INPS – Messaggio n. 2215 del 14 giugno 2023

Circolare n. 53 dell’8 giugno 2023 – Decreto-Legge 1 giugno 2023, n. 61 – Disposizioni in materia di sostegno al reddito per datori di lavoro e lavoratori colpiti dall’eccezionale evento meteorologico che ha interessato in particolare la Regione Emilia-Romagna – Precisazioni

Con la circolare n. 53 dell’8 giugno 2023 è stata illustrata la disposizione recata dall’articolo 7 del decreto-legge 1 giugno 2023, n. 61, che ha introdotto un nuovo strumento di sostegno al reddito, sotto forma di ammortizzatore sociale “unico”, a tutela sia dei datori di lavoro sia dei lavoratori subordinati del settore privato colpiti dagli straordinari eventi alluvionali che, nel corso del mese di maggio 2023, hanno interessato, in particolare, i territori della Regione Emilia-Romagna.

In merito ai contenuti della richiamata circolare, cui si rinvia per tutti gli aspetti di carattere generale, si forniscono le seguenti precisazioni.

Con riferimento al momento temporale in cui, ai fini dell’ammissione alla menzionata tutela, i lavoratori subordinati del settore privato devono essere residenti, domiciliati o risultare alle dipendenze di un datore di lavoro che ha sede legale od operativa in uno dei territori indicati nell’allegato 1 al decreto–legge n. 61/2023, considerato che il 1° maggio è un giorno festivo, la suddetta data deve intendersi differita al primo giorno lavorativo successivo (2 maggio 2023).

Ai fini dell’accesso all’ammortizzatore sociale “unico” per impossibilità a prestare attività lavorativa in quanto la stessa è svolta presso datori di lavoro aventi sede legale/unità operative ubicate in uno dei Comuni alluvionati, si precisa che detta impossibilità, in conseguenza degli straordinari eventi atmosferici in oggetto, non deve intendersi riferita all’intero complesso aziendale ma è sufficiente che riguardi soltanto un settore dello stesso o una singola fase/attività del processo produttivo. Si ricorda che, ricorrendo detta ipotesi, la misura di sostegno può essere richiesta dai datori di lavoro per un massimo di 90 giornate da collocare nell’arco temporale che va dal 2 maggio 2023 al 31 agosto 2023 (termine ultimo fissato dal comma 1 dell’articolo 7 del decreto-legge n. 61/2023).

Infine, nel caso in cui il ricorso alla nuova misura di sostegno al reddito derivi dall’impossibilità a recarsi al lavoro da parte dei lavoratori subordinati del settore privato – residenti o domiciliati alla data del 2 maggio 2023 in uno dei Comuni alluvionati – l’accesso all’ammortizzatore sociale “unico” è ammesso a prescindere dalla circostanza che l’attività lavorativa si svolga all’interno o al di fuori dei territori ricompresi nell’allegato 1 al decreto–legge n. 61/2023. Si rammenta che, in questa circostanza, la misura di sostegno può essere richiesta dai datori di lavoro per un massimo di 15 giornate da collocare nel medesimo arco temporale che va dal 2 maggio 2023 al 31 agosto 2023.

Si conferma, inoltre, che il file, compilato secondo il tracciato e le regole di cui all’Allegato n. 3 della circolare n. 53/2023, potrà essere trasmesso a partire dalla data del 15 giugno 2023.