CORTE di CASSAZIONE – Ordinanza n. 19023 depositata il 5 luglio 2023
Lavoro – Contratto di lavoro intermittente nullo – Trasformazione in contratto a tempo indeterminato – Incompetenza territoriale – Smart working – Art. 413 cpc – Dipendenza aziendale – Luogo di conclusione del contratto – Sede in cui il lavoratore è addetto – Accoglimento
Rilevato che
1. Previo ricorso al Tribunale di Roma R.H. otteneva il decreto, in data 20.7.2021, con il quale veniva ingiunto alla Z. soc.coop. il pagamento di euro 43.058,85 per competenze derivanti dalla nullità del contratto di lavoro intermittente, stipulato il 21.12.2008, e per la prosecuzione dell’attività oltre la scadenza del termine, con conseguente trasformazione del contratto di lavoro a tempo indeterminato.
2. Proposta opposizione la società, per quello che interessa in questa sede, chiedeva in via preliminare che fosse dichiarata l’incompetenza territoriale del Tribunale di Roma per essere competente, alternativamente, il Tribunale di Genova, sede operativa ed effettiva dell’attività svolta dall’H. o il Tribunale di Udine, luogo in cui ha sede legale la società.
3. Con ordinanza dell’8.3.2022 il Tribunale di Roma ha dichiarato, compensando le spese processuali e con ordine di riassunzione del giudizio, la proprio incompetenza per territorio in quanto ritenuti competenti, alternativamente, il Tribunale di Genova o di Udine (ove risultavano conclusi gli accordi per l’assunzione), il Tribunale di Udine (ove si trovava la sede in cui era addetto l’H.) nonché il Tribunale di Civitavecchia (essendo l’H. residente in Civitavecchia ed eseguendo le sue prestazioni lavorative in smart working dalla abitazione dei genitori in Fiumicino mentre non risultava comprovato che lavorasse in smart working anche dalla sua abitazione in Roma).
4. Avverso tale ordinanza la Z. Società Cooperativa ha proposto regolamento di competenza affidato ad un unico motivo cui ha resistito con scrittura difensiva ex art. 47 u.c. c.p.c. R.H..
5. Il PG ha chiesto, con requisitoria scritta, l’accoglimento del ricorso e la declaratoria di competenza alternativa dei fori di Genova o di Udine.
Considerato che
1. Con l’unico articolato motivo si desume l’errata interpretazione del dettato normativo e del consolidato orientamento giurisprudenziale in ordine alla individuazione della competenza territoriale del Tribunale di Civitavecchia. Si sostiene che non vi era alcun elemento, se non la dichiarazione dell’H. di lavorare da remoto in smart working da Fiumicino ove era residente presso i genitori, per radicare la competenza nel foro di Civitavecchia non essendo costituito, presso la abitazione del lavoratore, nessun nucleo, seppure modesto, di beni organizzati per l’esercizio dell’impresa, dovendosi escludere che la competenza territoriale potesse radicarsi nel mero luogo di svolgimento della prestazione lavorativa.
2. Il Collegio, conformemente alle conclusioni della Procura Generale, giudica fondata l’istanza di regolamento necessario di competenza, dichiarando la competenza per territorio alternativa esclusivamente dei fori di Udine e di Genova e non anche di quello di Civitavecchia.
3. Invero, secondo l’art. 413 cpc, il giudice del lavoro è competente per territorio alternativamente nel luogo in cui è sorto il rapporto, in quello dove si trova l’azienda ovvero, infine, in quello ove si trova la dipendenza aziendale alla quale il lavoratore è addetto.
4. In particolare, per dipendenza aziendale va inteso il luogo in cui il datore ha dislocato un nucleo, seppur modesto, di beni organizzati per l’esercizio dell’impresa (Cass. n. 14449/2019; Cass. n. 4767/2017).
5. Sebbene l’orientamento di questa Corte si sia sempre più indirizzato nella direzione dell’ampliamento del concetto di “dipendenza aziendale” per cui esso non coincide con quello di unità produttiva contenuto in altre norme di legge, ma deve essere inteso in senso lato, in armonia con la mens legis, al fine di garantire che il foro speciale del lavoro sia il più possibile prossimo alla prestazione lavorativa (Cass. n. 23110/2010; Cass. n. 3154/2018; Cass. n. 23053/2020; Cass. n. 1285/2022), tuttavia occorre pur sempre la sussistenza di un collegamento oggettivo o soggettivo del luogo ove il lavoratore presta la sua opera con la organizzazione aziendale.
6. Tale collegamento, sotto un profilo oggettivo, è stato ritenuto, per esempio, nel caso di utilizzo, da parte del datore di lavoro, di un’area di terzi (Cass. n 3154/2018; Cass. n. 23053/2020) adibita a rimessa di autoveicoli da cui aveva poi inizio l’attività lavorativa dei dipendenti, ovvero, sotto l’aspetto soggettivo, nel caso di inviato speciale fuori sede di un giornale, ove appunto la peculiarità della prestazione lavorativa e il riferimento dell’abitazione nei rapporti con l’azienda inducevano a ritenere il domicilio del giornalista quale articolazione della organizzazione aziendale (Cass. n. 12907/2022).
7. Ma quando, invece, come nella fattispecie in esame, l’attività di smart working si è atteggiata, secondo quanto dichiarato dallo stesso lavoratore, unicamente quale luogo di svolgimento della prestazione, che poteva peraltro essere fungibilmente espletata, a quanto pare, sia dalle abitazioni di Roma o di Civitavecchia, senza però l’allegazione di alcun altro elemento (o collegamento oggettivo o soggettivo, come sopra evidenziato) che caratterizzasse in qualche modo la abitazione quale dipendenza aziendale, nel senso delineato, allora tale criterio non può essere preso in considerazione ai fini della individuazione della competenza territoriale, residuando unicamente i criteri del luogo di conclusione del contratto (Genova e Udine) oppure della sede ove l’H. era addetto (Udine).
8. Alla stregua di quanto sin qui esposto, il regolamento va accolto, con affermazione della sola competenza territoriale alternativa del Tribunale di Genova o di quello di Udine; il processo dovrà proseguire, pertanto, innanzi ad uno dei due suddetti giudici già dichiarati competenti;
spese al definitivo.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso e dichiara la competenza per territorio alternativa del Tribunale di Genova o del Tribunale di Udine, in funzione di giudice del lavoro, dinanzi ai quali il procedimento deve proseguire.
Rimette la regolazione delle spese alla pronuncia definitiva.
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