AGENZIA DELLE ENTRATE – Provvedimento n. 120760 del 5 aprile 2023
Modalità di versamento dei tributi e dei diritti dovuti per la registrazione del titolo e per l’esecuzione delle formalità relative al registro informatico dei pegni mobiliari non possessori, di cui all’articolo 1, comma 4, del decreto-legge 3 maggio 2016, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 giugno 2016, n. 119, nonché per la relativa consultazione
Dispone:
1. Oggetto del provvedimento
1.1. Ai sensi dell’articolo 7, comma 2, del decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, di concerto con il Ministro della giustizia, n. 114 del 25 maggio 2021, con il presente provvedimento sono stabilite le modalità di versamento dei tributi e dei diritti dovuti per la registrazione del titolo e per l’esecuzione delle formalità relative al registro informatico dei pegni mobiliari non possessori, di cui all’articolo 1, comma 4, del decreto-legge 3 maggio 2016, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 giugno 2016, n. 119, nonché per la relativa consultazione.
2. Modalità di versamento di tributi e diritti dovuti per l’esecuzione delle formalità
2.1. Il versamento delle somme dovute per l’iscrizione del pegno mobiliare non possessorio, la rinnovazione, la cancellazione dell’iscrizione del pegno medesimo o l’annotazione di una vicenda modificativa del rapporto e della garanzia, di cui si richiede al conservatore l’inserimento nel Registro pegni, avviene con addebito su un conto aperto presso un intermediario della riscossione, convenzionato con l’Agenzia delle entrate e intestato ad una delle parti oppure al suo rappresentante, dotato di procura sottoscritta digitalmente ai sensi dell’articolo 3, comma 1, del decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, di concerto con il Ministro della giustizia, n. 114 del 25 maggio 2021, identificati dal relativo codice fiscale. A tal fine, in fase di presentazione della richiesta, firmata digitalmente anche dal titolare del conto da addebitare, sono indicati il codice IBAN del conto e il codice fiscale dell’intestatario.
3. Modalità di versamento dei tributi dovuti per la registrazione del titolo
3.1. Il versamento delle somme dovute per la registrazione dell’atto costitutivo del pegno non possessorio, l’atto contenente il consenso o l’ordine per la cancellazione, o l’atto attestante la vicenda modificativa di cui si richiede l’annotazione, avviene con addebito su un conto aperto presso un intermediario della riscossione, convenzionato con l’Agenzia delle entrate e intestato al richiedente oppure al suo rappresentante, dotato di procura sottoscritta digitalmente ai sensi dell’articolo 3, comma 1, del decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, di concerto con il Ministro della giustizia, n. 114 del 25 maggio 2021, identificati dal relativo codice fiscale. A tal fine, in fase di presentazione della richiesta, firmata digitalmente anche dal titolare del conto da addebitare, sono indicati il codice IBAN del conto e il codice fiscale dell’intestatario.
4. Modalità di versamento di tributi e diritti dovuti per la consultazione del registro
4.1. Il versamento delle somme dovute per la consultazione del registro è eseguito:
a) relativamente all’imposta di bollo sui certificati e sulle copie, nonché sulle relative istanze, e ai diritti di certificazione, con addebito su un conto aperto presso un intermediario della riscossione, convenzionato con l’Agenzia delle entrate e intestato al richiedente, identificato dal relativo codice fiscale. A tal fine, in fase di presentazione della richiesta sono indicati anche il codice IBAN del conto da addebitare e il codice fiscale dell’intestatario;
b) relativamente ai diritti di visura, attraverso la piattaforma di cui all’articolo 5, comma 2, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82.
5. Insufficiente o mancato addebito
5.1. Nei casi in cui i versamenti previsti dai punti 2.1, 3.1 e 4.1, lettera a), dovessero risultare insufficienti o venisse riscontrato un mancato addebito, gli importi dovuti sono versati con le modalità di cui al capo III del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, secondo le istruzioni fornite con successiva risoluzione.
Motivazioni
L’articolo 1 del decreto-legge 3 maggio 2016, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 giugno 2016, n. 119, ha istituito il pegno mobiliare non possessorio a garanzia dei crediti inerenti all’esercizio dell’impresa. Il comma 4 del citato articolo 1 ha previsto la costituzione presso l’Agenzia delle entrate di un registro informatizzato denominato «registro dei pegni non possessori» che consente al pegno, al momento dell’iscrizione, di prendere grado ed essere opponibile ai terzi e nelle procedure esecutive e concorsuali.
Con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, di concerto con il Ministro della giustizia, n. 114 del 25 maggio 2021, recante il “Regolamento concernente il registro dei pegni mobiliari non possessori”, emanato ai sensi dell’articolo 1, comma 6, del citato decreto-legge n. 59 del 2016, sono regolate le operazioni di iscrizione, consultazione, modifica, rinnovo o cancellazione presso il «registro dei pegni non possessori», gli obblighi a carico di chi effettua tali operazioni, nonché le modalità di accesso al registro medesimo, e stabiliti i diritti di visura e di certificato, in misura idonea a garantire almeno la copertura dei costi di allestimento, gestione ed evoluzione del registro.
Inoltre, l’articolo 7, comma 2, del citato decreto interministeriale n. 114 del 25 maggio 2021, prevede che con provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate, sentito il Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, sono stabilite le modalità di versamento dei tributi e dei diritti dovuti.
Tanto premesso, acquisite le valutazioni del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, trasmesse con nota n. 50473 del 23 marzo 2023, con il presente provvedimento sono stabilite le modalità di versamento dei tributi e dei diritti dovuti per la registrazione del titolo e per l’esecuzione delle formalità relative al registro informatico dei pegni mobiliari non possessori, di cui all’art. 1, comma 4, del decreto-legge 3 maggio 2016, n. 59, nonché per la relativa consultazione.
Riferimenti normativi
a) Attribuzioni del Direttore dell’Agenzia delle Entrate:
Decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 e successive modificazioni (articolo 57; articolo 62; articolo 66; articolo 67, comma 1; articolo 68, comma 1; articolo 71, comma 3, lett. a); articolo 73, comma 4);
Statuto dell’Agenzia delle entrate (articolo 5, comma 1; articolo 6, comma 1);
Regolamento di amministrazione dell’Agenzia delle entrate (articolo 2, comma 1);
Decreto del Ministro delle finanze 28 dicembre 2000.
b) Disciplina normativa di riferimento:
Decreto-legge 3 maggio 2016, n. 59, convertito con modificazioni dalla legge 30 giugno 2016, n. 119;
Decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, di concerto con il Ministro della giustizia, n. 114 del 25 maggio 2021, recante il “Regolamento concernente il registro dei pegni mobiliari non possessori”;
Decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241 (articoli da 17 a 30): “Norme di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti in sede di dichiarazione dei redditi e dell’imposta sul valore aggiunto, nonché di modernizzazione del sistema di gestione delle dichiarazioni”;
Decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 (articolo 5, comma 2).
La pubblicazione del presente provvedimento sul sito internet dell’Agenzia delle Entrate tiene luogo della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, ai sensi dell’articolo 1, comma 361, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.
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