In base all’art. 10-undecies, comma 3, del Decreto Legge n. 198/2022 (c. d. decreto Milleproroghe 2023), convertito dalla legge n. 14 del 27 febbraio 2023, prevede che “all’articolo 3, comma 1, alinea, del Decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 febbraio 2022, n. 15, le parole: 31 luglio 2022 sono sostituite dalle seguenti: 31 luglio 2023”.

Pertanto il comma 3 della sopracitata norma ha statuito la proroga del termine, previsto dal c.d. decreto Cura Italia che prevede la possibilità in materia di svolgimento delle assemblee di società ed enti a distanza, dal 31 luglio 2022 al 31 luglio 2023. (termine già oggetto di proroga dall’articolo 3 comma 1 del DL 228/2021 il quale disponeva che “il termine di cui all’articolo 106, comma 7,   del  Decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla   legge  24 aprile 2020, n. 27, relativo  allo  svolgimento   delle  assemblee  di società ed enti, è prorogato al 31 luglio 2022”.)

Per cui, sulla base delle suddette disposizioni emergenziali, fino la 31 luglio 2023 l’avviso di convocazione potrà contenere lo svolgimento delle riunioni attraverso mezzi di telecomunicazione. In particolare per le società a responsabilità limitata le deliberazione potranno essere assunte mediante la consultazione scritta o il consenso espresso per iscritto. Si sottolinea che la validità di tale disposizione si applica alle sole assemblee tenute entro il 31 luglio 2023 e non convocate. In tal caso nell’avviso di convocazione non andrà indicata alcuna sede, indicando che l’assemblea si svolgerà in “videoconferenza”.

Si ricorda che l’articolo 106 del Decreto Legge n. 18/2020 (c.d. decreto Cura Italia) statuiva , per il periodo emergenziale epidemiologica, che le “norme in materia di svolgimento delle assemblee di società ed enti”, si sarebbero dovute espletare a distanza anche in assenza di espressa previsione statutaria, fino a quando “è in vigore lo stato  di   emergenza  sul territorio  nazionale relativo al   rischio sanitario connesso all’insorgenza della epidemia da Covid-19”.

Pertanto sulla base di tale proroga al 31 luglio 2023 si potrà anche in deroga alle diverse disposizioni statutarie:
 
  • per le spa, sapa,  srl, nelle società cooperative e nelle mutue assicuratrici,  procedere al voto in via elettronica o per corrispondenza e l’intervento all’assemblea mediante mezzi di telecomunicazione(comma 2 primo periodo);
  • svolgere le assemblee anche esclusivamente mediante mezzi di telecomunicazione che garantiscano l’identificazione dei partecipanti, la loro partecipazione e l’esercizio del diritto di voto, senza in ogni caso la necessità che si trovino nel medesimo luogo, ove previsti, il presidente, il segretario o il notaio (comma 2 secondo periodo);
  • per le srl, in deroga al comma 4 dell’art. 2479 c.c. ed alle disposizioni statutarie, l’espressione del voto avvenga mediante consultazione scritta o per consenso espresso per iscritto (comma 3);
  • obbligare, in talune società (ad esempio, quelle quotate), alla partecipazione all’assemblea tramite il Rappresentante designato (commi 4, 5 e 6).
Sulla base del comma 8-bis del medesimo articolo le suddette disposizioni trovano applicazione anche alle associazioni e alle fondazioni.

Inoltre la proroga non sembra aver inciso sui termini di cui all’art. 2364 comma 2 e 2478-bis c.c., per cui si potrà ricorrere all’approvazione nel maggior termine di 180 giorni solo in presenza delle ristrette condizioni contenute nei suddetti articoli del c.c. Infatti nessuna modifica è stata disposta per il primo comma dell’art. 106.

Assemblee del Consiglio di Amministrazione e Collegio sindacale

L’art. 10-undecies nulla dispone per le assemblee del CdA e del Collegio sindacale. Si ritiene che la possibilità di convocare riunioni mediante mezzi di telecomunicazione possa trovare applicazione anche per il CdA e collegi sindacali, anche in assenza di una clausola statutaria che lo preveda, a condizione che vi un rinvio generico dello statuto agli artt. 2388 comma 1 e 2404 comma 1 c.c. (vedasi anche il documento di ricerca CNDCEC-FNC 18 marzo 2020 e la massima n. 200/2021 del Consiglio notarile di Milano).