MEDIOCREDITO CENTRALE/INVITALIA – Circolare n. 6 del 17 aprile 2023
Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese di cui alla legge 662/96 art. 2, comma 100, lettera a) – Disciplina a carattere temporaneo delle procedure di controllo documentale nei confronti dei soggetti beneficiari finali
Con riferimento alle procedure di controllo documentale nei confronti dei soggetti beneficiari finali di cui alle Parti V e VII delle Disposizioni Operative del Fondo, il Consiglio di Gestione del Fondo ha deliberato, in temporanea deroga a quanto previsto dalle medesime Disposizioni Operative entro i termini di seguito rappresentati, quanto segue:
1. Procedimenti di revoca dell’agevolazione avviati dal Gestore in conseguenza del mancato invio della documentazione richiesta mediante il Portale del Fondo nonché in assenza di controdeduzioni pervenute mediante il Portale del Fondo entro i termini procedurali, già conclusi con provvedimenti di revoca dell’agevolazione deliberati dal Consiglio di Gestione in data successiva al termine di applicabilità di quanto disposto all’articolo 13, comma 1, lettera o), del decreto legge 8 aprile 2020, n.23 (DL Liquidità) e fino alla data di entrata in vigore delle modifiche alle Disposizioni Operative del Fondo; data che verrà successivamente comunicata mediante apposita Circolare Operativa. Qualora sia rilevato che il soggetto beneficiario finale ha inviato la documentazione richiesta, anche in parte, ovvero delle controdeduzioni, anche a mezzo canali diversi del Portale del Fondo e/o oltre i termini previsti, il Gestore procederà all’annullamento d’ufficio dei predetti provvedimenti di revoca dell’agevolazione e all’effettuazione di una nuova istruttoria di verifica documentale, anche attraverso la richiesta di documentazione integrativa al soggetto beneficiario finale prevedendo in tal caso un termine perentorio di 30 giorni per la risposta. Nei casi di pagamento spontaneo già effettuato da parte dei destinatari dei provvedimenti annullati si procederà alla restituzione degli importi corrisposti.
2. Procedimenti di revoca dell’agevolazione avviati dal Gestore in data successiva al termine di applicabilità di quanto disposto all’articolo 13, comma 1, lettera o), del decreto-legge 8 aprile 2020, n.23 (DL Liquidità) e fino alla data di pubblicazione della presente Circolare Operativa, motivati dal mancato invio della documentazione richiesta mediante il Portale del Fondo entro i termini procedurali e non ancora conclusi con una delibera del Consiglio di Gestione.
i. Qualora sia rilevato che il soggetto beneficiario finale ha inviato la documentazione richiesta ovvero delle controdeduzioni, anche a mezzo canali diversi del Portale del Fondo e/o oltre i termini procedurali, il Gestore procederà a completare l’istruttoria di verifica documentale.
ii. Qualora sia rilevato che il soggetto beneficiario finale non ha inviato la documentazione richiesta ovvero delle controdeduzioni entro i termini procedurali, il Gestore procederà ad inviare una richiesta di documentazione al soggetto beneficiario finale, prevedendo in tal caso un ulteriore termine perentorio di 30 giorni per la risposta.
3. Verifiche documentali avviate dal Gestore in data successiva al termine di applicabilità di quanto disposto all’articolo 13, comma 1, lettera o), del decreto-legge 8 aprile 2020, n.23 (DL Liquidità) e fino alla data di pubblicazione della presente Circolare Operativa. Qualora sia rilevato che il soggetto beneficiario finale non ha inviato la documentazione richiesta entro i termini procedurali, il Gestore procederà ad inviare una richiesta di documentazione al soggetto beneficiario finale, prevedendo in tal caso un ulteriore termine perentorio di 30 giorni per la risposta.
La presente circolare è disponibile sul sito internet www.fondidigaranzia.it