Il comma 297 dell’articolo 1 della legge 197/2022 (legge di bilancio 2023) ha disposto la proroga dell’agevolazione contributiva per i datori di lavoro che, dal 1° gennaio 2023 al 31 dicembre 2023, procedano all’assunzione a tempo indeterminato o alla trasformazione di contratti di lavoro a tempo determinato in un contratto a tempo indeterminato. La suddetta norma ha anche disposto l’aumento dell’agevolazione contributiva da 6.000 euro (per le assunzioni a tempo indeterminato e le trasformazioni dei contratti intervenute nel 2° semestre del 2022) ad 8.000 euro per le assunzioni a tempo indeterminato e le trasformazioni dei contratti effettuate nel corso del 2023.
L’agevolazione contributiva è stata introdotta dal comma 10 dell’articolo 1 della legge 30 dicembre 2020, n. 178 per favorire l’occupazione di giovani lavoratori o una lavoratrici che:
- non hanno compiuto i 36 anni (in pratica la loro assunzione deve iniziare entro i 35 anni e 364 giorni);
- nella loro vita lavorativa non sono stati mai assunti con un contratto di lavoro a tempo indeterminato.
La Commissione europea con la decisione C(2023) 4061 final del 19 giugno 2023 ha autorizzato l’agevolazione contributiva per le assunzioni/trasformazioni a tempo indeterminato effettuate dal 1° luglio 2022 ed entro il 31 dicembre 2023.
Le istruzioni operative per i datori di lavoro sono state fornite dall’INPS il 22 giugno con la circolare n. 57 del 2023, dove vengono esposti i termini e le condizioni per usufruire dello sgravio.
Datori di lavoro
Tutti i datori di lavoro privati sono i destinatari esonero contributivo, di cui al comma 10 dell’art. 1 della legge n. 178/2020, a prescindere che siano imprenditori, per cui la norma tro applicazione anche per gli studi professionali o associazioni. Rientrano anche i datori di lavoro del settore agricolo e quelli che rientrano nelle seguenti categorie:
- Enti pubblici economici;
- Istituti autonomi case popolari trasformati in base alle diverse leggi regionali in enti pubblici economici;
- Enti che per effetto dei processi di privatizzazione si sono trasformati in società di capitali, ancorché a capitale interamente pubblico;
- Ex IPAB trasformate in associazioni o fondazioni di diritto privato, in quanto prive dei requisiti per trasformarsi in ASP, ed iscritte nel registro delle persone giuridiche;
- Aziende speciali costituite anche in consorzio;
- Consorzi di bonifica;
- Consorzi industriali;
- Enti morali;
- Enti ecclesiastici.
Sono esclusi i datori di lavoro domestici e le imprese del settore finanziario ed i seguenti soggetti:
- Amministrazioni dello Stato, compresi gli istituti e scuole di ogni ordine e grado, le Accademie e i Conservatori statali, e le istituzioni educative;
- Aziende ed amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo;
- Regioni, Province, Comuni, Città metropolitane, Enti di area vasta, Unioni dei comuni, Comunità montane, Comunità isolane o di arcipelago e loro consorzi e associazioni;
- Università;
- Istituti autonomi per case popolari e ATER non qualificati dalla legge istitutiva quali enti pubblici non economici;
- Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e loro associazioni;
- Enti pubblici non economici nazionali, regionali e locali;
- Amministrazioni, aziende e enti del Servizio sanitario nazionale;
- Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni (ARAN);
- Agenzie di Governo cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;
- Aziende sanitarie locali, Aziende sanitarie ospedaliere e strutture sanitarie istituite dalle Regioni con legge regionale nell’ambito dei compiti di organizzazione del servizio sanitario attribuiti alle medesime;
- IPAB e Aziende Pubbliche di Servizi alla Persona (ASP);
- Banca d’Italia, Consob e Autorità Indipendenti qualificate come amministrazioni pubbliche;
- Università non statali legalmente riconosciute qualificate enti pubblici non economici dalla giurisprudenza amministrativa e ordinaria.
Condizioni da rispettare per le aziende che vogliano usufruire dell’esonero
Il beneficio contributivo è subordinato al rispetto, da parte dei datori di lavoro, delle seguenti condizioni:
- nei sei mesi precedenti all’assunzione non deve aver effettuato licenziamenti individuali per giustificato motivo oggettivo ovvero licenziamenti collettivi nei confronti di lavoratori inquadrati con la medesima qualifica nella medesima unità produttiva;
- nei nove mesi successivi all’assunzione o stabilizzazione incentivata non deve effettuare licenziamenti individuali per giustificato motivo oggettivo ovvero licenziamenti collettivi nei confronti di lavoratori inquadrati con la medesima qualifica nella medesima unità produttiva.
Il mancato rispetto delle suddette condizioni comporta la perdita dell’esonero e la restituzione di quanto indebitamente ottenuto.
Tipologia di contratti di assunzione che danno diritto all’esonero contributivo
Uno dei requisiti previsti dalla normativa per beneficiare dell’agevolazione contributiva per l’assunzione degli under 36 riguarda la tipologia contrattuale. Infatti l’agevolazione compete solo per le assunzioni deve avvenire con contratto a tempo indeterminato, anche a tempo parziale, e deve riguardare un lavoratore o una lavoratrice che non hanno compiuto i 36 anni che non sia mai stato assunto con contratto a tempo indeterminato.
Si ritiene che non siano ostativi alla fruizione del beneficio, se il lavoratore sia stato titolare di uno dei seguenti contratti:
- contratto di apprendistato
- lavoro intermittente o a chiamata, sia pure a tempo indeterminato
- contratto di lavoro domestico anche se a tempo indeterminato
Rapporti di lavoro particolari
Sono esclusi, come previsto ai paragrafi 5 e 6 della circolare INPS n. 57 del 2023, dal beneficio:
- i rapporti di apprendistato;
- i contratti di lavoro domestico;
- i contratti di lavoro intermittente o a chiamata;
- i rapporti di lavoro a tempo indeterminato di personale con qualifica dirigenziale;
- le prestazioni di lavoro occasionale;
- le prosecuzioni di contratti al termine del periodo di apprendistato;
- le assunzioni/trasformazioni a tempo indeterminato riguardanti giovani che, nei sei mesi precedenti, abbiano svolto presso il medesimo datore di lavoro attività di alternanza scuola-lavoro o periodi di apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, il diploma di istruzione secondaria superiore, il certificato di specializzazione tecnica superiore o periodi di apprendistato in alta formazione.
Entità e durata dell’agevolazione
La normativa prevede che il beneficio contributivo per le assunzioni o trasformazioni in contratti di lavoro a tempo indeterminato, anche part-time, di under 36 è del 100% dei contributi a carico del datore di lavoro con il limite annuo massimo per il 2022 di euro 6.000 e per il 2023 di euro 8.000. Il tutto nel rispetto delle condizioni e requisiti stabiliti dalla normativa di riferimento e dalla circolare INPS n.57 del 2023.
Dal beneficio contributivo sono esclusi, oltre ai contributi dovuti all’INAIL, anche quelli dovuti:
La durata dell’esonero contributivo, una volta effettuata l’assunzione o la stabilizzazione, sarà pari a:
- 36 mesi per tutte la generalità delle aziende;
- 48 mesi per i datori di lavoro privati che effettuino assunzioni in una sede o unità produttiva ubicata in Abruzzo, Molise, Campania, Basilicata, Sicilia, Puglia, Calabria o Sardegna.
Pertanto per le assunzioni/trasformazioni effettuate tra il 1° luglio 2022 e il 31 dicembre 2022, restano ferme le indicazioni per la fruizione dell’esonero di cui alla legge di Bilancio 2021, già fornite con il messaggio n. 3389/2021, a cui L’INPS fa rinvio.
L’INPS precisa che la valorizzazione dell’elemento con riferimento ai mesi pregressi dal mese di luglio 2022 e fino al mese di dicembre 2022, può essere effettuata esclusivamente nei flussi Uniemens di competenza di luglio 2023, agosto2023, settembre2023 e ottobre 2023.
I dati esposti nell’Uniemens saranno poi riportati, a cura dell’Istituto, nel DM2013 “VIRTUALE” ricostruito dalle procedure con il codice in uso “L545”, avente il significato di “Arretrati Esonero per assunzioni/trasformazioni a tempo indeterminato articolo 1, comma 10, legge n.178/2020”, e “L547”, avente il significato di “Arretrati Esonero per assunzioni/trasformazioni a tempo indeterminato articolo 1, comma 11, legge n.178/2020”.
Mentre per i datori di lavoro che intendono fruire dell’esonero previsto dall’articolo 1, comma 297, della legge di Bilancio 2023, per le assunzioni di giovani a tempo indeterminato e per le trasformazioni dei contratti a tempo determinato in contratti a tempo indeterminato effettuate a decorrere dal 1° gennaio 2023 al 31 dicembre 2023, devono continuare a esporre i lavoratori per i quali spetta l’esonero valorizzando, secondo le consuete modalità. In particolare, nell’elemento deve essere indicata la contribuzione piena calcolata sull’imponibile previdenziale del mese.
Per esporre il beneficio di cui alla legge di Bilancio 2023 dal periodo di competenza successivo alla pubblicazione della presente circolare, devono essere valorizzati i seguenti elementi:
- nell’elemento deve essere inserito il nuovo valore “EG36”, avente il significato di “Esonero per assunzioni/trasformazioni a tempo indeterminato dall’articolo 1, comma 297, della legge n. 197/2022”;
- nell’elemento deve essere inserita la data di assunzione a tempo indeterminato o la data di trasformazione nel formato – AAAA-MM-GG.
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