istante ritiene che i redditi da locazione degli immobili dovrebbero essere qualificati come ”redditi diversi” in capo all’Istante e concorrere alla determinazione della base imponibile del periodo d’imposta 2020 senza alcuna deduzione forfetaria, avendo riguardo al reddito netto derivante dall’attività di locazione immobiliare, come risultante dalla situazione patrimoniale redatta dal suddetto trust convertito in euro al tasso di cambio in vigore al 31 dicembre 2020.
In tal caso, l’Istante ritiene che dall’Irpef dovuta in Italia potranno essere scomputate, ai sensi dell’articolo 165 del Tuir, le imposte formalmente assolte sui medesimi redditi in Australia.
In relazione al secondo quesito, l’Istante ritiene che il Testamentary Trust sia da qualificare come ”genuino” e non interposto, non verificandosi alcun fenomeno di interposizione rispetto all’Istante. Con riferimento al predetto trust, l’Istante riferisce di assumere, infatti, solo ”formalmente” le funzioni di Beneficiario e di Cotrustee.
Con riferimento periodo d’imposta 2020, l’Istante ritiene di:
essere tenuto ad adempiere agli obblighi di monitoraggio fiscale incombenti in capo ai titolari effettivi di trust esteri, essendo stato designato quale uno dei beneficiari del trust;
non essere tenuto al versamento di IVIE relativamente agli immobili detenuti dal trust, considerato che l’Istante non è proprietario dei beni segregati, né vanta alcun diritto reale sugli stessi fino al momento in cui sono stati segregati, né tantomeno ha la disponibilità dei medesimi o può vantare alcun diritto al relativo utilizzo o di godimento dei relativi frutti, essendo gli stessi segregati nell’interesse del solo Figlio B.
Nell’ipotesi in cui, invece, il Testamentary Trust fosse considerato interposto, l’Istante ritiene che i redditi derivanti dalla locazione degli immobili dovrebbero essere qualificati come ”redditi diversi” in capo all’Istante e concorrere alla determinazione della base imponibile senza alcuna deduzione forfetaria; avendo riguardo al reddito netto derivante dall’attività di locazione immobiliare, come risultante dalla situazione patrimoniale redatta dal suddetto trust convertito in euro al tasso di cambio in vigore al 31 dicembre 2020. In tale caso, l’Istante ritiene che dall’Irpef dovuta in Italia potranno essere scomputate, ai sensi dell’articolo 165 del Tuir, le imposte formalmente assolte sui medesimi redditi in Australia.
In relazione al terzo quesito, l’Istante ritiene che gli immobili, il lotto cimiteriale e le azioni della società acquisiti per successione a titolo personale rilevano ai fini delle imposte sui redditi e dell’eventuale IVIE o IVAFE dovuta, nonché ai fini degli obblighi di monitoraggio fiscale, a decorrere dalla data di effettivo trasferimento a suo beneficio, come risultante rispettivamente dai certificati di proprietà, dai titoli di trasferimento e dalla visura della predetta società.
Parere dell’Agenzia delle Entrate
L’istituto del trust ha trovato ingresso nell’ordinamento interno con la ratifica della Convenzione dell’Aja del 1° luglio 1985, ad opera della legge 16 ottobre 1989, n. 364 e in vigore dal 1° gennaio 1992.
Detto istituto si sostanzia in un rapporto giuridico fiduciario mediante il quale un soggetto definito ”disponente” (o settlor) con un negozio unilaterale, cui generalmente seguono uno o più atti dispositivi trasferisce ad un altro soggetto, definito ”trustee”, beni (di qualsiasi natura), affinché quest’ultimo li gestisca e li amministri, coerentemente con quanto previsto dall’atto istitutivo del trust per il raggiungimento delle finalità individuate dal disponente medesimo.
Nella circolare 27 dicembre 2010, n. 61/E, richiamando la precedente circolare 10 ottobre 2009, n. 43/E, sono state individuate alcune tipologie di trust da ritenere ”inesistenti in quanto interposte”, fra le quali, quelle in cui:
il disponente o il beneficiario risulti, dall’atto istitutivo ovvero da altri elementi di fatto, titolare di poteri in forza dell’atto istitutivo, in conseguenza dei quali il trustee, pur dotato di poteri discrezionale nella gestione e amministrazione del trust, non può esercitarli senza il suo consenso;
il trustee non può esercitare i suoi poteri ”senza il consenso” del disponente o del beneficiario;
ogni altra ipotesi in cui il potere gestionale e dispositivo del trustee, così come individuato dal regolamento del trust o dalla legge, risulti in qualche modo limitato o anche semplicemente condizionato dalla volontà del disponente e/o dei beneficiari.
Al riguardo, come ribadito nella circolare 20 ottobre 2022, n. 34/E, nell’ipotesi in cui un trust è interposto formalmente nella titolarità di beni o attività (cosiddetta ”interposizione fittizia”), il reddito di cui ”appare titolare” il trust è assoggettato ad imposizione, per ”imputazione”, direttamente in capo all’interponente residente in Italia secondo le categorie previste dall’articolo 6 del Tuir (sia esso il disponente o il beneficiario), considerando il trust quale soggetto interposto.
L’interposizione del trust, ai fini della tassazione del reddito dallo stesso prodotto, fa venir meno l’applicazione delle regole fiscali con riferimento al trust sia opaco che trasparente.
Ai sensi dell’articolo 459 del Codice Civile, l’accettazione dell’eredità, per evitare soluzioni di continuità tra la titolarità del De cuius e quella del successore universale, produce i propri effetti dalla data di apertura della successione.
Pertanto, accettata la qualità di erede la stessa retroagisce fino al momento dell’apertura della successione, con ogni conseguenza di legge (anche fiscale, in ordine alle consistenze da dichiarare fin da quel momento, eventualmente facendo ricorso allo strumento della dichiarazione integrativa).
Sotto il profilo fiscale, ai sensi dell’articolo 187 del Tuir, in seguito all’accettazione dell’eredità, il reddito dei cespiti ereditari «concorre a formare il reddito complessivo dell’erede per ciascun periodo d’imposta, compreso quello in cui si è aperta la successione».
Con riferimento ai redditi di beni immobili situati all’estero gli stessi costituiscono redditi diversi ai sensi dell’articolo 67, comma 1, lettera f), del Tuir e concorrono alla formazione del reddito complessivo nell’ammontare netto risultante dalla valutazione effettuata nello Stato estero per il corrispondente periodo di imposta o, in caso di difformità dei periodi di imposizione, per il periodo di imposizione estero che scade nel corso di quello italiano.
I redditi dei fabbricati non soggetti ad imposte sui redditi nello Stato estero concorrono a formare il reddito complessivo per l’ammontare percepito nel periodo di imposta, ridotto del 15 per cento a titolo di deduzione forfetaria delle spese (cfr. articolo 70, comma 2, del Tuir).
Con riferimento alla disciplina del monitoraggio fiscale di cui al decreto-legge 28 giugno 1990, n. 167, i soggetti di cui all’articolo 4 (le persone fisiche, gli enti non commerciali e le società semplici ed equiparate) sono tenuti alla compilazione del quadro RW della propria dichiarazione dei redditi per indicare gli investimenti all’estero e le attività estere di natura finanziaria suscettibili di produrre redditi imponibili in Italia.
Tale adempimento deve essere effettuato non soltanto dal possessore diretto delle attività di natura finanziaria all’estero, ma anche dai soggetti che, ai sensi della normativa antiriciclaggio, risultino essere i ”titolari effettivi” dei predetti beni.
Come chiarito nella sopra citata circolare n. 34/E del 2022, con riferimento ai soggetti residenti beneficiari di trust ciò che rileva, ai fini dell’attribuzione della qualifica di titolare effettivo è che siano «individuati o facilmente individuabili» e che, quindi, dall’atto di trust o da altri documenti, sia possibile, anche indirettamente, l’identificazione degli stessi.
Sempre nella predetta circolare n. 34/E del 2022 è stato chiarito, inoltre, che l’obbligo di compilazione del quadro RW sussiste non soltanto nel caso di possesso diretto delle attività da parte del contribuente, ma anche nel caso in cui le predette attività siano possedute dal contribuente per il tramite di interposta persona.
È il caso, ad esempio, di soggetti che abbiano l’effettiva disponibilità di attività finanziarie e patrimoniali ”formalmente” intestate ad un trust (sia esso residente che non residente).
Ogni qualvolta il trust sia un semplice schermo formale e la disponibilità dei beni che ne costituiscono il patrimonio sia da attribuire ad altri soggetti, disponenti o beneficiari del trust, lo stesso deve essere considerato come un soggetto meramente interposto ed il patrimonio (nonché i redditi da questo prodotti) deve essere ricondotto ai soggetti che ne hanno l’effettiva disponibilità.
Al riguardo, la circolare n. 34/E del 2022 ha precisato che l’obbligo dichiarativo riguarda anche i casi in cui le attività estere, pur essendo intestate ad entità giuridiche quali ad esempio, fondazioni o trust, siano riconducibili a persone fisiche, ad enti non commerciali o a società semplici ed equiparate, in qualità di ”titolari effettivi” delle attività stesse.
Con riferimento all’imposta sul valore degli immobili situati all’estero (IVIE) e all’imposta sul valore delle attività finanziarie detenute all’estero (IVAFE), introdotte dall’articolo 19, commi da 13 a 22, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, si osserva che la legge 27 dicembre 2019 ne ha modificato l’ambito soggettivo di applicazione prevedendo che, a decorrere dal periodo d’imposta 2020, sono soggetti passivi di tali imposte, oltre alle persone fisiche, anche gli enti non commerciali e le società semplici (e i soggetti equiparati) residenti in Italia.
Con riferimento a tali imposte, con la circolare 2 luglio 2012, n. 28/E, sono stati forniti alcuni chiarimenti e, in particolare, è stato precisato che le stesse si applicano anche nel caso in cui gli immobili e le attività finanziarie siano formalmente intestati ad entità giuridiche (ad esempio società, fondazioni o trust) che agiscono quali persone interposte mentre l’effettiva disponibilità dei beni è da attribuire a persone fisiche residenti e che , per quanto concerne gli immobili e le attività finanziarie detenute tramite un trust (sia esso residente o non residente) occorre considerare se lo stesso sia in realtà un semplice schermo formale e se la disponibilità dei beni che ne costituiscono il patrimonio sia da attribuire ad altri soggetti, disponenti o beneficiari del trust.
Al riguardo, rinviando alla circolare 10 ottobre 2009, n. 43/E e alla sopra citata n. 61/E del 2010 per l’individuazione delle fattispecie di trust interposti, la predetta circolare n. 28/E del 2012 precisa che in tali casi il patrimonio e il reddito da questo prodotti devono essere ricondotti ai soggetti che ne hanno l’effettiva disponibilità.
Nel caso di specie, con riferimento alla richiesta relativa alla natura dei trust in esame, sulla base di quanto prospettato in istanza, si osserva quanto segue.
Con riferimento al Family Trust rilevano i seguenti elementi:
il Family Trust è una struttura meramente interposta rispetto al Disponente, finché in vita, in ragione della contemporanea assunzione dei ruoli di Trustee, di Disponente e di Beneficiario, oltre che di effettivo percettore dei redditi da parte dello stesso;
nei periodi d’imposta in cui il Disponente è stato residente fiscalmente in Italia, dal 2014 al 2019 i relativi redditi sono stati correttamente assoggettati ad imposizione direttamente in capo al Disponente interponente;
l’Istante e il Figlio A, già Beneficiari del Family Trust, in sede di testamento sono stati nominati ”sostituti” del De cuius per l’esercizio delle funzioni relative al Family Trust ovvero, nella sostanza, Cotrustee del predetto trust, oltre che esecutori ed amministratori fiduciari del testamento.
Sulla base di quanto rappresentato, stante il ruolo di Beneficiario e di Cotrustee, quest’ultimo assunto per testamento unitamente alla proprietà della società a cui è affidato, formalmente, l’incarico di trustee, si ritiene che la natura di soggetto interposto del Family Trust in capo al Disponente non muta nemmeno rispetto all’Istante subentrato nella posizione del De cuius. Al riguardo, tra l’altro, la rinuncia all’incarico di esecutore testamentario da parte dell’Istante, avvenuta in data 5 agosto 2021, successivamente all’esecuzione del testamento non appare rilevante.
A seguito del decesso del Disponente e per effetti delle disposizioni contenute nel testamento, in linea con prassi sopracitata, il Family Trust in esame non può essere considerato validamente operante sotto il profilo fiscale, risultando interposto rispetto ai Beneficiari.
Ad analoghe conclusioni, si perviene con riferimento al Testamentary Trust in relazione al quale rilevano i seguenti elementi:
il Testamentary Trust è stato istituito in sede di testamento dal De cuius, con la dotazione di beni (mobili ed immobili) provenienti dal patrimonio del Family Trust;
i Beneficiari del Testamentary Trust sono i tre figli del De cuius e i figli, i nipoti e i pronipoti del Figlio B e qualsiasi società partecipata da uno o più beneficiari del Testamentary Trust o dal trustee del Testamentary Trust nell’ambito dell’amministrazione del medesimo trust;
l’Istante e il Figlio A sono Cotrustee;
le clausole che disciplinano il Testamentary Trust prevedono che «il Trustee avrà facoltà di decidere in qualsiasi momento nei confronti di tutto o di qualsiasi parte del reddito netto annuale del Trust Fund:
2.2.1 di pagare, utilizzare o accantonare il medesimo o qualsiasi parte di esso a favore di tutti, o uno, o più dei Beneficiari del Capitale;
2.2.2 di pagare, utilizzare o accantonare il medesimo o qualsiasi parte di esso a favore di tutti, o uno, o più dei Beneficiari del Reddito;
2.2.3 di cumulare il medesimo o qualsiasi parte di esso; (…)
2.7 Il Trustee avrà piena discrezionalità nel prendere una qualsiasi determinazione e non sarà tenuto a fornire alcun motivo per qualsiasi determinazione raggiunta.
2.8 Nel decidere di pagare, applicare o accantonare o accumulare, il Trustee potrà escludere qualsiasi Beneficiario e potrà decidere di pagare o accantonare tale importo tra i Beneficiari nelle proporzioni che il Trustee, a sua assoluta discrezione, riterrà opportune».
Analogamente, le clausole 3 e seguenti dispongono in merito alle distribuzioni del patrimonio del Testamentary Trust ai Beneficiari.
i Beneficiari sono, oltre ai Figli A e B, anche l’Istante.
Inoltre, in base delle previsioni dell’atto istitutivo sopra richiamate e atteso che due dei Beneficiari (l’Istante e il Figlio A) rivestono contemporaneamente anche la qualifica di trustee, è evidente che i Beneficiari possono ingerire nella gestione del patrimonio del Trust.
Con riferimento ai quesiti posti, si osserva che l’accettazione dell’eredità, come illustrato, ha effetto retroattivo a far data dall’apertura della successione e, pertanto, nel caso di specie all’8 ottobre 2019. Ne consegue che:
gli immobili acquisiti per successione a titolo personale dall’Istante rilevano ai fini delle imposte sui redditi secondo gli articoli 67, comma 1, lettera f), e 70 del Tuir, dell’IVIE, nonché ai fini degli obblighi di monitoraggio fiscale, a decorrere dalla data di apertura della successione;
le azioni della società estera che svolge l’incarico di trustee, acquisite per successione a titolo personale, rilevano ai fini delle imposte sui redditi e dell’eventuale IVAFE, nonché ai fini degli obblighi di monitoraggio fiscale, a decorrere dalla data di apertura della successione.
Con riferimento ai beni in trust, in linea con quanto chiarito nelle sopra richiamate circolari n. 61/E del 2010 e n. 34/E del 2022, sia nel caso del Family Trust che nel caso del Testamentary Trust, il reddito di cui ”appare titolare” il trust deve essere assoggettato ad imposizione, per ”imputazione”, pro quota direttamente in capo all’interponente residente in Italia secondo le categorie previste dall’articolo 6 del Tuir.
Con specifico riferimento ai redditi degli immobili situati all’estero, i predetti redditi, se già tassati in Australia, concorrono pro quota alla formazione del reddito del soggetto residente in Italia senza alcuna deduzione e sugli stessi spetta il credito d’imposta per le imposte pagate all’estero in via definitiva dal Family Trust, ai sensi dell’articolo 165 del Tuir, in proporzione al reddito dichiarato pro quota dall’Istante, analogamente a quanto chiarito nella circolare n. 48/E del 2007 nel caso di trust trasparente.
Sussistono, altresì, nei confronti dell’Istante:
l’obbligo di compilazione del quadro RW della dichiarazione dei redditi (monitoraggio fiscale), ai sensi dell’articolo 4, del decreto-legge n. 167 del 1990;
l’obbligo di dichiarazione e versamento dell’IVIE e dell’IVAFE in relazione ai beni immobili e alle attività finanziarie detenute dal Family Trust, nonché in relazione agli immobili e attività finanziarie già nella disponibilità dell’Istante, anche a seguito delle attribuzioni già effettuate dal Family Trust o, comunque, connesse all’intervenuta successione in morte del Padre.
Le violazioni, eventualmente commesse dall’Istante, sono soggette alle ordinarie regole in materia sanzionatoria.
Il presente parere viene reso sulla base degli elementi e dei documenti presentati, assunti acriticamente così come illustrati nell’istanza di interpello, nel presupposto della loro veridicità e concreta attuazione del contenuto.
Resta impregiudicato ogni potere di controllo dell’Amministrazione finanziaria volto a verificare se la rappresentazione delle vicende descritte in sede di interpello, per effetto di eventuali altri atti, fatti o negozi ad esso collegati e non rappresentati dall’istante ovvero rappresentati in maniera difforme dalla realtà possa condurre ad una diversa qualificazione fiscale della fattispecie in esame.