CORTE di CASSAZIONE – Ordinanza n. 15543 depositata il 1° giugno 2023

Tributi – Avviso di accertamento – Omesso versamento della TARSU/TIA – Termini notifica – Reclamo – Termine per la costituzione in giudizio – Assenza o apparente motivazione – Accoglimento

Ritenuto che

– la controversia ha ad oggetto l’impugnazione avverso un avviso di accertamento (n. 814 del 2016) riguardante l’omesso versamento della Tarsu/Tia per gli anni (…), emesso dal comune di Cassino (d’ora in poi controricorrente) nei confronti di M.G. (d’ora in poi ricorrente) con riferimento a tre unità abitative;

– la CTP ha dichiarato inammissibile il ricorso per violazione del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 21 perché tardivamente notificato;

– la CTR, confermando la pronuncia di primo grado, ha respinto l’appello proposto dall’odierno ricorrente sulla base delle seguenti ragioni:

– l’avviso di accertamento è stato notificato il 3 maggio 2016, mentre il reclamo è stato notificato il 14 novembre 2016 e la costituzione in giudizio è avvenuta l’8 marzo 2017;

– il ricorso è inammissibile, in quanto notificato oltre il termine di 160 giorni dalla notifica dell’avviso di accertamento;

– il ricorrente propone ricorso fondato su tre motivi, il controricorrente si costituisce con controricorso.

Considerato che

1. Con il primo motivo di impugnazione il ricorrente lamenta, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, l’omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti, consistente nella relata di notifica dell’avviso di accertamento che riporta la data di perfezionamento della notifica del 26 settembre 2016.

2. Con il secondo motivo di impugnazione la ricorrente lamenta, in relazione all’ art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, la violazione e falsa applicazione del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 17bis, come modificato dal d.lgs. 24 settembre 2015, n. 156, art. 9. Contesta l’affermata tardività della costituzione, evidenziando di avere proposto reclamo il 14 novembre 2016 avverso l’avviso di accertamento notificatogli il 26 settembre 2016, nel rispetto del termine di 60 giorni; di avere atteso il decorso del termine di 90 giorni dalla proposizione del reclamo (scadenza 15 febbraio 2017) e di essersi costituito l’8 marzo 2017 nei 30 giorni successivi (scadenza 15 marzo 2017).

3. I primi due motivi sono fondati e, stante la loro stretta connessione, possono essere trattati congiuntamente.

E’ pacifico tra le parti, già dagli atti di costituzione del grado di appello, ma ribadito da entrambe anche negli atti di costituzione nella presente fase del giudizio (v. controricorso pag. 2, ricorso pag. 4), che la notifica dell’avviso di accertamento si è perfezionata il 26 settembre 2016. La circostanza risulta, peraltro, dalla documentazione agli atti (data emanazione avvisi del 3 maggio 2016; protocollo di uscita dal Comune del 13 settembre 2016; notificazione del 26 settembre 2016; impugnazione del 14 novembre 2016).

Ai sensi del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 17bis, per le controversie di valore non superiore a cinquantamila Euro, il ricorso produce anche gli effetti di un reclamo (comma 1), e il ricorso non è procedibile fino alla scadenza del termine di novanta giorni dalla data di notifica (comma 2). Il termine per la costituzione in giudizio del ricorrente decorre dalla scadenza del termine di cui al comma 2 (comma 3).

Nel caso in esame il reclamo, avverso l’avviso di accertamento notificato il 26 settembre 2016, è stato, come detto, proposto il 14 novembre 2016.

La costituzione del ricorrente è avvenuta l’8 marzo 2017, quando erano decorsi i 90 giorni dalla proposizione del reclamo e nel pieno rispetto del termine per la costituzione in giudizio.

La sentenza impugnata ha, pertanto, errato nell’applicazione delle norme relative ai termini per la costituzione in giudizio, non avendo tenuto conto delle disposizioni normative sopra richiamate, né della documentazione agli atti, né di quanto affermato concordemente dalle parti.

4. Con il terzo motivo di impugnazione il ricorrente lamenta la nullità della sentenza per violazione dell’art. 132 c.p.c., comma 4, e del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 36 evidenziando l’assenza o l’apparente motivazione.

Il motivo resta assorbito stante l’accoglimento dei primi due motivi di impugnazione.

5. Da quanto esposto segue l’accoglimento del ricorso, la cassazione della sentenza impugnata ed il rinvio della causa alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio, in diversa composizione, per l’esame delle ulteriori ragioni di impugnazione dell’avviso dedotte dal ricorrente nel ricorso introduttivo e ribadite in sede di appello.

Il giudice del rinvio provvederà anche alla liquidazione delle spese del presente giudizio di legittimità.

P.Q.M.

Accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio, in diversa composizione, anche per le spese del presente giudizio di legittimità.