MINISTERO del LAVORO – Decreto ministeriale n. 52 del 30 marzo 2023
Criteri di ripartizione in favore delle Regioni e Province autonome, relativamente all’annualità finanziaria 2022, delle risorse ordinarie e delle risorse PNRR per il finanziamento dei percorsi formativi nel “Sistema duale”
Articolo 1
(Tipologia risorse)
1. Il presente decreto individua, per l’annualità 2022, i criteri di ripartizione delle risorse di cui:
a) all’articolo 1, comma 110, lettera b) della legge 27 dicembre 2017, n. 205, come modificato dall’articolo 1, comma 297, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, recante il “Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023” e dall’articolo 1, comma 130, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, pari complessivamente a € 175.000.000,00;
b) alla Tabella A del decreto del Ministro dell’economia e delle finanze del 6 agosto 2021, con specifico riferimento alla Missione 5 – Componente 1 – Investimento 1.4 “Sistema duale” del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR).
2. Con riferimento alle risorse di cui al comma 1, lettera b), al fine di rafforzare il sistema duale anche attraverso l’apprendistato, di rendere i sistemi di istruzione e formazione più in linea con i fabbisogni del mercato del lavoro, di favorire l’acquisizione di nuove competenze da parte di giovani e, in via sperimentale, da parte di adulti senza titolo di istruzione secondaria, è assegnata alle Regioni e alle Province Autonome di Trento e Bolzano, per l’annualità 2022, una quota del 40 per cento del totale delle risorse attribuite all’intervento Missione MS, Componente Cl – tipologia “Investimento”, intervento “1.4 Sistema duale”, pari a euro 240 milioni.
Articolo 2
(Criteri di ripartizione delle risorse)
1. La ripartizione delle risorse di cui all’articolo 1 tra le Regioni e le Province Autonome di Trento e di Bolzano è effettuata secondo i seguenti criteri:
a) il 59% dell’importo è ripartito sulla base del numero degli iscritti al I, Il, lII, e IV anno dei percorsi di Istruzione e Formazione Professionale (leFP) e ai percorsi nel sistema duale realizzati dalle sole istituzioni formative regionali;
b) il 13% è ripartito in base al numero degli iscritti al I, Il, lII anno dei percorsi di Istruzione e Formazione Professionale nel sistema duale realizzati dalle sole istituzioni formative regionali in rapporto alla popolazione residente in età compresa tra i 14 ed i 18 anni;
c) il 13% è ripartito in base al numero degli iscritti al IV anno ai percorsi di Istruzione e Formazione Professionale nel sistema duale realizzati dalle sole istituzioni formative regionali in rapporto alla popolazione residente in età compresa tra i 17 ed i 20 anni;
d) il 10% è ripartito in base al numero di apprendisti occupati con contratto di apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, il diploma di istruzione secondaria superiore e il certificato di specializzazione tecnica superiore, risultanti dalle comunicazioni obbligatorie (C.O.) in rapporto alla popolazione residente in età compresa tra i 15 ed i 25 anni;
e) il 5% è ripartito in base al numero complessivo di iscritti ai percorsi modulari per i giovani rientranti nella categoria NEET (Not in Education, Employment or Training) per il conseguimento della qualifica e del diploma professionale.
2. Per le risorse di cui all’articolo 1, comma 1, lettera b), fermi restando i criteri di ripartizione di cui al comma 1, è stabilita una riserva non inferiore al 13 per cento per le Regioni del Mezzogiorno.
3. I criteri di cui al comma 1 saranno applicati ai dati di monitoraggio relativi all’anno formativo 2021-2022 inviati dalle Regioni e dalle Province Autonome di Trento e Bolzano secondo le modalità previste dai decreti direttoriali della Direzione Generale delle politiche attive del lavoro n. 15 e n. 16 del 14 aprile 2022.
4. Le risorse cui all’articolo 1, attribuite a ciascuna Regione e Provincia Autonoma di Trento e Bolzano sulla base dei criteri di cui all’articolo 2, saranno individuate da successivi decreti direttoriali.
5. I criteri di cui al comma 1 sono utilizzati per il riparto delle risorse assegnate per l’annualità 2022. I criteri di riparto per le risorse di cui all’art. 1, comma 1, lettere a) e b) e l’ammontare finanziario delle risorse di cui all’articolo 1, comma 1, lettera b), per le annualità successive, verranno definiti con successivo decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, anche a seguito di analisi degli obiettivi raggiunti e di eventuali azioni dirette al raggiungimento delle finalità previste dal successivo articolo 3.
Articolo 3
(Obiettivi e finalità relativi all’intervento Missione 5 – Componente 1 – Investimento 1.4 “Sistema duale” del PNRR)
1. Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali vigila sulla tempestiva, efficace e corretta attuazione degli interventi da parte delle Regioni e delle Province autonome di Trento e Bolzano, ai fini del raggiungimento dell’obiettivo previsto concernente la partecipazione al sistema duale e l’ottenimento della relativa certificazione nel quinquennio 2021-2025 per almeno 135.000 percorsi individuali in più (target aggiuntivo) rispetto allo scenario di riferimento che consta di un target di partenza di 39.000 percorsi individuali (target di baseline), in coerenza con le indicazioni operative definite con le “Linee guida per la programmazione e attuazione dei percorsi di istruzione e formazione professionale (lefp) e di istruzione e formazione tecnica superiore (lfts) in modalità duale” adottate con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali n. 139, del 2 agosto 2022.
2. Nell’ambito del decreto direttoriale di cui all’articolo 2, comma 4, con il quale sono attribuite a ciascuna Regione e Provincia Autonoma di Trento e Bolzano le ri orse di cui all’articolo 1, comma 1, lettera b) sono individuati anche gli obiettivi di target aggiuntivo e di target di baseline che le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano dovranno raggiungere in base all’ammontare delle risorse attribuite tenendo conto di quanto definito nei Documenti di Programmazione regionale dell’offerta formativa finanziata dall’Investimento 1.4 del PNRR “Sistema duale”.
3. Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali procederà alla puntuale rilevazione dei dati finanziari fisici e procedurali forniti dalle Regioni e dalle Province autonome di Trento e Bolzano, soggetti attuatori dell’Investimento, in particolare per l’invio al sistema di monitoraggio gestito dal Dipartimento Ragioneria Generale dello Stato – Servizio Centrale per il PNRR.
4. Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, anche previa segnalazione delle criticità emerse nell’ambito dell’Osservatorio del Sistema duale di cui al paragrafo 9 delle “Linee guida per la programmazione e attuazione dei percorsi di istruzione e formazione professionale (lefp) e di istruzione e formazione tecnica superiore (lfts) in modalità duale” adottate con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali n. 139, del 2 agosto 2022, potrà promuovere ogni azione utile nei confronti dei soggetti attuatori al fine del raggiungimento dell’obiettivo di cui al presente articolo, avvalendosi del supporto tecnico di Anpal e Anpal Servizi S.p.a., fermi restando i poteri sostitutivi di cui all’articolo 12, comma 1, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito con modificazioni dalla legge 29 luglio 2021, n. 108.
Il presente decreto è trasmesso ai competenti organi di controllo e pubblicato sul sito internet istituzionale www.lavoro.gov.it.
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