AGENZIA delle ENTRATE – Provvedimento n. 94779 del 24 marzo 2023
Determinazione della percentuale del credito d’imposta effettivamente fruibile per le spese sostenute per fruire di attività fisica adattata, di cui all’articolo 1, comma 737, della legge 30 dicembre 2021, n. 234
Dispone:
1. Determinazione della percentuale del credito d’imposta effettivamente fruibile, di cui all’articolo 1, comma 737, della legge 30 dicembre 2021, n. 234
1.1 La percentuale di cui al punto 3.1 del provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate prot. n. 382131 dell’11 ottobre 2022 è pari al 97,5838 per cento.
1.2 L’ammontare massimo del credito d’imposta fruibile da ciascun beneficiario è pari al credito risultante dall’ultima istanza validamente presentata ai sensi del provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate prot. n. 382131 dell’11 ottobre 2022, in assenza di rinuncia, moltiplicato per la percentuale di cui al punto 1.1, troncando il risultato all’unità di euro.
1.3 Ai sensi dell’articolo 4 del decreto del Ministro dell’economia e delle finanze del 5 maggio 2022, il credito d’imposta è utilizzabile nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta nel quale sono state sostenute le spese agevolabili, in diminuzione delle imposte dovute. L’eventuale ammontare del credito d’imposta non utilizzato potrà essere fruito nei periodi di imposta successivi.
Motivazioni
Il comma 737 dell’articolo 1 della legge 30 dicembre 2021, n. 234, ha previsto un credito d’imposta a favore delle persone fisiche che, dal 1° gennaio 2022 al 31 dicembre 2022, sostengono spese documentate per fruire di attività fisica adattata di cui all’art. 2, comma 1, lettera e), del decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 36. Con il decreto del Ministro dell’economia e delle finanze 5 maggio 2022 sono definite le modalità per l’accesso al credito d’imposta.
Con provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate prot. n. 382131 dell’11 ottobre 2022, emanato ai sensi del decreto attuativo del Ministro dell’economia e delle finanze del 5 maggio 2022, sono state definite le modalità applicative per il riconoscimento del suddetto credito d’imposta, anche ai fini del rispetto del limite di spesa complessivo di 1,5 milioni di euro.
In particolare, il richiamato provvedimento dell’11 ottobre 2022 prevede che:
a) l’istanza per il riconoscimento del credito d’imposta è presentata all’Agenzia delle entrate dal 15 febbraio 2023 al 15 marzo 2023;
b) ai fini del rispetto del limite complessivo di spesa pari a 1,5 milioni di euro, con provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate, da pubblicare entro 10 giorni dalla scadenza del termine di presentazione delle istanze, è comunicata la percentuale del credito d’imposta spettante a ciascun beneficiario;
c) la percentuale di cui al punto precedente è ottenuta, ai sensi del comma 2 dell’articolo 3 del citato decreto ministeriale del 5 maggio 2022, in base al rapporto tra l’ammontare delle risorse stanziate (pari a 1,5 milioni di euro) e l’importo complessivo delle spese agevolabili indicate nelle istanze presentate dai beneficiari. Nel caso in cui l’ammontare complessivo delle predette spese agevolabili risulti inferiore al limite complessivo di spesa, la percentuale è pari al 100 per cento.
Tanto premesso, l’ammontare complessivo dei crediti d’imposta richiesti in base alle istanze validamente presentate dal 15 febbraio 2023 al 15 marzo 2023, con riferimento alle spese sostenute dal 1° gennaio 2022 al 31 dicembre 2022, è risultato pari a 1.537.139 euro, a fronte di 1,5 milioni di euro di risorse disponibili, che costituiscono il limite di spesa.
Pertanto, con il presente provvedimento si rende noto che la percentuale del credito d’imposta effettivamente fruibile da ciascun beneficiario è pari al 97,5838 per cento (1.500.000/1.537.139) dell’importo del credito richiesto.
Riferimenti normativi
a) Attribuzioni del Direttore dell’Agenzia delle entrate:
Decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 e successive modificazioni (articolo 57; articolo 62; articolo 66; articolo 67, comma 1; articolo 68, comma 1; articolo 71, comma 3, lett. a); articolo 73, comma 4);
Statuto dell’Agenzia delle entrate (articolo 5, comma 1; articolo 6, comma 1);
Regolamento di amministrazione dell’Agenzia delle entrate (articolo 2, comma 1);
Decreto del Ministro delle finanze 28 dicembre 2000 (Disposizioni recanti le modalità di avvio delle agenzie fiscali).
b) Disciplina normativa di riferimento:
Articolo 1, comma 737, della legge 30 dicembre 2021, n. 234;
Decreto del Ministro dell’economia e delle finanze 5 maggio 2022;
Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate prot. n. 382131 dell’11 ottobre 2022.
La pubblicazione del presente provvedimento sul sito internet dell’Agenzia delle entrate tiene luogo della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, ai sensi dell’articolo 1, comma 361, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.
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