Corte di Cassazione ordinanza n. 31917 depositata il 28 ottobre 2022
processo tributario – Agente della riscossione e rappresentanza processuale anche a mezzo avvocato del libero foro
RILEVATO
L’Agenzia delle entrate – Riscossione ricorre avverso la sentenza della CTR per l’Emilia- Romagna che confermava la pronuncia della CTP di Forlì, ove era stata accolta l’eccezione preliminare della parte contribuente circa l’irritualità della costituzione di AdE-R mediante avvocato del libero foro.
Il ricorso è affidato ad unico motivo, cui replica la parte contribuente con tempestivo controricorso.
CONSIDERATO
Con l’unico motivo di ricorso si propone censura ex art. 360 n. 4 c.p.c. per violazione degli articoli 11, secondo comma, 12, primo comma, e 15 comma 2-sexies, d.lgs. n. 546/ 1992, nonché art. 1, comma ottavo, d.1. n. 193/2016, nonché dell’art. 4-novies d.l. n. 34/2019, recante norme di interpretazione autentica in tema di difesa in giudizio dell’Agenzia delle entrate – Riscossione.
In seguito all’entrata in vigore della prefata disposizione di interpretazione autentica, questa Corte è intervenuta a Sezioni unite, affermando che ai fini della rappresentanza e difesa in giudizio, l’Agenzia delle Entrate-Riscossione, impregiudicata la generale facoltà di avvalersi anche di propri dipendenti delegati davanti al tribunale ed al giudice di pace, si avvale: a) dell’Avvocatura dello Stato nei casi previsti come riservati ad essa dalla Convenzione intervenuta (fatte salve le ipotesi di conflitto e, ai sensi dell’art. 43, comma 4, r.d. n. 1611 del 1933, di apposita motivata delibera da adottare in casi speciali e da sottoporre all’organo di vigilanza), oppure ove vengano in rilievo questioni di massima o aventi notevoli riflessi economici; b) di avvocati del libero foro, senza bisogno di formalità, né della delibera prevista dall’art. 43, comma 4, r.d. cit. – nel rispetto degli articoli 4 e 17 del d.lgs. n. 50 del 2016 e dei criteri di cui agli atti di carattere generale adottati ai sensi dell’art. 1, comma 5 del d.l. 193 del 2016, conv. in l. n. 225 del 2016 – in tutti gli altri casi ed in quelli in cui, pure riservati convenzionalmente all’Avvocatura erariale, questa non sia disponibile ad assumere il patrocinio. Quando la scelta tra il patrocinio dell’Avvocatura erariale e quello di un avvocato del libero foro discende dalla riconduzione della fattispecie alle ipotesi previste dalla Convenzione tra l’Agenzia e l’Avvocatura dello Stato o di indisponibilità di questa ad assumere il patrocinio, la costituzione dell’Agenzia a mezzo dell’una o dell’altro postula necessariamente ed implicitamente la sussistenza del relativo presupposto di legge, senza bisogno di allegazione e di prova al riguardo, nemmeno nel giudizio di legittimità. (Principio enunciato ai sensi dell’art. 363 c.p.c.) (Cfr. Cass. S.U. n. 30008/2019).
Pertanto, il ricorso è fondato e merita accoglimento;
PQM
La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte di Giustizia Tributaria di Secondo grado per la Regione Emilia – Romagna in diversa composizione, cui demanda altresì la regolazione delle spese del presente giudizio di legittimità.