Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado dell’Abruzzo, sezione n. 1, sentenza n. 156 depositata il 6 marzo 2023
Contributo unificato tributario – Sanzioni – Causa di non punibilità per il pagamento tardivo del tributo – Il semplice ricovero ospedaliero non è sufficiente – Sussiste – Occorre la dimostrazione dell’impossibilità assoluta ad effettuare il pagamento o a delegare qualcuno – Sussiste
Massima:
Il verificarsi di un ricovero ospedaliero intervenuto dopo la notifica dell’invito al pagamento, non può essere considerato una causa di non punibilità per il pagamento tardivo del tributo; tale esimente sarebbe stata invocabile nel caso assoluta impossibilità del contribuente non solo di recarsi personalmente per effettuare il pagamento, ma anche di incaricare qualsivoglia soggetto, collaboratore o meno dello studio professionale, o di eseguire l’operazione dalla propria abitazione con i consueti meccanismi telematici o di home banking. Per costituire infatti un caso assoluto di forza maggiore o di impossibilità, sarebbe stata necessaria una condizione patologica che avesse impedito in toto il versamento, quale ad esempio un ricovero prolungato nella struttura ospedaliera, in condizioni di coma o comunque di rilevante gravità. Di conseguenza, deve ritenersi la piena applicabilità della sanzione irrogata per l’omesso pagamento.
Testo:
Con ricorso davanti alla commissione tributaria provinciale di L’AQUILA, C. ricorreva avverso l’avviso di irrogazione della sanzione, emesso dal ministero delle finanze direzione della giustizia tributaria, in relazione all’omesso versamento del contributo unificato in relazione al ricorso xx 2013. La Commissione Tributaria Provinciale, con la decisione n. 535/2021 del 8 settembre 2021 respingeva il ricorso. Contro detta decisione C. proponeva appello.
Il ricorso si presenta infondato.
Infatti, il ricorrente assume di aver poi proceduto al pagamento del contributo unificato; ma correttamente e condivisibilmente il ministero delle finanze fa presente che tale versamento è intervenuto solo in data 4 novembre 2020, quindi circa un mese dopo la notifica della sanzione, il cui atto di irrogazione e stato notificato in data 6 ottobre 2020. Per cui, tale pagamento si presenta palesemente tardivo, in quanto la notifica dell’invito al pagamento era stato effettuato in data 19 giugno 2020, ed erano abbondantemente passati gli 80 giorni da tale notifica. Non sussiste quindi alcuna causa di non punibilità, alla luce della palese tardività del pagamento, il quale non era affatto intervenuto al momento della notifica dell’atto di irrogazione della sanzione. Di conseguenza, deve ritenersi la piena applicabilità della sanzione irrogata per l’omesso pagamento, e la misura della sanzione appare correttamente determinato in relazione a tale omissione.
La difesa del contribuente assume poi che il C. sarebbe stato ricoverato presso l’ospedale di S. fino al 30 giugno 2020, e successivamente avrebbe avuto lunghi periodi di inabilità temporanea. Deve però in primo luogo rilevarsi che causa del ricovero appare essersi manifestato solo in data 27 giugno, dopo la notifica dell’invito al pagamento. Ma, soprattutto, deve rilevarsi come non sia stata data in nessun modo prova dell’assoluta impossibilità del contribuente non solo di recarsi personalmente per effettuare il pagamento, ma anche di incaricare qualsivoglia soggetto, collaboratore o meno dello studio professionale, o di eseguire l’operazione dalla propria abitazione con i consueti meccanismi telematici o di home banking.
Per costituire infatti un caso assoluto di forza maggiore o di impossibilità, sarebbe stata necessaria una condizione patologica che avesse impedito in toto il versamento, quale ad esempio un ricovero prolungato nella struttura ospedaliera, in condizioni di coma o comunque di rilevante gravità. E questa condizione chiaramente non si è verificata nel caso in esame. La sentenza di primo grado va quindi confermata. In ordine al pagamento delle spese processuali, preso atto della soccombenza in primo grado, e del comportamento processuale, nonché del valore della lite, il ricorrente va condannato al pagamento degli onorari di controparte nella misura indicata in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte rigetta l’appello e conferma la sentenza impugnata e condanna l’appellante al rimborso delle spese anche di questo grado di giudizio, che liquida in complessivi euro 800, più accessori di legge se dovuti.