AGENZIA delle DOGANE – Comunicato del 26 giugno 2023
Avviso – Prove dell’origine valide per l’importazione di prodotti nell’UE originari delle Seychelles nell’ambito dell’accordo di partenariato economico tra gli stati dell’Africa orientale e australe, da una parte, e la comunità europea e i suoi stati membri, dall’altra, a decorrere dal 1° luglio 2023
Si comunica che a seguito di una notifica effettuata dalle Seychelles al comitato di cooperazione doganale ESA-UE che attiva l’articolo 18, paragrafo 3, del Protocollo 1 dell’accordo di partenariato economico tra gli Stati dell’Africa orientale e australe, da una parte, e la Comunità europea e i suoi Stati membri, dall’altra (“APE”), fatte salve le esenzioni di cui all’articolo 18, paragrafo 2, e all’articolo 29 del Protocollo 1, a decorrere dal 1º luglio 2023, i prodotti originari delle Seychelles beneficiano, all’importazione nell’UE, del trattamento tariffario preferenziale dell’APE solo dietro presentazione di una dichiarazione su fattura compilata, conformemente all’articolo 23 del Protocollo 1, da:
(i) un esportatore delle Seychelles registrato nel sistema degli esportatori registrati dell’Unione europea (REX), oppure
(ii) qualsiasi esportatore delle Seychelles, per qualsiasi spedizione costituita da uno o più colli contenenti prodotti originari, il cui valore totale non superi 6 000 EUR.
A decorrere da tale data, l’articolo 18, paragrafo 1, lettere a) e b), cessa di applicarsi.
Ciò premesso, le prove dell’origine rilasciate precedentemente al 1° luglio 2023 hanno una validità di dieci mesi dalla data di rilascio nel paese di esportazione e devono essere presentate entro tale termine alle autorità doganali del paese d’importazione, conformemente all’Articolo 25 del Protocollo 1 dell’APE.
Per maggiori informazioni si riporta il link ove consultare l’Accordo e il relativo Protocollo 1 in questione: EUR-Lex – 22012A0424(01) – IT (europa.eu).