PRESIDENZA del CONSIGLIO dei MINISTRI – Decreto del 8 febbraio 2023
Riconoscimento di un contributo a favore degli enti del terzo settore (G.U. 11 aprile 2023, n. 85)
Art. 1
Oggetto
1. Il presente decreto individua i criteri e le modalità per l’accesso al contributo a valere sui fondi di cui all’art. 8, commi 1 e 2, del decreto-legge 23 settembre 2022, n. 144, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 novembre 2022, n. 175, nonchè i criteri di quantificazione del contributo e le procedure di controllo anche successive all’erogazione.
Art. 2
Richiedenti
1. Il contributo di cui all’art. 1 può essere richiesto:
a) in relazione alla quota di fondo pari a 120 milioni di cui all’art. 8, comma 1, del citato decreto-legge n. 144 del 2022 da enti che erogano prestazioni socio-sanitarie o socio assistenziali in regime residenziale o semiresidenziale per persone con disabilità;
a1) enti iscritti nel registro unico nazionale del terzo settore di cui all’art. 45 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117;
a2) organizzazioni di volontariato coinvolte nel processo di trasmigrazione di cui all’art. 54 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117;
a3) associazioni di promozione sociale coinvolte nel processo di trasmigrazione di cui all’art. 54 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117;
a4) organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS) di cui al decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460, iscritte nella relativa anagrafe;
a5) enti religiosi civilmente riconosciuti;
b) in relazione alla quota di fondo pari a 50 milioni di cui all’art. 8, comma 1, del citato decreto-legge n. 144 del 2022, da enti che erogano prestazioni socio-sanitarie o socio-assistenziali in regime residenziale o semiresidenziale per persone anziane;
b1) enti iscritti nel registro unico nazionale del terzo settore di cui all’art. 45 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117;
b2) organizzazioni di volontariato coinvolte nel processo di trasmigrazione di cui all’art. 54 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117;
b3) associazioni di promozione sociale coinvolte nel processo di trasmigrazione di cui all’art. 54 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117;
b4) organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS) di cui al decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460, iscritte nella relativa anagrafe;
b5) enti religiosi civilmente riconosciuti;
b6) associazioni;
b7) fondazioni;
b8) aziende di servizi alla persona di cui al decreto legislativo 4 maggio 2001, n. 207;
c) in relazione al fondo pari a 100 milioni di cui all’art. 8, comma 2, del citato decreto-legge n. 144 del 2022, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 novembre 2022, n. 175, da:
c1) enti iscritti nel registro unico nazionale del terzo settore di cui all’art. 45 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117;
c2) organizzazioni di volontariato coinvolte nel processo di trasmigrazione di cui all’art. 54 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117;
c3) associazioni di promozione sociale coinvolte nel processo di trasmigrazione di cui all’art. 54 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117;
c4) organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS) di cui al decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460, iscritte nella relativa anagrafe;
c5) enti religiosi civilmente riconosciuti.
2. Il contributo per ciascuno degli enti è riconosciuto in relazione ad uno dei fondi o quota di fondo di cui al comma 1, lettera a), b) e c).
3. È possibile presentare la richiesta di contributo a decorrere dalla data di entrata in esercizio della piattaforma informativa di cui all’art. 3 e per i successivi trenta giorni.
Art. 3
Procedura
1. Per accedere al contributo, il richiedente effettua, attraverso il sistema pubblico per la gestione dell’identità digitale, di seguito «SPID» di cui all’art. 64 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 ovvero attraverso la carta d’identità elettronica (di seguito CIE) ovvero la carta nazionale dei servizi (di seguito CNS), previste dall’art. 66 del citato decreto legislativo n. 82 del 2005, la registrazione sulla piattaforma informatica «Contributo energia», di seguito denominata «piattaforma», accessibile direttamente dal sito del Ministero per le disabilità e dal sito del Ministero del lavoro e delle politiche sociali. A tal fine gli interessati, qualora non ne siano già in possesso, richiedono l’attribuzione dell’identità digitale ai sensi dell’art. 7 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 24 ottobre 2014. La piattaforma entrerà in esercizio entro tre mesi dalla data di stipula delle convenzioni di cui all’art. 5, comma 1. Il richiedente, dopo essersi registrato, compila l’istanza disponibile sulla piattaforma. Non saranno ammesse domande presentate con modalità diverse da quelle indicate nel presente decreto. Ai fini del completamento della compilazione dell’istanza di accesso all’agevolazione, al soggetto istante è richiesto il possesso di una posta elettronica certificata (PEC) attiva.
2. L’istanza di cui al comma 1 è corredata, a pena di inammissibilità, da una dichiarazione sostitutiva resa ai sensi dell’art. 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 in cui il soggetto richiedente attesta e dichiara quanto segue:
a) i dati identificativi dell’ente ovvero denominazione, sede legale e codice fiscale nonchè l’indicazione della categoria, tra quelle indicate all’art. 2, comma 1, lettere a), b) e c), in cui rientra;
b) per le categorie di cui all’art. 2, comma 1, lettere a) e b), gli estremi dell’autorizzazione o dell’accreditamento o del convenzionamento;
c) le generalità, i dati anagrafici e il codice fiscale del rappresentante legale dell’ente richiedente;
d) il fondo o la quota di fondo tra quelli previsti all’art. 2 comma 1 lettera a), b) e c) in relazione al quale si sceglie di richiedere il contributo;
e) gli estremi del conto corrente bancario o postale ovvero il codice IBAN per l’accredito, che deve essere intestato all’ente richiedente;
f) ove richiesto la regolarità contributiva e l’assenza di inadempimenti ai sensi dell’art. 48-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602;
g) per le domande riferite al fondo o alla quota di fondo di cui all’art. 2, comma 1, lettere a) e b) l’importo totale al netto dell’IVA riportato nelle fatture relative al terzo trimestre dell’anno 2022 e al terzo trimestre dell’anno 2021 per il pagamento del costo dell’energia termica ed elettrica;
h) per le domande riferite al fondo o alla quota di fondo di cui all’art. 2, comma 1, lettera c) l’importo totale al netto dell’IVA riportato delle fatture relative ai primi tre trimestri dell’anno 2022 e ai primi tre trimestri dell’anno 2021 per i pagamenti all’acquisto di energia e gas naturale;
i) che l’utenza in relazione alla quale è inoltrata istanza per il riconoscimento del contributo è intestata all’ente richiedente o alla pubblica amministrazione che ha concesso l’immobile;
l) che l’ente richiedente nel periodo cui si riferisce la richiesta di contributo abbia erogato i servizi;
m) che l’ente richiedente sostiene il pagamento dell’utenza;
n) l’indirizzo di posta elettronica certificata a cui l’interessato intende ricevere ogni comunicazione relativa all’erogazione del contributo e al monitoraggio della pratica.
3. L’applicazione prevede il rilascio di una ricevuta di quanto presentato sulla piattaforma.
Art. 4
Quantificazione ed erogazione del contributo
1. Il contributo è calcolato applicando all’incremento del costo, registrato nei periodi utili di cui alle lettere g) e h), comma 2, dell’art. 3 del presente decreto, una percentuale di liquidazione determinata secondo il prospetto di seguito riportato:
Percentuale di incremento del costo | Percentuale di liquidazione |
Pari al 100% o maggiore del 100% | 80% dell’incremento |
Compresa tra il 99,99% e l’80% | 70% dell’incremento |
Compresa tra il 79,99% e il 60% | 60% dell’incremento |
Compresa tra il 59,99% e il 40% | 50% dell’incremento |
Compresa tra il 39,99% e il 20% | 40% dell’incremento |
2. Nel caso di fatture riferibili anche ai periodi non rientranti in quelli per i quali è riconosciuto il contributo, la quantificazione del costo avviene secondo il seguente calcolo: importo totale della fattura al netto dell’IVA /(diviso) il numero totale dei giorni ricompresi della fattura stessa X (moltiplicato) il numero di giorni rientranti nel periodo utile ai fini del riconoscimento del contributo.
3. Il contributo per le quote di fondo di cui all’art. 2 comma 1 lettera a) e b) è, in ogni caso, erogabile nella misura massima di 50.000 euro per ogni soggetto richiedente. Il contributo per il fondo di cui all’art. 2 comma 1 lettera c) è in ogni caso erogabile nella misura massima di 30.000 euro per ogni soggetto richiedente.
4. Non sono erogabili contributi qualora la percentuale di incremento del costo sia inferiore al 20%.
5. AI fine di procedere all’erogazione del contributo, la società di cui all’art. 5 predispone tre elenchi dei soggetti ammessi a contributo in relazione a ciascuno dei fondi di all’art. 2, lettere a), b) e c), secondo un ordine decrescente a partire dalla maggiore percentuale di incremento dei costi, e dando priorità, nel caso di percentuale paritaria, al maggiore importo del costo sostenuto.
6. Entro sessanta giorni dal termine ultimo per la presentazione delle domande, il Ministero per le disabilità e il Ministero del lavoro e delle politiche sociali concedono, con provvedimento cumulativo di concessione per tutti i soggetti beneficiari ammessi a ciascuno dei fondi di cui all’art. 2, comma 1, lettera a), b) e c), i contributi sulla base degli elenchi predisposti ai sensi del comma 5.
7. Il contributo è erogato in un’unica soluzione in base all’ordine di posizione nell’elenco redatto a seguito delle operazioni di cui ai commi 1, 2, 3, 4, 5 e 6, e fino ad esaurimento delle risorse disponibili, al netto degli oneri di cui all’art. 6, comma 3.
8. I contributi di cui al presente decreto sono cumulabili sugli stessi costi con altra agevolazione sino a concorrenza dell’intero importo speso e, in ogni caso, nei limiti del regime de minimis.
Art. 5
Attività istruttoria e controlli
1. Ai fini del riconoscimento e dell’erogazione del contributo, il Ministero per le disabilità e il Ministero del lavoro e delle politiche sociali stipulano apposita convenzione con Invitalia S.p.a. che procede ad implementare la piattaforma, ad effettuare l’istruttoria delle istanze pervenute, ad eseguire le operazioni di quantificazione ed erogazione del contributo cui all’art. 4, nonché ad espletare i controlli di cui al comma 2 e alle operazioni di eventuale revoca del contributo.
2. Fermo restando l’effettuazione delle operazioni di controllo a campione nella misura del 10 per cento delle domande ammesse a contributo sui requisiti ed il rispetto dei limiti, le modalità di espletamento delle relative operazioni sono definite con successivo decreto direttoriale, da adottarsi entro trenta giorni dell’entrata in esercizio della piattaforma.
Art. 6
Norme finanziarie
1. Alla copertura degli oneri derivanti dall’attuazione del presente decreto si provvede mediante l’utilizzo delle risorse di cui all’art. 8, commi 1 e 2, del citato decreto-legge n. 144 del 2022.
2. Per le finalità di cui all’art. 8, comma 5, del decreto-legge n. 144 del 2022, il Ministero per le disabilità e il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, quali amministrazioni responsabili per l’attuazione del presente decreto, si avvalgono della società Invitalia S.p.a., ai sensi dell’art. 19, comma 5, del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
3. Agli oneri e alle spese per l’attuazione della convenzione si provvede a valere sulle risorse di cui al comma 1 e nel limite massimo dell’1,5 per cento delle medesime risorse.
4. Eventuali economie conseguite in sede di realizzazione della piattaforma di cui all’art. 3 sono in ogni caso destinate all’erogazione del contributo di cui all’art. 4.
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