CORTE di CASSAZIONE – Ordinanza n. 10817 depositata il 24 aprile 2023
Tributi – Avvisi di accertamento – Accertamento con adesione – Integrazione o modificazione in aumento dell’avviso di accertamento – Sopravvenuta conoscenza di ulteriori dati – Riferibilità dei versamenti alla società contribuente – Accoglimento – In tema di ricorso per cassazione, l’eventuale nullità della notificazione è sanata dalla predisposizione (e notifica) del controricorso ad opera della parte resistente, la quale si sia difesa nel merito, in virtù del generale principio di sanatoria dei vizi degli atti processuali del raggiungimento dello scopo ex art. 156, comma 3, c.p.c. “
Rilevato che
Con la sentenza impugnata la Commissione tributaria regionale della Toscana rigettava gli appelli proposti dall’Agenzia delle entrate, ufficio locale, avverso le sentenze nn. 294-293/5/10 della Commissione tributaria provinciale di Arezzo che aveva accolto i ricorsi proposti da I.I.M. s.r.l. contro gli avvisi di accertamento per II.DD. ed IVA 2005-2006.
La CTR osservava in particolare:
– che, essendo state le annualità in contestazione previamente definite con accertamenti con adesione, non sussistevano i presupposti per emettere gli atti impositivi impugnati;
– che comunque le movimentazioni bancarie poste alla base degli atti impugnati non erano riferibili alla società contribuente.
Avverso la decisione ha proposto ricorso per cassazione l’Agenzia delle entrate deducendo tre motivi.
Resiste con controricorso la società contribuente, che successivamente, mutati i difensori come in epigrafe, ha presentato una memoria.
Considerato che
In via preliminare devono essere disattese le eccezioni di inammissibilità e di improcedibilità del ricorso sollevate dalla controricorrente.
Il ricorso è stato notificato due volte al difensore domiciliatario della controricorrente, la prima, con procedura avviata l’8 novembre 2013, la seconda, con procedura avviata il 13 dicembre 2013, risultando per tabulas effettuata la prima presso l’indirizzo di detto difensore risultante dalla sentenza impugnata, ma nel frattempo variato, la seconda effettuata presso l’indirizzo corretto.
Pur vero che la prima procedura notificatoria deve affermarsi nulla, tuttavia la costituzione della società contribuente ha senz’altro realizzato un effetto sanante di tale vizio procedimentale, secondo i principi di diritto che “Il luogo in cui la notificazione del ricorso per cassazione viene eseguita non attiene agli elementi costitutivi essenziali dell’atto, sicché i vizi relativi alla sua individuazione, anche quando esso si riveli privo di alcun collegamento col destinatario, ricadono sempre nell’ambito della nullità dell’atto, come tale sanabile, con efficacia “ex tunc”, o per raggiungimento dello scopo, a seguito della costituzione della parte intimata (anche se compiuta al solo fine di eccepire la nullità), o in conseguenza della rinnovazione della notificazione, effettuata spontaneamente dalla parte stessa oppure su ordine del giudice ex art. 291 c.p.c. ” (Sez. U, Sentenza n. 14916 del 20/07/2016, Rv. 640604 – 01) e che “In tema di ricorso per cassazione, l’eventuale nullità della notificazione è sanata dalla predisposizione (e notifica) del controricorso ad opera della parte resistente, la quale si sia difesa nel merito, in virtù del generale principio di sanatoria dei vizi degli atti processuali del raggiungimento dello scopo ex art. 156, comma 3, c.p.c. ” (Sez. 5, Sentenza n. 18402 del 12/07/2018, Rv. 649616 – 01).
Peraltro, il ricorso risulta depositato una prima volta il 26 novembre 2013, una seconda volta il 20 dicembre 2013, quindi, in entrambi i casi, nel termine previsto dall’art. 369, comma 1, c.p.c., applicandosi l’ulteriore principio di diritto secondo il quale “Il termine di venti giorni per il deposito del ricorso per cassazione, fissato a pena di improcedibilità dall’art. 369 c.p.c., decorre, nel caso di notifica reiterata alla stessa parte, dalla data della prima notifica, a meno che questa non sia nulla, nel qual caso il termine decorre dalla data della seconda notifica” (Sez. L, Sentenza n. 23264 del 05/10/2017, Rv. 645878 – 01; conf. Sez. 6 – 3, Ordinanza n. 37579 del 30/11/2021, Rv. 663321 – 01).
Ciò posto, con il primo motivo – ex art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c. – l’agenzia fiscale ricorrente si duole della violazione/falsa applicazione del d.lgs. n. 218 del 1997, artt. 2, d.p.r. n. 600 del 1973, art. 43, d.p.r. n. 633 del 1972, art.57, poiché la CTR ha affermato che gli avvisi di accertamento impugnati non potevano essere emessi non sussistendone i presupposti giuridici in considerazione della previa definizione delle annualità contestate mediante accertamento con adesione.
La censura è fondata.
Nel testo applicabile temporalmente il d.lgs. n. 218 del 1997, art. 2 comma 4, prevede che: “La definizione non esclude l’esercizio dell’ulteriore azione accertatrice entro i termini previsti dal d.p.r. 29 settembre 1973, n. 600, art. 43 relativo all’accertamento delle imposte sui redditi, e dal d.p.r. n. 633 del 1972, art. 57 riguardante l’imposta sul valore aggiunto: a) se sopravviene la conoscenza di nuovi elementi, in base ai quali è possibile accertare un maggior reddito, superiore al cinquanta per cento del reddito definito e comunque non inferiore a centocinquanta milioni di lire; b) se la definizione riguarda accertamenti parziali; c) se la definizione riguarda i redditi derivanti da partecipazione nelle società o nelle associazioni indicate nell’art. 5 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, ovvero in aziende coniugali non gestite in forma societaria; d) se l’azione accertatrice è esercitata nei confronti delle società o associazioni o dell’azienda coniugale di cui alla lettera c), alle quali partecipa il contribuente nei cui riguardi è intervenuta la definizione”.
Non è dubitabile che le ipotesi nelle quali è consentito all’agenzia fiscale emettere un accertamento integrativo ed ulteriore di quello con adesione siano tra loro alternative, nel senso che è sufficiente che si verifichi una di esse.
Nel caso di specie risulta in fatto che, dopo la prima fase della verifica generale avviata nei confronti della società contribuente, in data 3 marzo 2009 si perfezionava un accertamento con adesione, ma successivamente, in esito ad ulteriori verifiche fatte dalla GdF presso istituti bancari e sulla base delle medesime, l’Agenzia delle entrate, ufficio locale, ha emesso gli avvisi di accertamento oggetto del presente giudizio.
Trovano pertanto applicazione i seguenti principi di diritto:
– “In tema di accertamento delle imposte sui redditi, costituiscono dati la cui sopravvenuta conoscenza consente l’integrazione o la modificazione dell’avviso di accertamento, ai sensi del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 43, comma 3, anche quelli noti ad un ufficio fiscale, ma non ancora in possesso di quello che ha emesso l’atto al momento dell’adozione dello stesso, senza che rilevi in senso contrario né l’art. 33 del medesimo decreto, che pone solo un dovere di reciproca collaborazione tra uffici finanziari e Guardia di finanza, né la circostanza che sia stato effettuato un primo accertamento parziale, in quanto si tratta di uno strumento volto a favorire la sollecita emersione della materia imponibile, che non preclude, pertanto, l’esercizio dell’ulteriore azione accertatrice, anche ove definito con adesione” (Sez. 6 – 5, Ordinanza n. 1542 del 22/01/2018, Rv. 647101 – 01);
– “In tema di accertamento delle imposte sui redditi, costituiscono dati la cui sopravvenuta conoscenza legittima l’integrazione o la modificazione in aumento dell’avviso di accertamento, mediante notificazione di nuovi avvisi, ai sensi del d.p.r. 29 settembre 1973, n. 600, art. 43 comma 3, (e del d.p.r. n. 633 del 1972, art. 57), anche i dati conosciuti da un ufficio fiscale, ma non ancora in possesso di quello che ha emesso l’avviso di accertamento al momento dell’adozione di esso” (Sez. 6 – 5, Ordinanza n. 1542 del 22/01/2018, Rv. 647101 – 02).
La sentenza impugnata collide con tali arresti giurisprudenziali, avendo erroneamente affermato l’illegittimità degli atti impositivi impugnati.
Con il secondo motivo – ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3- la ricorrente denuncia la violazione/falsa applicazione del D.P.R. n. 600 del 1973, artt. 32, 2697 c.c., poiché la CTR ha affermato l’irrilevanza probatoria delle movimentazioni bancarie basanti gli avvisi di accertamento impugnati.
La censura è fondata.
Va ribadito che “In tema di accertamento delle imposte sui redditi, il d.p.r. n. 600 del 1973, art. 32 prevede una presunzione legale in base alla quale sia i prelevamenti che i versamenti operati su conti correnti bancari vanno imputati a ricavi ed a fronte della quale il contribuente, in mancanza di espresso divieto normativo e per il principio di libertà dei mezzi di prova, può fornire la prova contraria anche attraverso presunzioni semplici, da sottoporre comunque ad attenta verifica da parte del giudice, il quale è tenuto ad individuare analiticamente i fatti noti dai quali dedurre quelli ignoti, correlando ogni indizio (purché grave, preciso e concordante) ai movimenti bancari contestati, il cui significato deve essere apprezzato nei tempi, nell’ammontare e nel contesto complessivo, senza ricorrere ad affermazioni apodittiche, generiche, sommarie o cumulative” (Sez. 6 – 5, Ordinanza n. 11102 del 05/05/2017, Rv. 643970 – 01).
La sentenza impugnata ha completamente omesso ogni verifica -in concreto- sia della riferibilità dei versamenti de quibus alla società contribuente sia delle giustificazioni date dalla medesima, limitandosi alla generica affermazione che “In presenza di incertezza sulla riferibilità alla Melograno degli elementi probatori stante il difetto in atti di delibera circa il vantato conferimento di finanziamento dei soci la Commissione Tributaria Regionale ritiene corretto il percorso logico della sentenza di primo grado”.
E’ evidente che tale pronuncia è totalmente distonica rispetto alla citata giurisprudenza di questa Corte.
L’accoglimento del secondo motivo è assorbente del terzo (vizio motivazionale in relazione al punto decisionale relativo agli accertamenti bancari).
In conclusione, accolto il primo ed il secondo motivo del ricorso, assorbito il terzo motivo, la sentenza impugnata va cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado, che provvederà anche sulle spese del presente giudizio.
P.Q.M.
Accoglie il primo ed il secondo motivo del ricorso, assorbito il terzo motivo, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Toscana, in diversa composizione, anche per le spese del presente giudizio.
Possono essere interessanti anche le seguenti pubblicazioni:
- MINISTERO FINANZE - Decreto ministeriale 01 febbraio 2024 Modalità di utilizzo dei dati fiscali relativi ai corrispettivi trasmessi al Sistema tessera sanitaria Art. 1 Definizioni 1. Ai fini del presente decreto si intende per: a) «dati fiscali», i…
- CORTE di CASSAZIONE - Sentenza n. 10777 depositata il 21 aprile 2023 - La notificazione degli avvisi di accertamento tributario a soggetti diversi dalle persone fisiche non si sottrae alla regola generale, enunciata dal d.p.r. 29 settembre 1973, n.…
- CORTE DI CASSAZIONE - Ordinanza 17 novembre 2021, n. 34971 - In tema di accertamento delle imposte sui redditi, l'integrazione o la modifica "in diminuzione" di un precedente avviso, non integrando una nuova pretesa tributaria, bensì una mera riduzione…
- CORTE DI CASSAZIONE - Ordinanza 22 aprile 2021, n. 10662 - In tema di accertamento delle imposte sui redditi, qualora l'ufficio determini sinteticamente il reddito complessivo netto in relazione alla spesa per incrementi patrimoniali, la prova…
- Corte di Cassazione, ordinanza n. 10820 depositata il 24 aprile 2023 - In tema di accertamento delle imposte sui redditi, nel caso di omessa dichiarazione da parte del contribuente, il potere - dovere dell'Amministrazione è disciplinato non già…
- Corte di Cassazione ordinanza n. 29485 depositata il 21 ottobre 2021 - Con riferimento all’Iva, invece, la natura di prestazione di servizi dell’appalto rileva anche ai fini del momento in cui l’operazione si considera effettuata, trovando applicazione…
RICERCA NEL SITO
NEWSLETTER
ARTICOLI RECENTI
- In caso di errori od omissioni nella dichiarazione
La Corte di Cassazione, sezione tributaria, con l’ordinanza n. 10415 depos…
- Processo tributario: competenza del giudice tribut
La sentenza n. 186 depositata il 6 marzo 2024 del Tribunale Amministrativo Regio…
- Prescrizione quinquennale delle sanzioni ed intere
La Corte di Cassazione, sezione tributaria, con l’ordinanza n. 11113 depos…
- L’utilizzo dell’istituto della compens
La Corte di Cassazione, sezione penale, con la sentenza n. 17116 depositata il 2…
- IMU: no all’esenzione di abitazione principa
La Corte di Cassazione. sezione tributaria, con l’ordinanza n. 9496 deposi…