La principale novità, introdotta dalla legge di bilancio 2022, è l’esclusione dall’IRAP degli imprenditori esercenti le attività in forma individuale e i professionisti, purché non associati. La legge n. 234 del 30 dicembre 2021 al comma 8 dell’articolo 1 ha statuito che “non è dovuta dalle persone fisiche esercenti attività commerciali ed esercenti arti e professioni di cui alle lettere b) e c) del comma 1 dell’articolo 3 del medesimo decreto legislativo n. 446 del 1997”

L’Agenzia delle Entrate con provvedimento n.55548 del 28 febbraio 2023 ha pubblicato il modello e le istruzioni del modello IRAP 2023 periodo di imposta 2022. Il modello IRAP va utilizzato per la dichiarazione dell’imponibile e delle imposte da versare come statuito dal D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, e successive modificazioni.

Il presupposto oggettivo dell’imposta è l’esercizio abitualedi attività autonomamente organizzate dirette alla produzione o allo scambio di beni ovvero alla prestazione di servizi. Tale presupposto è sempre esistente perle società e gli enti, compresi gli organi e le amministrazioni dello Stato.

L’articolo 10 del D.L. n. 73 del 2022 ha apportato profonde modifiche al quadro IS in cui sono indicati i osto del personale dipendente previste dall’articolo 11 del D.lgs. 446/97. L’articolo 10 ha modificato le modalità di calcolo.

E’ stata prevista l’abrogazione delle seguenti agevolazioni: 

  • la deduzione forfetaria di 7.500 euro, su base annua, per ogni lavoratore dipendente a tempo indeterminato impiegato nel periodo di imposta, aumentato a 13.500 euro per i lavoratori di sesso femminile nonché per quelli di età inferiore ai 35 anni 
  • la deduzione dei contributi previdenziali ed assistenziali relativi ai lavoratori di cui al punto precedente
  • la deduzione per incremento occupazionale fino a 15.000 euro per ciascun nuovo dipendente assunto con contratto a tempo indeterminato.

IRAP: deducibilità del costo del personale dipendente

I costi sostenuti per il personale dipendente con contratto a tempo indeterminato sono integramente dedotti dalla base imponibile IRAP. Diversamente dal passato, che prevedeva l’esposizione del costo del personale suddiviso in specifiche voci l’esposizione per poi determinare la parte rimanente con l’utilizzo della deduzione relativa al “costo residuo” (pari alla differenza tra il costo del predetto personale e le altre deduzioni spettanti), l’esposizione del calcolo delle deduzione del costo del personale viene semplificato con una sola voce.  Infatti non è più richiesto l’indicazione del numero di soggetti ed è previsto l’indicazione del costo deducibile per i dipendenti con contratto a tempo indeterminato solo nel rigo IS7

In particolare va indicato nel:

  • Rigo IS1: deduzione dei contributi per assicurazioni obbligatorie contro gli infortuni sul lavoro in relazione ai soggetti diversi dai lavoratori dipendenti a tempo indeterminato;
  • Rigo IS4: deduzione per spese per apprendisti, disabili, personale con contratto di formazione e lavoro, addetti alla ricerca e sviluppo;
  • Rigo IS5: deduzione di 1.850 euro fino a 5 dipendenti;
  • Rigo IS7deduzione del costo per il personale dipendente a tempo indeterminato;
  • Rigo IS9: la somma delle eccedenze delle deduzioni di cui ai commi 1 e 4-bis.1 dell’articolo 11 riferite a ciascuno dei dipendenti per i quali si fruisce di una o più deduzioni rispetto alla retribuzione e agli altri oneri e spese a carico del datore di lavoro.

Il rigo IS) ha la funzione di evitare la sommatoria delle diverse deduzioni non comporti una deduzione complessiva superiore al costo del personale.

Inoltre le istruzioni prevedono che nel rigo IS7 va indicato: 

  • nella colonna 2 l’importo della deduzione del costo complessivo per il personale dipendente con contratto a tempo indeterminato prevista dal comma 4-octies, dell’articolo 11, come modificato dall’articolo 10, comma 1, del decreto legge 21 giugno 2022, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2022, n. 122;
  • nella colonna 1 la quota della deduzione di cui all’articolo 11, comma 4-octies fruita per i lavoratori stagionali già ricompresa nella colonna 2 del medesimo rigo.

IRAP: termine di invio telematico

Ai sensi del regolamento di cui al D.P.R. 22 luglio 1998, n. 322, la dichiarazione IRAP va inviata telematicamente entro i seguenti termini:

  • per le società semplici, le società in nome collettivo ed in accomandita semplice, nonché per le società ed associazioni ad esse equiparate il termine è fissato al 30 novembre dell’anno successivo a quello di chiusura del periodo d’imposta;
  • per i soggetti all’imposta sul reddito delle società (IRES), nonché per le amministrazioni pubbliche il termine è fissato nell’ultimo giorno dell’undicesimo mese successivo a quello di chiusura del periodo d’imposta.

 

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