La Corte di Cassazione con la sentenza n. 6772 depositata il 7 marzo 2023, intervenendo in tema di prova e termine per il loro deposito ha statuito il seguente principio di diritto: Nel processo tributario, la disposizione di cui all’art. 58, comma 2, in base al quale in grado d’appello è fatta salva la facoltà delle parti di produrre nuovi documenti, va ritenuta applicabile non solo allorché tali documenti costituiscano di per sé una prova ai sensi del capo II del titolo II del libro VI del cod. civ. (artt. 2699-2720, cod. civ.), ma altresì quando i medesimi siano utilizzati quali meri elementi indiziari, che da soli o unitamente ad altri, in quanto dotati delle caratteristiche previste dall’art. 2729, cod. civ., siano idonei a fondare una praesumptio hominis (c.d. presunzione semplice).

La vicenda ha riguardato un contribuente, titolare di una ditta individuale, a cui veniva notificato, da parte dell’Agenzia delle Entrate, un avviso di accertamento con cui si rideterminava il reddito dichiarata in relazione all’utilizzo di fatture inerenti a operazioni inesistenti. Il contribuente proponeva ricorso alla CTP e questa lo accoglieva, ritenendo sfornito di prova l’assunto secondo cui le operazioni oggetto di fatturazione fossero inesistenti. La CTR, adìta in sede di gravame dall’Agenzia, riformava la sentenza sulla base dell’ulteriore documentazione prodotta dall’appellante in tale sede. Infatti aveva prodotto denuncia di notizia di reato a carico. Avverso la decisione di appello il contribuente proponeva ricorso in cassazione fondato su due motivi.

In particolare il contribuente (con riferimento alla denuncia di notizia di reato, all’avviso di conclusione indagini ed al dispositivo della sentenza di patteggiamento nonché all’avviso di accertamento a carico del soggetto che aveva emesso le fatture per operazioni inesistenti utilizzate del ricorrente) si duoleva nel ricorso in cassazione che “il valore documentale dei nuovi documenti deve discendere ab intrinseco da tali documenti, nel senso che essi devono rappresentare fatti che da soli costituiscono un mezzo di prova” in caso contrario si violano gli artt. 57 e 58 D.lgs. n. 546/92, 2697 cod. civ. e 24 e 11 Cost., in relazione all’art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ.

Gli Ermellini respingono il ricorso del contribuente riaffermando che “… l’art. 58, comma 2, d.lgs. n. 546/1992, ammette la produzione di nuovi documenti in appello, senza alcun limite che non sia quello della preclusione di cui all’art. 32, stesso decreto …” ed inoltrehanno osservato che nella nozione di documento, quale fonte di prova (piena o indiziaria che sia), devono annoverarsi tutte le rappresentazioni di fatti (quindi incluse fotografie, disegni ecc.), purché avvenuti al di fuori del processo.

I giudici di legittimità hanno chiarito che “… l’art. 58, d.lgs. n. 546/1992, al comma 1, a mente del quale nuove prove possono essere ammesse (o, come si esprime la norma “disposte”) solo se la parte dimostra di essere incorsa senza sua colpa nelle preclusioni ovvero ove il giudice le ritenga necessarie (il che peraltro si verifica anche per implicito con l’utilizzo del nuovo mezzo per sorreggere la decisione di secondo grado), la stessa ha dunque ad oggetto le prove diverse da quelle documentali (quali ad esempio, le testimonianze scritte di cui al nuovo testo dell’art. 7, comma 4, d.lgs n. 546/1992 come modificato dalla l. 31 agosto 2022, n. 130). …”

Pertanto per i giudici del palazzaccio “la presunzione, come mezzo di prova, costituisce un giudizio che si basa su elementi indiziari dotati delle caratteristiche previste dall’art. 2729, cod. civ. Tali indizi ben possono essere costituiti, in parte o anche esclusivamente, da documenti, e in tal caso la disciplina circa la loro ammissione va rintracciata nell’art. 58, comma 2, del D.lgs. n. 546/1992, mentre solo ove gli indizi abbiano altra fonte, si dovrà far riferimento ai limiti di cui al primo comma della norma citata. …”

Infine, afferma la Corte Suprema che il nuovo comma 5-bis dell’art. 7, l. n. 130/2022,  si riferisce all’onere probatorio in capo all’amministrazione, senza incidere sull’assetto del suo assolvimento in base alle scansioni processuali in cui quest’ultimo avviene.