CONSIGLIO NAZIONALE dei DOTT COMM e degli ESP CON – Nota n. 96 del 12 luglio 2023
Indicazioni per le elezioni dei rappresentanti regionali del Comitato Nazionale Pari Opportunità
Al fine di procedere il prossimo 25 luglio 2023 all’elezione dei rappresentanti regionali del Comitato nazionale pari opportunità di seguito si precisano alcune questioni che sono state portate all’attenzione del Consiglio Nazionale.
Il voto dovrà essere espresso il 25 luglio 2023 dai Presidenti dei CPO territoriali di una stessa Regione riuniti in assemblea. L’assemblea dovrà essere convocata in presenza dal Presidente del Comitato Pari Opportunità del capoluogo di Regione presso la sede del proprio Comitato pari opportunità. Per motivi logistici o per cause di forza maggiore l’assemblea potrà essere convocata anche presso un luogo diverso.
Il voto dovrà essere espresso in presenza nel corso dell’assemblea dai Presidenti dei CPO territoriali di una stessa Regione al fine di eleggere 20 rappresentanti regionali.
Ti ricordo che ciascun Presidente del CPO esprime un numero di voti pari a quelli che il Consiglio dell’Ordine territoriale ha espresso per l’elezione del Consiglio Nazionale in carica. A tal fine allego la tabella dei voti, raggruppati per Regione, esprimibili da ciascun Presidente del CPO determinati alla data del 29 aprile 2022.
Risulterà eletto quale rappresentante regionale il soggetto che avrà riportato il maggior numero di voti espressi secondo quanto indicato nel paragrafo precedente e che sarà stato scelto da almeno un terzo, arrotondato per eccesso all’unità superiore, dei Presidenti o delegati partecipanti alla votazione.
Potranno essere eletti quali rappresentanti regionali i componenti effettivi dei Comitati pari Opportunità, che siano stati eletti ai sensi dell’articolo 8 del Regolamento CPO o nominati dai Consigli degli Ordini territoriali.
Quanto alle modalità di espressione del voto, evidenzio che il Regolamento CPO attribuisce al Presidente del CPO territoriale il compito di esprimere il voto nel corso dell’assemblea espressamente convocata per eleggere il rappresentante regionale (NOTA 1), senza richiedere la preliminare espressione di voto dei singoli CPO territoriali e senza prevedere la presentazione di candidature ufficiali per l’elezione a rappresentante regionale.
Benché il citato Regolamento nel disciplinare le modalità di voto attribuisca esclusivamente al Presidente del CPO il compito di esprimere il voto per l’elezione del rappresentante regionale è ragionevole supporre che sul territorio, tramite confronti informali, si siano individuati i potenziali candidati da eleggere e che il Presidente del CPO si faccia portavoce della volontà espressa a maggioranza dal proprio CPO territoriale, esprimendo in assemblea il voto a favore del rappresentante regionale indicato dal comitato pari opportunità che rappresenta.
A seguito dell’elezione del rappresentante regionale sarà cura del Presidente del CPO del capoluogo di Regione dare tempestiva comunicazione al Consiglio Nazionale degli esiti elettorali comunicando, all’indirizzo consiglio.nazionale@pec.commercialistigov.it, il nominativo del rappresentante regionale eletto, il suo indirizzo mail e pec ed il suo numero di cellulare.
—
– Note –
(1) L’articolo 10 del Regolamento CPO prevede al
– comma 1 che “Presso il Consiglio Nazionale è istituito il Comitato Nazionale Pari Opportunità, costituito da un rappresentante per ciascuna Regione scelto dai Comitati pari opportunità locali, oltre a due delegati Consiglieri Nazionali.”,
– comma 4 che “Nel termine massimo di centottanta giorni dall’insediamento del Consiglio Nazionale, i Presidenti dei Comitati Pari Opportunità costituiti presso gli Ordini territoriali di una stessa Regione, riuniti in Assemblea, convocata dal Presidente del Comitato Pari Opportunità del capoluogo di Regione, nel giorno indicato dal Consiglio Nazionale, presso la sede del Comitato pari opportunità del capoluogo di Regione, eleggono il proprio Rappresentante regionale tra i componenti effettivi dei Comitati pari Opportunità e tra i componenti nominati dai Consigli degli Ordini territoriali. Per l’elezione del rappresentante regionale l’Assemblea si esprime con votazione palese e a ciascun Presidente spettano tanti voti quanti il Consiglio dell’Ordine territoriale ne ha espressi per l’elezione del Consiglio Nazionale in carica. Risulta eletto Rappresentante regionale il soggetto che riporta il maggior numero di voti espressi secondo quanto indicato nel periodo precedente e che sia stato scelto da almeno un terzo, arrotondato per eccesso all’unità superiore, dei Presidenti o delegati partecipanti alla votazione.”
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