La Corte di Cassazione con l’ordinanza n. 14114 del 23 maggio 2023 è intervenuta in tema di licenziamento per giusta causa ed ha affermato che è legittimo il licenziamento irrogato ad un dipendente per una condanna penale, intervenuta anni prima con riferimento ad una vicenda avvenuta al di fuori del contesto lavorativo, qualora il reato ascritto al lavoratore sia di una gravità tale da ledere irrimediabilmente il vincolo fiduciario del rapporto di lavoro.

La vicenda ha riguardato un dipendente licenziato dalla società datrice di lavoro a seguito dell’avvenuta conoscenza della condanna per violenza sessuale a carico di una minorenne. Il dipendente impugna il provvedimento di licenziamento. Il Tribunale accoglie le doglianze del ricorrente e dispone la reintegra. Avverso la decisione dei giudici di prime cure, la società datrice propone ricorso alla Corte di Appello, i giudici di secondo grado confermano la sentenza impugnata sul presupposto che il fatto addebitato al lavoratore, oltre ad essere risalente a tredici anni prima, era rimasto isolato.

La società propone ricorso in cassazione fondato su tre motivi.

Gli Ermellini rigetta il primo motivo di ricorso, accoglie li secondo, assorbito il terzo della società e cassano con rinvio la sentenza impugnata

Per i Giudici di legittimità la distanza temporale tra il fatto penalmente rilevante e la sanzione disciplinare non può essere presa a parametro con riferimento all’incidenza del comportamento sul vincolo fiduciario. Infatti si legge nella sentenza in commento che “… il momento in cui la società è venuta a conoscenza del fatto mai prima comunicatole. Si tratta di elemento che rileva non soltanto ai finì di una valutazione della tempestività della reazione datoriale, che nella specie non appare essere controversa, ma anche nella verifica della persistenza del rapporto fiduciario che deve sorreggere la relazione tra datore di lavoro e lavoratore.  …”

Infine per la Suprema Corte la Corte di merito ha trascurato di considerare che a norma dell’art. 54 comma VI lett. h) del CCNL di Poste, la sanzione disciplinare del licenziamento senza preavviso trova applicazione nel caso di “condanna passata in giudicato per condotta commessa non in connessione con lo svolgimento del rapporto di lavoro, quando i fatti costituenti reato possano comunque assumere rilievo ai fini della lesione del rapporto fiduciario