Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Basilicata, sezione 1, sentenza n. 35 depositata il 2 marzo 2023

Querela di falso – Impugnabilità dell’estratto di ruolo – Interesse ad agire- Applicazione ai giudizi pendenti.

La querela di falso non dà luogo alla sospensione del giudizio tributario se riguarda questioni irrilevanti ai fini della decisione della controversia

Massima:

La querela di falso proposta dall’appellante e che ha dato luogo alla sospensione del giudizio, deve ritenersi irrilevante, a seguito dell’entrata in vigore dell’art.12 comma 4 bis del DPR 602 del 1973, come introdotto dall’art. 3 bis del dl 146 del 2021, il quale ha previsto che l’estratto di ruolo non è autonomamente impugnabile, a meno che la parte non alleghi uno specifico interesse ad agire, secondo uno dei parametri previsti dalla stessa legge. Secondo l’esegesi data da Cass. SS.UU. n.26283 del 2022 tale disposizione è applicabile anche a i giudizi pendenti.

FATTO E DIRITTO

M. V. presentava ad Equitalia istanza di accesso agli atti, al fine di ottenere “l’esibizione degli estratti di ruolo” delle cartelle di pagamento e di copia delle relate di notifica. Equitalia consegnava gli estratti, analiticamente descritti nell’epigrafe dell’atto di appello. Avendo constatato che tutte le cartelle erano state notificate, mediante consegna a tale L. C. ovvero a tale L. A., qualificati come “dipendenti”, sebbene costoro non avessero mai rivestito tale qualifica. Ritenendo non veritiero il luogo di consegna del plico, il M. proponeva querela di falso, incardinando il giudizio davanti al tribunale di Potenza. Comunque proponeva ricorso alla CTP di Potenza, che lo dichiarava inammissibile con sentenza in data 23.1.2018, n. 96. Proponeva appello, deducendo: violazione dell’art. 39 dlgs 546/92, violazione dell’art. 19 dlgs 546/92,inesistenza giuridica della notificazione e motivazione apparente sul punto. Insisteva perché anche il giudizio di appello venisse sospeso in attesa della definizione della querela di falso. Si costituivano la regione Basilicata relativamente a due cartelle emesse per tassa automobilistica anni 2000-2007. Si costituiva anche l’agenzia delle entrate- sportello abbonamenti TV che chiedeva di essere estromessa, mentre la direzione prov.le di Potenza e l’agenzia per la riscossione concludevano per il rigetto del gravame. Con ordinanza in data 9.4.2019 questa Corte disponeva la sospensione del giudizio. Tanto premesso, osserva la Corte che la querela di falso proposta dall’appellante e che ha dato luogo alla sospensione del giudizio, deve ritenersi irrilevante. Infatti a seguito dell’entrata in vigore dell’art. 12 comma 4 bis del DPR 602 del 1973, come introdotto dall’art. 3 bis del dl 146 del 2021, l’estratto di ruolo non è autonomamente impugnabile, a meno che la parte non alleghi uno specifico interesse ad agire, secondo uno dei parametri previsti dalla stessa legge. Secondo l’esegesi data da Cass. SS.UU. 26283 del 2022 tale disposizione è applicabile anche a i giudizi pendenti. L’appellante non ha dedotto alcun interesse specifico, secondo le previsioni della legge citata. Oltretutto, come risulta dalla analitica esposizione dell’agente per la riscossione nell’atto di controdeduzione, alla notifica di ogni singola cartella ha fatto seguito la notifica dell’intimazione di pagamento, nella quale la cartella era richiamata. La notifica della intimazione, mai impugnata, è avvenuta addirittura a mani del destinatario M. V.. In conclusione le vicende che concernono la notifica delle cartelle, oggetto della querela di falso, non rivestono alcun concreto interesse perché superata dalla notifica di altri atti, mai impugnati. Addirittura il M. avrebbe chiesto delle rateizzazioni, con ulteriore conferma che la notifica comunque era andata a buon fine. Il ricorso introduttivo è quindi inammissibile e comunque l’appello è infondato. Va quindi revocata l’ordinanza di sospensione del giudizio per irrilevanza della querela. Le spese seguono la soccombenza, trattandosi di giudizio che sin dall’inizio era palesemente pretestuoso

P.Q.M.

La Corte dichiara irrilevante la querela di falso, revoca l’ordinanza di sospensione, dichiara inammissibile il ricorso introduttivo e comunque respinge l’appello. Condanna l’appellante alle spese del grado che liquida in euro 2.000,00 oltre accessori.