AGENZIA delle DOGANE – Circolare n. 15 del 9 giugno 2023

Accise sui prodotti energetici – D.Lgs. n. 504/95, art. 23, comma 12 – D.M. 17 maggio 2023 del vice ministro dell’economia e delle finanze – Prosecuzione transitoria dell’attività in regime di deposito fiscale a seguito di sospensione dell’autorizzazione – Condizioni di applicazione

Ha trovato pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale – Serie Generale n. 124 del 29 maggio 2023 il decreto del vice Ministro del Ministero dell’economia e delle finanze 17 maggio 2023 con il quale si dà attuazione all’art. 23, comma 12, del D.Lgs. n. 504/95 (TUA), come modificato dall’art. 5-quater del decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 2022, n. 51, che interviene ad ampliare il ventaglio delle scelte percorribili all’esito della fase di verifica periodica della rispondenza del deposito fiscale all’effettiva funzionalità dell’impianto.

In caso di insussistenza delle condizioni di cui al comma 4, lett. a) e b) dell’art. 23 del TUA stabilite per l’esercizio in regime di deposito fiscale dei depositi commerciali di GPL di capacità inferiore a 400 metri cubi e dei depositi commerciali di prodotti energetici di capacità inferiore a 10.000 metri cubi, il novellato comma 12 del medesimo articolo dispone che in luogo della sospensione della relativa autorizzazione, su istanza dell’interessato, è consentito al depositario autorizzato proseguire per dodici mesi l’attività dell’impianto subordinatamente alla prestazione di una garanzia nelle forme legislativamente predefinite.

Con l’entrata in vigore in data 30 maggio 2023 del decreto ministeriale di cui in premessa l’esercente ha la possibilità di ripristinare le prescritte condizioni di operatività del deposito fiscale mantenendo provvisoriamente la gestione in regime sospensivo, nella pienezza delle prerogative derivanti dall’originario provvedimento autorizzativo.

Ove ciò non si realizzi al termine del periodo transitorio di prosecuzione, analogamente a quanto avviene nell’altra ipotesi contemplata di sospensione dell’autorizzazione, l’Ufficio delle dogane territorialmente competente sull’impianto procederà a revocare l’autorizzazione ad operare in regime di deposito fiscale ai sensi dell’art. 23, comma 12, quinto periodo, del TUA.

Considerata la portata decisamente innovativa del decreto ministeriale 17 maggio 2023 che, in attuazione della fonte primaria, dà ingresso ad un assetto che mette in grado il depositario autorizzato di arrestare l’efficacia del provvedimento di sospensione dell’autorizzazione ad operare in regime di deposito fiscale emesso dall’Ufficio delle dogane, si passano in rassegna i profili di maggiore interesse.

I. Prosecuzione transitoria della gestione del deposito fiscale in carenza delle condizioni di operatività (art. 2 D.M. 17 maggio 2023)

Introduttore necessario dell’istanza prevista dall’art. 23, comma 12, del TUA di prosecuzione transitoria dell’attività in regime di deposito fiscale è il procedimento di sospensione della relativa autorizzazione instaurato dall’Ufficio delle dogane sulla base delle risultanze negative della verifica annuale della permanenza delle condizioni per l’esercizio dell’impianto di cui al comma 4, lettere a) e b), del medesimo art. 23 del D.Lgs. n. 504/95.

Riscontrata siffatta carenza, oltreché l’ordinario contenuto, l’Ufficio delle dogane comunica all’esercente l’avvio del suddetto procedimento, rendendolo edotto della possibilità di richiedere, entro e non oltre il termine di 20 giorni dalla notifica della medesima comunicazione, la prosecuzione transitoria dell’attività in regime di deposito fiscale previa prestazione della garanzia di fonte legislativa, della quale viene riportato l’importo da versare.

Fermo restando l’esercizio nel medesimo termine di 20 giorni delle prerogative procedimentali riconosciute al soggetto interessato e salvi i casi in cui l’Ufficio delle dogane pervenga alla susseguente archiviazione dell’iniziativa, qualora il procedimento si concluda con esito sfavorevole (sia che l’esercente non abbia prodotto documenti sia che gli stessi non siano stati ritenuti idonei o pertinenti) l’efficacia del provvedimento di sospensione è subordinata alla mancata costituzione della garanzia nella forma consentita, entro e non oltre il termine di 10 giorni dalla comunicazione del provvedimento medesimo. Ciò sempreché il depositario autorizzato, nella fase iniziale del procedimento di che trattasi, abbia presentato l’istanza di prosecuzione transitoria dell’attività dell’impianto di stoccaggio di prodotti in regime sospensivo.

A fronte di regolare costituzione della garanzia e quindi perfezionata l’istanza entro la scadenza prefissata, l’Ufficio delle dogane comunica all’esercente che gli è consentito proseguire l’esercizio del deposito fiscale per dodici mesi decorrenti dalla data di notifica della comunicazione di avvio del procedimento di sospensione, a monte ricevuta. Il provvedimento di sospensione resta, conseguentemente, privo di ogni effetto.

Nella circostanza in cui la garanzia venga prestata, nell’ammontare determinato dall’Ufficio delle dogane ed entro il prescritto termine, ma con modalità differenti dalle due previste (in denaro o in titoli di Stato al valore nominale), il predetto Ufficio ne dà comunicazione all’esercente informandolo che ha un ulteriore termine di 5 giorni, decorrenti dalla medesima comunicazione per conformare la garanzia alle prescrizioni recate dall’art. 23, comma 12, del TUA.

Decorsi infruttuosamente i 5 giorni, così come nelle altre ipotesi di assenza o non conformità della garanzia, il provvedimento di sospensione dell’autorizzazione ad operare in regime di deposito fiscale diviene esecutivo.

A titolo meramente ricognitivo, il provvedimento di sospensione diviene esecutivo:

– a conclusione del relativo procedimento con esito sfavorevole senza che il depositario autorizzato si sia avvalso della facoltà di presentare istanza di prosecuzione transitoria entro e non oltre venti giorni dalla notifica della comunicazione di avvio;

– per mancata costituzione della garanzia nelle forme rituali entro e non oltre il termine di dieci giorni decorrenti dalla notifica del provvedimento di sospensione, qualora l’esercente abbia presentato tempestivamente l’istanza di prosecuzione transitoria;

– quando la garanzia venga costituita, seppur nel prescritto termine di dieci giorni e per l’importo determinato dall’Ufficio delle dogane, con modalità difforme da quelle di legge nel caso in cui l’esercente non proceda a conformarla alle prescrizioni recate dall’art. 23, comma 12, del TUA (in denaro o in titoli di Stato al valore nominale) entro l’ulteriore termine di 5 giorni.

II. Regime della garanzia (art. 3 D.M. 17 maggio 2023)

L’art. 3 del decreto ministeriale ha ad oggetto le disposizioni sulla garanzia che il depositario autorizzato è tenuto a prestare per consentire la prosecuzione di dodici mesi della gestione dell’impianto in regime di deposito fiscale e, in particolare, richiama le modalità di costituzione, la validità temporale imposta e l’obbligo inderogabile di costante adeguamento dell’importo da versare all’accisa dovuta sulle immissioni in consumo mensili.

In particolare (comma 1), l’ammontare della garanzia richiesta è pari al cento per cento dell’accisa dovuta sui prodotti energetici estratti dal deposito fiscale, come rilevati in base ai dati delle contabilità presentate dall’esercente ai sensi dell’art. 1, comma 1, lett. a), del decreto-legge n. 262/06, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 286/06, nel mese solare precedente a quello della notifica della comunicazione di avvio del procedimento di sospensione dell’autorizzazione. L’importo della garanzia, inizialmente, viene determinata su tale criterio dall’Ufficio delle dogane che lo riporta nella predetta comunicazione.

L’esercente presta la garanzia in denaro oppure in titoli di Stato al valore nominale; a tutela dell’interesse fiscale, essa deve avere validità temporale almeno fino alla scadenza di pagamento dell’accisa dovuta dal depositario autorizzato sui prodotti immessi in consumo nel dodicesimo mese successivo alla notifica della comunicazione di avvio del procedimento ovvero l’ultimo mese utile di prosecuzione transitoria.

Il comma 2 dell’art. 3 sancisce che, per tutta la durata dell’attività di prosecuzione dell’attività, l’importo garantito deve risultare pari al cento per cento dell’accisa dovuta sui quantitativi di prodotti energetici estratti dal deposito fiscale nel mese solare precedente. Ciò impone che, qualora si realizzino circostanze che determinano un incremento della garanzia effettivamente prestata (es., maggiori volumi di estrazioni, inasprimento dell’imposizione) il depositario autorizzato è tenuto in ogni caso ad adeguarla sempre in denaro o in titoli di Stato al valore nominale. Sullo stesso esercente grava l’onere di informare l’Ufficio delle dogane dell’avvenuto adeguamento, per ciascun intervento che si renda necessario, entro il primo giorno lavorativo successivo.

L’Ufficio delle dogane, al comma 3, è chiamato ad un continuo monitoraggio e controllo della congruità della garanzia prestata verificandone la conformità alla misura prevista per tutto il periodo provvisorio di esercizio del deposito fiscale. A fronte di una riscontrata inadeguatezza della stessa, l’Ufficio delle dogane emette un nuovo provvedimento di sospensione dell’autorizzazione rilasciata ai sensi dell’art. 23, comma 4, del TUA, atto vincolato quanto ai presupposti di adozione, motivato dall’inosservanza dell’obbligo legale avente valore pregiudiziale nella fattispecie de qua.

III. Disciplina transitoria (Art. 5 D.M. 17 maggio 2023)

La disciplina fissata dal decreto ministeriale trova il suo completamento con la previsione all’art. 5 di disposizioni transitorie che accordano, in prima applicazione e per uniformità di trattamento, la possibilità rispettivamente di esercitare o proseguire in via transitoria l’attività in regime di deposito fiscale agli esercenti che siano incorsi anch’essi in provvedimenti di sospensione od in atti prodromici agli stessi in vigenza del novellato art. 23, comma 12, del TUA e tuttavia in attesa delle modalità attuative.

Al fine di individuare i soggetti interessati dalla misura introdotta, entro il 29 giugno 2023 (30 giorni dalla data di entrata in vigore del decreto), ciascun Ufficio delle dogane ha l’onere di individuare gli esercenti nei cui confronti:

– abbia adottato tra il 21 maggio 2022 (data di entrata in vigore dell’articolo 5-quater, comma 1, del decreto-legge n. 21 del 2022) e il 29 maggio 2023 (data di pubblicazione del decreto ministeriale) un provvedimento di sospensione dell’autorizzazione ai sensi dell’art. 23, comma 12, primo periodo, del D.Lgs. n. 504/95. L’attività del deposito fiscale deve risultare sospesa alla data del 29 maggio 2023;

– abbia comunicato entro il 29 maggio 2023 (data di pubblicazione del decreto ministeriale) l’avvio del procedimento di sospensione dell’autorizzazione ad operare in regime di deposito fiscale. Il depositario autorizzato deve trovarsi, alla data del 29 maggio 2023, in costanza di esercizio dell’impianto in regime di deposito fiscale.

Gli Uffici delle dogane comunicano quindi agli operatori così identificati che possono presentare, entro e non oltre 20 giorni dalla notifica della medesima comunicazione, l’istanza per esercitare l’attività in regime di deposito fiscale per un periodo di 12 mesi, condizionatamente alla prestazione della garanzia di cui all’art. 3 del decreto ministeriale.

Nella comunicazione conseguente alla ricognizione l’ufficio delle dogane riporta altresì l’importo della garanzia determinato nella misura del 100% dell’accisa dovuta sui prodotti energetici estratti nel mese solare precedente:

– a quello di adozione del provvedimento di sospensione, necessariamente per gli esercenti impianti destinatari del predetto provvedimento;

– a quello della comunicazione di cui all’art. 5, comma 2, del decreto ministeriale, per i depositari autorizzati destinatari della comunicazione di avvio del procedimento di sospensione dell’autorizzazione.

Il gestore che intenda avvalersi della facoltà di esercitare in via transitoria l’attività in regime di deposito fiscale allega all’istanza presentata all’Ufficio delle dogane la documentazione relativa all’avvenuta costituzione della garanzia nel rispetto delle modalità stabilite dall’art. 3 del decreto ministeriale.

Qualora riscontri l’avvenuta regolare costituzione della garanzia, l’Ufficio delle dogane comunica all’esercente che gli è consentito di proseguire l’attività in regime di deposito fiscale per dodici mesi, decorrenti dalla notifica della comunicazione di cui al comma 2 dell’art. 5 del decreto ministeriale, procedendo, ove ne ricorra la circostanza, a revocare il provvedimento di sospensione precedentemente adottato.

Si rinvia alla completa lettura dell’art. 5 del decreto ministeriale per l’ulteriore eventuale fase procedurale di regolarizzazione della garanzia nonché per la verifica della costante congruità dell’importo della stessa in ciascuno dei dodici mesi, perdurante il periodo provvisorio.