L’ANAC (Autorità Nazionale Anti Corruzione) ha emanato le nuove linee guida, delibera n. 311 del 12 luglio (Gazzetta Ufficiale n.164 del 15 luglio 2023), relativa alla nuova disciplina del whistleblowing come ridefinita dal decreto legislativo n. 24 del 10 marzo 2023, che ha recepito la direttiva UE in Italia riguardante la protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell’Unione e violazioni delle disposizioni normative nazionali.
Entrata in vigore, efficacia e regime transitorio
Il decreto legislativo n. 24 del 10 marzo 2023 è entrato in vigore il 30 marzo 2023. La sua efficacia parte dal 15 luglio 2023 per tutti i soggetti del settore pubblico e per i soggetti del settore privato.
Diversamente per i soggetti del settore privato che hanno impiegato, nell’ultimo anno, una media fino a 249 lavoratori subordinati l’efficacia della riforma è rinviata al 17 dicembre 2023. Pertanto, per questi ultimi, continuano ad applicarsi, fino la 16 dicembre 2023, l’articolo 6, comma 2-bis, lettere a) e b), del decreto legislativo n. 231 del 2001 nella formulazione vigente fino al 30 marzo 2023 e le Linee guida ANAC di cui alla delibera n. 469/2021.
Soggetti obbligati
Sono obbligato al rispetto della normativa del whistleblowing (D.Lgs. n. 24/2023) tutti i soggetti del settore pubblico e per i soggetti del settore privato che hanno impiegato, nell’ultimo anno, una media di almeno 250 lavoratori subordinati, con contratti di lavoro a tempo indeterminato o determinato.
Le nuove norme hanno ampliamento l’elenco delle persone fisiche che possono essere tutelate dalle segnalazioni, denunce o divulgazioni pubbliche;
Per soggetti del settore pubblico si intendono:
- le amministrazioni pubbliche (articolo 1, comma 2, decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165);
- le autorità amministrative indipendenti di garanzia, vigilanza o regolazione,
- gli enti pubblici economici,
- gli organismi di diritto pubblico (articolo 3, comma 1, lettera d), del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50);
- i concessionari di pubblico servizio, le società a controllo pubblico e le società in house (articolo 2, comma 1, lettere m) e o), decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175), anche se quotate.
Per soggetti del settore privato che rientrano nell’applicazione della normativa sono da intendersi coloro:
- che abbiano impiegato, nell’ultimo anno, la media di almeno 50 lavoratori subordinati, con contratti di lavoro a tempo indeterminato o determinato;
- ovvero, se nell’ultimo anno non hanno raggiunto la media di almeno 50 lavoratori, che rientrino nell’ambito di applicazione degli atti dell’Unione in materia di servizi, prodotti e mercati finanziari e prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo, tutela dell’ambiente e sicurezza dei trasporti (parti I.B e II dell’allegato al D. Lgs. n. 24/2023);
- ovvero, se nell’ultimo anno non hanno raggiunto la media di almeno 50 lavoratori, che adottino i modelli di organizzazione e gestione previsti dal decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231.
Oggetto della segnalazione
La disciplina del whistleblowing prevede i soggetti venuti a conoscenza (detto whistleblower) delle violazioni che ledono l’interesse pubblico o l’integrità dell’amministrazione pubblica o dell’ente privato, provvedano, con la più ampia tutela del loro anonimato, alla loro segnalazione utilizzando gli appositi canali.
Con la nuova formulazione delle linee guida non è più previsto la segnalazione per le irregolarità nella gestione o organizzazione dell’attività.
Modalità di segnalazione
Le segnalazioni (ai sensi dell’articolo 3 del D.Lgs. n. 24/2023)utilizzando tre diversi canali, a cui possono ricorrere secondo specifiche regole e condizioni.
- il canale preferenziale è quello interno (articolo 4, D. Lgs. n. 24/2023);
il canale esterno, gestito da ANAC (articoli da 7 a 11, D. Lgs. n. 24/2023);
la divulgazione pubblica (segnalazione tramite stampa o mezzi elettronici o mezzi di diffusione in grado di raggiungere un numero elevato di persone come i social media) (articolo 10, D. Lgs. n. 24/2023);
- il canale interno obbligatorio non è attivo o è attivo ma non è conforme a quanto previsto dal legislatore in merito ai soggetti e alle modalità di presentazione delle segnalazioni;
- la persona ha già fatto la segnalazione interna ma non ha avuto seguito;
- la persona segnalante ha fondati motivi di ritenere che se effettuasse una segnalazione interna, alla stessa non sarebbe dato efficace seguito ovvero questa potrebbe determinare rischio di ritorsione;
- la persona segnalante ha fondato motivo di ritenere ma la violazione possa costituire un pericolo Imminente o palese per il pubblico interesse.