CORTE di CASSAZIONE – Ordinanza n. 16606 depositata il 12 giugno 2023

Tributi – Istanza di rimborso – IRPEF – ILOR – Silenzio rifiuto – D.L. 20 giugno 2017, n. 91, art. 16 octies – Modalità di accertamento ed erogazione delle somme dovute – Fase esecutiva o di ottemperanza – Rigetto

Rilevato che

1. L’agenzia delle Entrate – direzione provinciale di Siracusa – in relazione all’istanza di rimborso datata 17/01/2008 del contribuente, fondata sulla definizione automatica degli anni pregressi, ex l. 27 dicembre 2002, n. 289, art. 9 comma diciassettesimo, (sisma Sicilia 1990), ai sensi di Cass. 27/06/2007, n. 20641 e relativa ad IRPEF ed ILOR, non forniva alcuna risposta; si formava così un silenzio rifiuto.

2. Avverso il detto silenzio-rifiuto, l’odierno resistente proponeva ricorso dinanzi alla C.t.p. di Siracusa; l’Agenzia delle Entrate si costituiva, ribadendo la piena legittimità del proprio operato e chiedendo il rigetto del ricorso.

3. La C.t.p., con sentenza n. 2300/02/2014, accoglieva il ricorso del contribuente, confermando il diritto al rimborso.

4. Contro tale decisione proponeva appello l’ufficio dinanzi la C.t.r. della Sicilia – sezione staccata di Siracusa.

5. Con sentenza n. 430 del 2018, depositata in data 23 gennaio 2018, la C.t.r. adita respingeva il gravame, confermando l’operato del giudice di prima istanza.

6. Avverso la sentenza della C.t.r. della Sicilia, l’Ufficio ha proposto ricorso per Cassazione affidato ad un solo motivo.

Il contribuente è rimasto intimato.

La causa è stata trattata nella camera di consiglio del 12 maggio 2023 per la quale non sono state depositate memorie.

Considerato che

1. Con l’unico motivo di ricorso, così rubricato: “Violazione e falsa applicazione della l. 23 dicembre 2014, n. 190, art. 1 comma 665, come modificato dal d.l. 20 giugno 2017, n. 91, art. 16octies, convertito con l. 3 agosto 2017, n. 123, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3” l’Ufficio lamenta l’error in iudicando nella parte in cui, nella sentenza impugnata, la C.t.r. ha dichiarato spettante il diritto al rimborso richiesto violando la norma di legge che, nel riconoscere tale diritto, detta anche le modalità di accertamento ed erogazione delle somme effettivamente dovute, mentre avrebbe dovuto dichiarare che la somma sarebbe stata determinata dall’Ufficio Rimborsi dell’Agenzia delle Entrate.

1. Lo ius superveniens di cui al d.l. 20 giugno 2017, n. 91, art. 16 octies, sul quale si fonda la censura, trova applicazione solo in fase esecutiva o di ottemperanza, per come correttamente affermato dalla C.t.r. (“le modifiche apportate, infatti, riguardano, secondo una interpretazione costituzionalmente orientata, solo le modalità ed i termini del rimborso e non invece il diritto allo stesso”). Tale conclusione è conforme alla giurisprudenza di questa Corte secondo cui la norma in questione è destinata ad operare solo nella fase esecutiva o di ottemperanza (Cass. 25/03/2021, n. 8393; Cass.  13/11/2020, n. 25818; Cass. 30/09/2020, n. 20790; Cass. 21/02/2020, n. 4570; Cass. 22/02/2018, n. 4291; Cass. 22/02/2019, n. 5300).

Sicché la pronuncia impugnata ha fatto buon governo dei suindicati principi.

3. In conclusione il ricorso va rigettato.

Nulla per le spese essendo la contribuente rimasta intimata. Rilevato che risulta soccombente parte ammessa alla prenotazione a debito del contributo unificato per essere amministrazione pubblica difesa dall’Avvocatura generale, non si applica il d.p.r. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13 comma 1-quater.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso.