AGENZIA delle ENTRATE – Risposta n. 266 del 22 marzo 2023
Credito di imposta Art-Bonus – Articolo 1, comma 1, del decreto-legge n. 83 del 2014 – Erogazioni liberali finalizzate allo specifico sostegno dell’attività concertistica e corale di un Ente di cui si è tra i soggetti fondatori
Con l’istanza di interpello specificata in oggetto, è stato esposto il seguente
Quesito
La Fondazione X (di seguito ”Fondazione” o ”Istante”) rappresenta di essere tra i soggetti fondatori della omonima Fondazione X (di seguito anche ”Ente”), che persegue statutariamente quali scopi principali, in via non esaustiva, la promozione e la diffusione della musica e della conoscenza di tale disciplina, l’alta formazione e più in generale, la formazione nel settore musicale, l’organizzazione di eventi e manifestazioni musicali e culturali, la promozione e la ricerca in campo musicale.
Per la realizzazione dei suddetti scopi, in base allo statuto, l’Ente impiega le risorse derivanti dal proprio fondo di gestione che viene alimentato da:
contributi versati dai fondatori e dai sostenitori, diversi da quelli destinati ad accrescimento del patrimonio;
eccedenze di bilancio non destinate ad incrementare il patrimonio;
liberalità od apporti di qualsiasi natura ed a qualsiasi titolo pervenuti, non destinati dal donatore ad accrescimento del patrimonio;
eventuali donazioni o disposizioni testamentarie, che non siano espressamente destinati ad accrescimento del patrimonio, eventuali altri contributi attribuiti dallo Stato, da Enti territoriali e da altri Enti pubblici o privati.
In base allo statuto, i fondatori incluso l’Istante versano annualmente all’Ente il contributo di fondo di gestione, determinato dall’assemblea dei fondatori in sede di approvazione del bilancio preventivo, in proporzione alla propria partecipazione al fondo di dotazione.
A tal proposito, la Fondazione intende destinare tutto o quota parte del predetto contributo allo specifico sostegno dell’attività concertistica e corale dell’Ente partecipato e tale destinazione verrebbe espressamente specificata in sede assembleare e nella relativa delibera.
Considerato che il predetto contributo è destinato a specifico sostegno dell’attività concertistica e corale dell’Ente, l’Istante chiede se può fruire del credito d’imposta di cui all’articolo 1 del decreto-legge 31 maggio 2014 n. 83 (Art bonus) spettante a chi effettua erogazioni liberali a sostegno del patrimonio culturale pubblico italiano.
Soluzione interpretativa prospettata dal contribuente
La Fondazione ritiene che le erogazioni liberali in denaro destinate al sostegno dell’attività concertistica e corale dell’Ente, deliberate a tal fine annualmente dall’assemblea dei fondatori, siano ammissibili all’Art bonus di cui all’articolo 1, comma 1, del decreto-legge n. 83 del 2014.
Tale previsione di un impegno statutario, da parte dei fondatori dell’Ente alla contribuzione annuale, non appare di ostacolo ai fini dell’applicazione dell’agevolazione, così come riportato nella risposta n. 164 del 2021 con la quale l’Agenzia delle entrate ha riconosciuto che le erogazioni liberali ad una fondazione destinate al sostegno dell’attività concertistica e corale di un’associazione sono ammissibili al beneficio in parola.
Parere dell’Agenzia delle Entrate
L’articolo 1 del decreto legge 31 maggio 2014, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2014, n. 106, al comma 1, prevede un credito d’imposta (c.d. Art bonus), nella misura del 65 per cento delle erogazioni effettuate in denaro da persone fisiche, enti non commerciali e soggetti titolari di reddito d’impresa per «interventi di manutenzione, protezione e restauro di beni culturali pubblici, per il sostegno degli istituti e dei luoghi della cultura di appartenenza pubblica, delle fondazioni lirico-sinfoniche e dei teatri di tradizione, delle istituzioni concertistico-orchestrali, dei teatri nazionali, dei teatri di rilevante interesse culturale, dei festival, delle imprese e dei centri di produzione teatrale e di danza, nonché dei circuiti di distribuzione e per la realizzazione di nuove strutture, il restauro e il potenziamento di quelle esistenti di enti o istituzioni pubbliche che, senza scopo di lucro, svolgono esclusivamente attività nello spettacolo».
Tale credito d’imposta riconosciuto alle persone fisiche e agli enti non commerciali nei limiti del 15 per cento del reddito imponibile ed ai soggetti titolari di reddito d’impresa nei limiti del 5 per mille dei ricavi annui, ripartito in tre quote annuali di pari importo è altresì riconosciuto anche qualora le erogazioni liberali in denaro effettuate per interventi di manutenzione, protezione e restauro di beni culturali pubblici siano destinate ai soggetti concessionari o affidatari dei beni oggetto di tali interventi.
Come precisato nella circolare n. 24/E del 31 luglio 2014, il credito d’imposta spetta per le erogazioni liberali effettuate in denaro per i seguenti scopi:
- interventi di manutenzione, protezione e restauro di beni culturali pubblici;
- sostegno degli istituti e dei luoghi della cultura di appartenenza pubblica (come definiti dall’articolo 101 del Codice dei beni culturali e del paesaggio di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42), delle fondazioni lirico-sinfoniche e dei teatri di tradizione, delle istituzioni concertistico-orchestrali, dei teatri nazionali, dei teatri di rilevante interesse culturale, dei festival, delle imprese e dei centri di produzione teatrale e di danza, nonché dei circuiti di distribuzione;
- realizzazione di nuove strutture, restauro e potenziamento di quelle esistenti di Enti o Istituzioni pubbliche che, senza scopo di lucro, svolgono esclusivamente attività nello spettacolo;
- realizzazione di interventi di restauro, protezione e manutenzione di beni culturali pubblici qualora vi siano soggetti concessionari o affidatari del bene stesso.
Con riferimento alla fattispecie in esame, al fine di giungere ad una definizione condivisa della questione, è stato necessario acquisire il parere dal competente Ministero della cultura.
Quest’ultimo, ha affermato che, in merito all’applicabilità dell’agevolazione fiscale prevista dall’articolo 1 del decreto-legge n. 83 del 2014, ad erogazioni liberali destinate al sostegno dell’attività concertistica e corale dell’Ente di cui l’Istante è tra i soggetti fondatori, «giova preliminarmente chiarire alcuni aspetti afferenti lo scopo dell’Ente, il quale persegue, come da statuto, le seguenti attività: i) la promozione e diffusione della musica e della conoscenza di tale disciplina; ii) l’alta formazione nel settore musicale; iii) l’organizzazione di eventi e manifestazioni musicali e culturali; iv) la promozione e la ricerca in campo musicale.
Sulla base di tali presupposti, l’Ente risulta registrato sul portale Art Bonus quale società concertistica e corale, categoria espressamente prevista dall’articolo 1 del decreto-legge n. 83 del 2014 come beneficiaria dell’erogazione liberale in questione.
Al fine di realizzare i suoi scopi statutari, l’Ente impiega le risorse derivanti dal proprio fondo di gestione che viene alimentato, tra gli altri, anche dai contributi versati annualmente dai suoi fondatori (tra cui l’Istante).
Chiariti gli aspetti, si pone il problema della riconducibilità dei predetti contributi nella definizione di erogazione liberale ammissibile all’agevolazione fiscale Art bonus.
La risposta è negativa per le considerazioni che seguono.
La circostanza che il versamento dei contributi, finalizzato all’accrescimento del fondo di gestione dell’Ente, sia espressamente previsto ed imposto dallo statuto del medesimo, farebbe venire meno, già di per sé, il requisito della spontaneità, caratteristica propria di ogni erogazione liberale Art bonus e ciò anche nelle ipotesi in cui quei contributi siano ”diversi da quelli espressamente destinati ad accrescimento del patrimonio”.
A nulla rileverebbe poi la risposta di codesta Agenzia delle entrate n. 164 del 9.3.2021 richiamata nell’istanza di interpello della Fondazione istante in quanto inconferente con la questione in oggetto. Ciò che rileva nel caso di specie, infatti, è la questione attinente alla possibilità che quote di un fondo di gestione possano qualificarsi come erogazione liberale e non già il principio generale, espresso dall’Agenzia delle entrate, secondo cui ”le erogazioni liberali destinate ad una fondazione al sostegno di un’attività concertistica e corale di un’associazione sono ammissibili al beneficio Art bonus”.
Ed infatti, nel caso della risposta n. 164 del 9.3.2021, una fondazione erogava dei fondi a un’associazione di spettacolo ma non era un suo socio fondatore e non si era altresì impegnata a dare una quota per la sua gestione e ciò a differenza di quanto accaduto nel caso oggetto di interpello, dove non solo la Fondazione istante è tra i fondatori dell’Ente ma, soprattutto, lo statuto di quest’ultimo prevede (ed impone) il versamento annuale di un contributo dei suoi fondatori/sostenitori finalizzato all’accrescimento del suo fondo di gestione.
In conclusione, si ritiene che le dazioni finanziarie effettuate dalla Fondazione istante per il sostegno dell’Ente non siano riconducibili e non rientrino nell’ambito di applicazione dei benefici di cui all’articolo 1, comma 1, del decreto-legge n. 83 del 2014».
Sulla base del citato parere, non si ritengono ammissibili all’agevolazione fiscale Art bonus i contributi, deliberati annualmente dall’assemblea dei fondatori e versati dagli stessi al fondo di gestione, al fine di sostenere l’attività concertistica e corale dell’Ente.
Il presente parere viene reso sulla base degli elementi e dei documenti presentati, assunti acriticamente così come illustrati nell’istanza di interpello, nel presupposto della loro veridicità e concreta attuazione del contenuto.