Corte di Cassazione, ordinanza n. 16333 depositata il 20 maggio 2022

termine per l’accertamento – presenza di reato – l’anomalia motivazionale

Rilevato che:

– la società contribuente ricorreva avverso l’avviso di accertamento notificatole per IRES, IRAP e IVA 2009 con il quale si contestava la deduzione di costi, e la detrazione dell’iva conseguente, derivanti da operazioni inesistenti e ammortamenti non provati;

– la CTP accoglieva il ricorso, dichiarando tardiva l’azione di recupero a tassazione dell’Ufficio in quanto difettava l’inoltro tempestivo della denuncia penale all’Autorità giudiziaria atto a consentire il c.d. “raddoppio” dei termini di accertamento; tal pronuncia era impugnata dall’Agenzia delle Entrate;

– con la sentenza impugnata la CTR rigettava l’appello;

– ricorre a questa Corte l’Amministrazione Finanziaria con atto affidato a due motivi; la società BSC s.r.l. resiste con controricorso;

Considerato che:

– il primo motivo censura la sentenza gravata denunciandone la nullità ex 111Cost., 1, 2, 36 del d. Lgs. n. 546 del 1992, 132 e 274 c.p.c. e 118 disp. att. ne c.p.a. per avere la CTR reso motivazione apparente;

– il motivo in parola va rigettato;

– esso infatti costituisce, in concreto, censura puramente motivazionale e poiché la sentenza oggetto di gravame risulta depositata in data successiva all’11 settembre 2012 trova qui applicazione quanto ai motivi di ricorso e ai vizi deducibili per cassazione, il nuovo testo dell’art. 360 c. 1 n. 5 c.p.c. (come modificato dal d. L. 22 giugno 2012, n. 83, cosiddetto “Decreto Sviluppo”, pubblicato in Gazzetta Ufficiale 26 giugno 2012, 147, convertito con  modificazioni, dalla L.  7  agosto  2012,  n. 134 pubblicata in Gazzetta Ufficiale n. 187 del 11-08-2012); tal disposizione, per l’appunto applicabile alle sentenze pubblicata a partire dall’11 settembre 2012, consente di adire la Suprema Corte per “omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti”;

– conseguentemente, poiché formulate in concreto con riferimento al previgente testo del n. 5 di cui sopra, tutte le censure di cui ai sopradetti motivi aventi per oggetto in sostanza il difetto di motivazione non sono consentite e devono esser dichiarate inammissibili; è costante l’orientamento di questa Corte nel ritenere (Cass. Sez. U, Sentenza n. 8053 del 07/04/2014) che la riformulazione dell’art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ., disposta dall’art. 54 del d.l. 22 giugno 2012, n. 83, convertito in legge 7 agosto 2012, n. 134, deve essere interpretata, alla luce dei canoni ermeneutici dettati dall’art. 12 delle preleggi, come riduzione al “minimo costituzionale” del sindacato di legittimità sulla motivazione. Pertanto, è denunciabile in cassazione solo l’anomalia motivazionale che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante, in quanto attinente all’esistenza della motivazione in sé, purché il vizio risulti dal testo della sentenza impugnata, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali. Tale anomalia si esaurisce nella “mancanza assoluta di motivi sotto l’aspetto materiale e grafico”, nella “motivazione apparente”, nel “contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili” e nella “motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile”, esclusa qualunque rilevanza del semplice difetto di “sufficienza” della motivazione;

– poiché la motivazione qui censurata si colloca al di sopra del c.d. “minimo costituzionale”, la censura è infondata.

– il secondo motivo si incentra sulla violazione e falsa applicazione dell’art. 2 d. n. 128 del 2015 come innovato dall’art. 1, c. 130 e c. 131 della L. n. 208 del 2015 in combinato con l’art. 43 del d.P.R. n. 600 del 1973 e l’art. 57 del d.P.R. n. 633 del 1972 in relazione all’art. 360 c. 1 n. 3 c.p.c. per avere la CTR mancato di rilevare che la denuncia penale è stata presentata nel 2014, quindi in epoca utile a render tempestiva l’azione di accertamento dell’Ufficio;

– il motivo è inammissibile;

– è pacifico in causa che l’avviso di accertamento è stato notificato in data 24 luglio 2018, quindi correttamente la CTR ha fatto applicazione della giurisprudenza di questa Corte secondo la quale in tema di accertamento tributario, i termini previsti dagli 43 del d.P.R. n. 600 del 1973 per l’IRPEF e 57 del d.P.R. n. 633 del 1972 per l’IVA, nella versione applicabile “ratione temporis”, sono raddoppiati in presenza di seri indizi di reato che facciano insorgere l’obbligo di presentazione di denuncia penale, anche se questa sia archiviata o presentata oltre i termini di decadenza, senza che, con riguardo agli avvisi di accertamento per i periodi d’imposta precedenti a quello in corso alla data del 31 dicembre 2016, incidano le modifiche introdotte dalla l. n. 208 del 2015, il cui art. 1, comma 132, ha introdotto, peraltro, un regime transitorio che si occupa delle sole fattispecie non ricomprese nell’ambito applicativo del precedente regime transitorio – non oggetto di abrogazione – di cui all’art. 2, comma 3, del d.lgs. n. 128 del 2015, in virtù del quale la nuova disciplina non si applica né agli avvisi notificati entro il 2 settembre 2015 né agli inviti a comparire o ai processi verbali di constatazione conosciuti dal contribuente entro il 2 settembre 2015 e seguiti dalla notifica dell’atto recante la pretesa impositiva o sanzionatoria entro il 31 dicembre 2015” (Cass. n. 5126/18, 26037/16);

– diversamente, con riguardo agli avvisi notificati posteriormente al 2 settembre 2015, quali l’atto qui impugnato, trova invece applicazione la disposizione di nuova introduzione che richiede la trasmissione tempestiva della denuncia penale, trasmissione qui pacificamente  tardiva  (come  si  deduce  in  ricorso  a  pag.  10 dell’atto) poiché intervenuta in data 18 luglio 2018;

– pertanto, il ricorso va rigettato;

– la soccombenza regola le spese;

p.q.m.

rigetta il ricorso; liquida le spese in euro 7.800 oltre a euro 200 per esborsi, 15% per spese generali, cpa ed iva di legge che pone a carico di parte soccombente.