Per le dichiarazioni dei redditi 2023 (Unico 2023) si avvicina la scadenza per il versamento del saldo per l’anno 2022 e prima rata di acconto per il 2023. A tal proposito si rammenta che con comunicato stampa n 98 del 14 giugno 2023, il MEF ha annunciato una proroga al 20 luglio per il pagamento delle imposte da modello dei Redditi 2023 per i soggetti ISA e forfettari. 

La scadenza del termine per il versamento del saldo e dell’acconto per il prossimo anno sono di seguito riportate: 

  • entro il 30 giugno 2023 (rinviate al 20 luglio da suindicato comunicato del MEF)
  • ovvero entro il 30 luglio 2023 maggiorando l’importo dovuto dello 0,40 per cento a titolo d’interesse corrispettivo. Considerato che il 30 luglio 2023 cade di domenica, il termine slitta al 31 luglio 2023.

Per tutti i contribuenti, sia titolari di P. IVA che non titolari di partita Iva, è prevista la facoltà di versare, le imposte risultanti dalla dichiarazione dei redditi,  in rate mensili le somme dovute a titolo di saldo e di acconto delle imposte. Diversamente, per l’acconto di novembre, non è consentito il pagamento a rate ma in un unica soluzione .

Inoltre il contribuente può scegliere di rateizzare solo alcune imposte e versare in un unica soluzione le altre (ad esempio solo il saldo IRPEF e versare in un’unica soluzione l’acconto IRPEF, o viceversa).

Di seguito si riportano le tabelle che indicano le scadenze da ricordare per il versamento delle imposte, con l’indicazione del termine del versamento per chi opta per la rateazione sulla base delle scadenze originarie.

Rateizzazione saldo e acconto imposte sui redditi 2022 per non titolari di partita IVA

RATAVERSAMENTOINTERESSIVERSAMENTO DIFFERITO (*)INTERESSI
30 giugno0,0031 luglio0,00
31 luglio0,3331 luglio0,00
31 agosto0,6631 agosto0,33
2 ottobre0,992 ottobre0,66
31 ottobre1,3231 ottobre0,99
30 novembre1,6530 novembre1,32

(*) In questo caso l’importo da rateizzare deve essere preventivamente maggiorato dello 0,40 per cento.

Rateizzazione saldo e acconto imposte sui redditi 2022 per i titolari di partita IVA

RATAVERSAMENTOINTERESSIVERSAMENTO DIFFERITO (*)INTERESSI
30 giugno0,0031 luglio0,00
17 luglio0,1821 agosto0,18
21 agosto0,5116 settembre0,51
18 settembre0,8416 ottobre0,84
16 ottobre1,1716 novembre1,17
16 novembre1,50



(*) In questo caso l’importo da rateizzare deve essere preventivamente maggiorato dello 0,40 per cento.

 

Aggiornamento del 6 luglio 2023

L’Agenzia delle Entrate su domanda di un contribuente in merito al differimento del versamento delle imposte e quindi sul nuovo scadenziario dei pagamenti delle imposte risultanti dalle dichiarazioni fiscali dei soggetti Isa congrui e coerenti ha risposto pubblicando sul proprio sito una faq con due esaurienti tabelle delle singole scadenze. 

SOGGETTI TITOLARI DI PARTITA IVA
senza maggiorazione con maggiorazione (*)
n. ratascadenza interessi % n. ratascadenzainteressi % 
1 (**)giovedì 20 luglio   1 (**)lunedì 31 luglio  
2lunedì 21 agosto 0,29 2lunedì 21 agosto0,18 
3lunedì 18 settembre 0,62 3lunedì 18 settembre0,51 
4lunedì 16 ottobre 0,95 4lunedì 16 ottobre0,84 
5giovedì 16 novembre 1,28 5giovedì 16 novembre1,17 

 

SOGGETTI NON TITOLARI DI PARTITA IVA
senza maggiorazionecon maggiorazione (*)
n. ratascadenzainteressi %n. ratascadenzainteressi %
1 (**)giovedì 20 luglio 1 (**)lunedì 31 luglio 
2lunedì 31 luglio0,112lunedì 31 luglio 
3giovedì 31 agosto0,443giovedì 31 agosto0,33
4lunedì 2 ottobre0,774lunedì 2 ottobre0,66
5martedì 31 ottobre1,105martedì 31 ottobre0,99
6giovedì 30 novembre1,436giovedì 30 novembre1,32

(*) La maggiorazione da applicare all’intero ammontare del debito è pari allo 0,40%/11, per ciascun giorno trascorso dal 20 luglio 2023 alla data in cui viene eseguito il versamento della prima rata o in unica soluzione, fino al 31 luglio 2023.
(**) Scadenza del pagamento della prima rata o del versamento in unica soluzione.

Con l’approvazione definitiva del decreto-legge del 10 maggio 2023, n. 51, convertito con modifiche dalla legge n. 87 del 03/07/2023, sono stati inseriti i commi 3-sexies e 3-septies dell’articolo 4 i quali stabiliscono che i contribuenti soggetti agli Isa sono tenuti a versare le imposte derivanti dalla dichiarazione dei redditi entro il 30 giugno 2023, possono farlo entro il prossimo 20 luglio 2023 senza alcuna maggiorazione. Il suddetto differimento, oltre a trovare applicazione non solo per i soggetti che dottano gli indici sintetici di affidabilità fiscale o che presentano cause di esclusione dagli stessi, ma anche per i minimi (articolo 27, comma 1, Dl n. 98/2011),  i forfettari (articolo 1, commi da 54 a 89, legge n. 190/2014) e per chi ha i requisiti elencati al comma 3-sexies e partecipa a società, associazioni e imprese.