PRESIDENZA del CONSIGLIO dei MINISTRI – Decreto del 29 marzo 2023

Definizione delle modalità di interazione del Sistema nazionale prevenzione salute dai rischi ambientali e climatici (SNPS) con il Sistema nazionale protezione ambiente (SNPA) e istituzione della Cabina di regia

Art. 1

Finalità

1. Il presente decreto definisce le modalità di interazione del SNPS con il SNPA ai sensi dell’art. 27, comma 6, del decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36.

2. Allo scopo di assicurare, anche mediante l’adozione di apposite direttive, la effettiva operatività, secondo criteri di efficacia, economicità e buon andamento, delle modalità di interazione del SNPS con il SNPA, è istituita presso la Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento per il coordinamento amministrativo, la Cabina di regia di cui al comma 6 summenzionato.

Art. 2

Governance

1. Per le finalità di cui all’art. 1, comma 1, l’interazione tra il SNPS e il SNPA, si realizza tramite:

a) la partecipazione attiva ai lavori della Cabina di regia del Consiglio del SNPA e della Commissione di coordinamento strategico del Ministero della salute di cui all’art. 5, comma 1, lettera a), del decreto del Ministro della salute 9 giugno 2022;

b) il raccordo e il coordinamento tra i soggetti che fanno parte del SNPS e del SNPA, anche tramite l’organizzazione di riunioni periodiche;

c) la predisposizione di direttive finalizzate a favorire e armonizzare le politiche e le strategie messe in atto dalle istituzioni che compongono SNPS e SNPA, anche al fine dell’effettiva integrazione dei sistemi informativi;

d) il coordinamento tecnico-scientifico tra l’Istituto superiore di sanità (ISS) e l’Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA).

2. Le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano garantiscono la proficua interazione tra i Sistemi regionali prevenzione salute dai rischi ambientali e climatici e le Agenzie regionali e provinciali per la protezione ambientale (ARPA – APPA).

Art. 3

Cabina di regia

1. La Cabina di regia, istituita ai sensi dell’art. 1, comma 2, è composta da:

a) un rappresentante della Presidenza del Consiglio dei ministri, che la presiede;

b) due rappresentanti del SNPS, designati dal Ministro della salute tra i dirigenti del medesimo Ministero e dell’Istituto superiore di sanità, con comprovate competenze nel settore della prevenzione sanitaria;

c) due rappresentanti designati dal Ministro dell’ambiente e della sicurezza energetica, tra i dirigenti del medesimo Ministero e del SNPA con comprovate competenze nel settore;

d) un rappresentante delle regioni e delle Province autonome di Trento e di Bolzano, designato dalla Conferenza delle regioni e delle province autonome.

2. Entro trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto, con successivo provvedimento della competente struttura della Presidenza del Consiglio dei ministri, sono nominati i componenti della Cabina di regia.

3. La Cabina di regia, nell’espletamento delle proprie funzioni, può avvalersi, ove necessario, dell’apporto di specifiche professionalità e può invitare a presenziare alle proprie riunioni ulteriori rappresentanti delle istituzioni che coordina.

4. La partecipazione alle riunioni e alle altre attività promosse dalla Cabina di regia non comporta la corresponsione di gettoni o altri emolumenti comunque denominati, ivi inclusi rimborsi di spese, diarie e indennità, e non determina nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato e delle regioni e delle Province autonome di Trento e di Bolzano, ai sensi dell’art. 27, comma 7, del decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36.

Art. 4

Funzioni della Cabina di regia

1. La Cabina di regia:

a) costituisce la sede di confronto e di raccordo strategico e funzionale tra le amministrazioni statali e locali e le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, assicurando l’efficacia, l’efficienza e l’omogeneità delle iniziative sul territorio nazionale e adottando le misure necessarie a rimuovere le eventuali criticità per l’armonizzazione delle stesse;

b) promuove iniziative volte ad agevolare l’interazione e l’integrazione dei Sistemi regionali prevenzione salute dai rischi ambientali e climatici (SRPS) con le Agenzie regionali per la protezione ambientale, anche attraverso incontri periodici con il Coordinamento interregionale prevenzione e il Coordinamento energia ambiente della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato e le regioni;

c) garantisce il pieno raccordo ed il coordinamento tra i soggetti che fanno parte del SNPS e del SNPA, assumendo un ruolo di facilitatore in una logica di sinergica collaborazione tra le istituzioni;

d) adotta direttive finalizzate a favorire e armonizzare le politiche e le strategie messe in atto dalle istituzioni che compongono SNPS e SNPA, anche al fine dell’effettiva integrazione dei sistemi informativi, su proposta congiunta della Commissione di coordinamento strategico di cui all’art. 5, comma 1, lettera a), del decreto del Ministro della salute 9 giugno 2022, e del Consiglio del SNPA di cui all’art. 13 della legge 28 giugno 2016, n. 132;

e) promuove l’adozione degli atti di programmazione e degli indirizzi operativi finalizzati al raggiungimento della coerenza tra i livelli essenziali di assistenza (LEA) di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 12 gennaio 2017 e i livelli essenziali delle prestazioni tecniche ambientali (LEPTA), di cui all’art. 9 della legge 28 giugno 2016, n. 132;

f) individua, in collaborazione con il Ministero dell’università e della ricerca e con gli altri interlocutori istituzionali coinvolti avvalendosi, tra l’altro, del SNPS e del SNPA, i fabbisogni formativi in materia di salute, ambiente, biodiversità a clima, e coopera all’ideazione, all’implementazione e alla realizzazione di nuovi percorsi formativi intersettoriali, anche di carattere universitario, finalizzati alla formazione di figure specializzate;

g) promuove la realizzazione di programmi di comunicazione e di formazione intersettoriali finalizzati all’acquisizione di competenze di carattere trasversale in materia di salute, ambiente, biodiversità e clima rivolti a tutti i soggetti impegnati in SNPS, SNPA e ai diversi interlocutori istituzionali e favorisce la sensibilizzazione della popolazione generale;

h) segnala l’opportunità di interventi, anche legislativi, ai fini del perseguimento degli obiettivi di cui ai commi 1 e 2 dell’art. 27, del decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, su iniziativa del SNPS, per il tramite della Commissione di coordinamento strategico di cui all’art. 5, comma 1, lettera a), del decreto del Ministro della salute 9 giugno 2022 o del Consiglio di SNPA;

i) garantisce una strategia unitaria in previsione, tra l’altro, della Conferenza delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici (COP) e della Conferenza interministeriale su ambiente e salute dell’Organizzazione mondiale della sanità (OMS).

2. La Cabina di regia si riunisce con cadenza almeno semestrale presso la Presidenza del Consiglio dei ministri o su richiesta della citata Commissione o del Consiglio di SNPA.

3. La Cabina di regia adotta il Programma triennale salute ambiente biodiversità e clima, su proposta congiunta della Commissione di coordinamento strategico, di cui all’art. 5, comma 1, lettera a), del decreto del Ministro della salute 9 giugno 2022, e del Consiglio del SNPA.

Art. 5

Programma triennale Salute ambiente biodiversità e clima

1. Il Programma triennale Salute ambiente biodiversità e clima, di cui all’art. 4, comma 3, del presente decreto, determina le aree prioritarie di intervento basandosi su un modello intersettoriale che sviluppi l’approccio One health nella sua evoluzione Planetary health, definisce gli obiettivi e le sinergie al fine di mettere in atto misure che garantiscano una effettiva risposta ai problemi sanitari correlati a determinanti ambientali e climatici, individua le criticità nella sua realizzazione e promuove azioni volte al loro superamento.

2. Il programma è redatto coerentemente con il Piano nazionale della prevenzione (PNP) e con il programma triennale delle attività del SNPA di cui all’art. 10, della legge 28 giugno 2016, n. 132, ed è aggiornato annualmente sulla base dei contenuti della relazione annuale di cui all’art. 27, comma 3, lettera e-bis) del decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36.

Art. 6

Attività di supporto tecnico e istruttorio alla Cabina di regia

1. Il Ministero della salute garantisce supporto tecnico e istruttorio alla Cabina di regia, anche avvalendosi della collaborazione delle amministrazioni in essa rappresentate.

Art. 7

Clausola di invarianza finanziaria

1. L’adempimento delle presenti disposizioni non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Le amministrazioni assicurano gli adempimenti previsti con le risorse umane e strumentali disponibili e legislazione vigente.