INPS – Circolare n. 65 del 19 luglio 2023
Convenzione fra l’INPS e l’Organizzazione sindacale CONFAL FEDERAZIONE SCUOLA (CONFAL SCUOLA) per la riscossione dei contributi associativi dovuti dai propri iscritti sulle prestazioni temporanee ai sensi della Legge 23 luglio 1991, n. 223 – Istruzioni operative e contabili – Variazioni al piano dei conti
SOMMARIO: Con la presente circolare si forniscono le istruzioni operative relative all’applicazione della convenzione stipulata tra l’INPS e l’Organizzazione sindacale CONFAL FEDERAZIONE SCUOLA (CONFAL SCUOLA), per la riscossione dei contributi associativi sulle prestazioni temporanee.
INDICE
- Premessa
- Soggetti che possono rilasciare la delega
- Modalità di rilascio della delega
- Presentazione della delega alla riscossione della quota associativa
- Revoca della delega: decorrenza e validità
- Misura del contributo sindacale
- Fornitura dati
- Rapporti finanziari, spese e rimesse
- Clausola di salvaguardia
- Recesso, risoluzione e sospensione della convenzione
- Codice INPS
- Istruzioni contabili
- Premessa
In data 13 giugno 2023 è stata sottoscritta una convenzione con l’Organizzazione sindacale CONFAL FEDERAZIONE SCUOLA (CONFAL SCUOLA), sulla base dello schema convenzionale approvato con la deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 58 del 13 aprile 2022, per la riscossione dei contributi sindacali dovuti dagli associati titolari di prestazioni temporanee (Allegato n. 1).
La convenzione ha validità fino al 31 dicembre 2024 ed è rinnovabile per un ulteriore triennio su specifica richiesta dell’Organizzazione sindacale da fare pervenire all’Istituto a mezzo posta elettronica certificata (PEC) entro il mese di giugno 2024. Alla data di scadenza, in mancanza di tale richiesta, la convenzione cesserà di essere valida ed efficace e l’Istituto interromperà l’esecuzione del servizio di riscossione delle quote associative senza necessità di ulteriori atti e comunicazioni.
È comunque fatta salva la facoltà, in capo all’Organizzazione sindacale, di recedere dalla convenzione con apposita comunicazione scritta da fare pervenire all’altra a mezzo PEC.
Di seguito si illustrano le principali norme della convenzione.
- Soggetti che possono rilasciare la delega
Ai sensi dell’articolo 1 della convenzione possono esercitare il diritto di versare i contributi associativi i soggetti beneficiari dei trattamenti di mobilità in corso di pagamento, di disoccupazione NASPI, DIS-COLL e ALAS, di disoccupazione speciale, nonché dei trattamenti ordinari e straordinari di integrazione salariale e dei sussidi per lavori socialmente utili, mediante trattenute da effettuarsi da parte dell’INPS sulle predette prestazioni.
- Modalità di rilascio della delega
L’autorizzazione a effettuare le trattenute avviene mediante la trasmissione telematica di apposita delega alla riscossione della quota associativa all’INPS.
La delega alla riscossione deve essere rilasciata utilizzando l’apposito modulo predisposto dall’Istituto, nel quale sono indicate esplicitamente la misura del contributo e le autorizzazioni necessarie per la trattazione dei dati personali ai sensi del D.lgs 30 giugno 2003, n. 196, come modificato dal D.lgs 10 agosto 2018, n. 101, recante “Codice in materia di protezione dei dati personali, recante disposizioni per l’adeguamento dell’ordinamento nazionale al regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE”. La delega deve essere debitamente sottoscritta dal titolare della prestazione e riportare gli estremi di un documento di riconoscimento valido.
- Presentazione della delega alla riscossione della quota associativa
L’articolo 4 della convenzione prevede le modalità per la trasmissione telematica della delega alla riscossione della quota associativa.
Nello specifico, la delega alla riscossione, nella quale deve essere indicata la sigla dell’Organizzazione sindacale a favore della quale viene effettuata la trattenuta, è contenuta nel modello INPS relativo alla richiesta di prestazione. La delega deve essere sottoscritta dal soggetto delegante.
Nel caso di prestazioni temporanee erogate per periodi superiori all’anno, l’Organizzazione sindacale può presentare la delega alla riscossione della quota associativa, secondo le specifiche modalità indicate dall’Istituto, anche in un momento successivo a quello di richiesta della prestazione, allegando copia del documento d’identità in corso di validità del delegante.
L’Organizzazione sindacale, per consentire le eventuali verifiche da parte dell’INPS deve custodire, in ossequio alla normativa vigente in materia di conservazione sostitutiva e fino a decorrenza dei termini ordinari di prescrizione, l’originale della delega sottoscritta dal titolare della prestazione temporanea e copia del documento d’identità. La conservazione assicura l’identificazione certa del soggetto che ha creato il documento, la sua integrità ed immodificabilità, la leggibilità, la certezza della data e il rispetto delle norme di sicurezza.
Nel caso di pagamento diretto da parte dell’INPS dei trattamenti di integrazione salariale, spetta al datore di lavoro comunicare i dati relativi alle deleghe alla riscossione rilasciate dai lavoratori e conservare la relativa documentazione.
Qualora i dati comunicati dal datore di lavoro riguardino uno o più lavoratori che contestino la trattenuta, affermando di non avere rilasciato delega, l’Istituto, che ne sia venuto a conoscenza a seguito di comunicazione del datore di lavoro oppure direttamente dai lavoratori interessati, cessa le relative trattenute a far tempo dal mese successivo alla comunicazione stessa. L’Organizzazione sindacale, a cui favore siano state effettuate le trattenute, si impegna a restituire ai lavoratori interessati i contributi trattenuti sulla prestazione.
- Revoca della delega: decorrenza e validità
Le parti riconoscono che il rapporto associativo intercorre esclusivamente tra l’associato e l’Organizzazione sindacale. Conseguentemente, ogni eventuale comunicazione dell’associato attinente a detto rapporto deve essere inoltrata all’Organizzazione stessa.
L’associato può comunicare direttamente all’INPS la sua volontà di revocare la delega per la riscossione della quota associativa, indicando l’Organizzazione sindacale revocata e gli estremi di un proprio documento di riconoscimento in corso di validità. L’Istituto provvederà nel più breve tempo possibile all’elaborazione della richiesta e alla comunicazione all’Organizzazione sindacale revocata.
Nel caso in cui pervenga all’Istituto una delega su prestazione sulla quale è già attiva una delega ad altra Organizzazione sindacale, la nuova delega produrrà effetti solo se preceduta dalla revoca di quella esistente, contenente l’indicazione dell’Organizzazione sindacale revocata e gli estremi di un documento di riconoscimento del revocante in corso di validità.
L’Organizzazione sindacale che acquisisce una revoca contestualmente a una nuova delega deve trasmettere in formato digitale sia la delega sia la revoca e conservare entrambi gli originali, unitamente alla copia del documento d’identità, secondo le modalità indicate nel precedente paragrafo 4.
Nel caso di pagamento diretto da parte dell’INPS dei trattamenti di integrazione salariale, la revoca e/o la nuova delega devono essere consegnate al datore di lavoro, che provvederà a comunicare i dati all’Istituto e a conservare gli originali, secondo le modalità indicate nel precedente paragrafo 4.
In caso di revoca o annullamento della prestazione, l’Organizzazione sindacale è tenuta a restituire al lavoratore interessato le somme già ricevute a titolo di contributo sindacale e trattenute sulla prestazione medesima.
- Misura del contributo sindacale
L’ammontare del contributo sindacale, riportato nel testo di delega, è stabilito nelle seguenti percentuali dell’importo lordo della prestazione:
– 3% ALAS;
– 3% NASPI;
– 3% DIS-COLL;
– 3% CIG;
– 3% sui restanti trattamenti (trattamenti speciali di disoccupazione, indennità di mobilità e sussidio per lavori socialmente utili).
- Fornitura dati
Nell’applicazione “Deleghe su disoccupazione e cig”, accessibile dal sito istituzionale www.inps.it nell’area riservata ai servizi per i sindacati, l’INPS mette a disposizione dell’Organizzazione sindacale gli elenchi dei nominativi per i quali è stata effettuata la trattenuta, con indicazione dei relativi dati anagrafici e dell’importo, nonché l’elenco dei pagamenti telematici effettuati a favore della medesima Organizzazione sindacale.
Per il tramite della medesima applicazione, l’Istituto provvede, inoltre, all’invio delle fatture relative al costo dei servizi e di tutte le eventuali comunicazioni inerenti alla convenzione.
La consultazione e il prelevamento di tali dati dovranno avvenire nel rispetto della normativa in materia di trattamento dei dati personali stabilita dal regolamento (UE) 2016/679 e dal D.lgs n. 196/2003, e successive modificazioni.
- Rapporti finanziari, spese e rimesse
Le modalità di versamento delle quote associative e le spese affrontate dall’Istituto per l’espletamento del servizio sono regolate dagli articoli 6 e 8 della convenzione e i relativi adempimenti sono previsti a livello centrale tra la Direzione generale e l’Organizzazione sindacale.
L’Istituto verserà all’Organizzazione sindacale l’importo delle trattenute operate sui pagamenti effettuati, dedotte le spese per l’espletamento del servizio di riscossione delle quote associative, come di seguito individuate, e le eventuali trattenute già versate e non dovute, con quattro mandati di pagamento, nei mesi di aprile, luglio, ottobre e dicembre.
Per il servizio di riscossione delle quote associative di cui alla convenzione in esame l’Organizzazione sindacale corrisponde all’Istituto gli importi di seguito indicati:
- a) euro 5.400,00 una tantum, per il finanziamento degli oneri connessi all’attivazione della convenzione, da corrispondere prima della stipula della convenzione medesima;
- b) euro 1.100,00 annui, per il finanziamento dei costi fissi di gestione;
- c) euro 0,49 per la gestione delega per singola prestazione.
È altresì a carico dell’Organizzazione sindacale ogni altro onere inerente alla convenzione.
- Clausola di salvaguardia
Dall’applicazione della convenzione di cui trattasi non dovranno derivare oneri aggiuntivi a carico dell’INPS, rimanendo l’Istituto estraneo al rapporto associativo intercorrente tra l’associato e l’Organizzazione sindacale e alle vicende a esso relative.
Pertanto, l’Organizzazione sindacale esonera l’Istituto da ogni e qualsiasi responsabilità derivante dai suddetti rapporti. In particolare, nelle ipotesi di controversie riguardanti l’effettivo e valido rilascio della delega, l’Organizzazione stipulante che risulti definitivamente soccombente nel giudizio eventualmente instauratosi si obbliga a rimborsare all’interessato la ritenuta operata.
Inoltre, l’INPS è sollevato da ogni e qualsiasi responsabilità verso i terzi comunque derivante dall’applicazione della convenzione. In particolare, l’Istituto è sollevato da ogni e qualsiasi responsabilità in caso di pignoramento presso terzi eseguito sulle somme oggetto della convenzione da creditori dell’Organizzazione sindacale stipulante o di strutture a essa associate, anche in relazione a pignoramenti in corso o già eseguiti alla data di stipula della convenzione.
L’Organizzazione sindacale stipulante è tenuta inoltre al rimborso, a semplice presentazione di nota specifica, delle spese sostenute dall’Istituto laddove lo stesso risulti convenuto o chiamato in giudizio in caso di controversie giudiziarie per questioni attinenti o comunque connesse ai rapporti intercorrenti tra gli associati e l’Organizzazione sindacale alla quale essi sono iscritti.
Tali spese saranno quantificate nel rispetto di quanto previsto dalla vigente normativa sui compensi professionali.
- Recesso, risoluzione e sospensione della convenzione
La convenzione prevede in favore dell’Istituto la facoltà di recedere unilateralmente dalla convenzione in caso di mancato rispetto degli obblighi nella stessa previsti a carico dell’Organizzazione sindacale, nonché in tutti i casi in cui sorgano contestazioni sull’uso della denominazione, dell’acronimo, del logo dell’Organizzazione stessa, sul legittimo esercizio dei poteri statutari o qualora intervengano disposizioni normative e/o regolamentari per le quali non sia possibile applicare le disposizioni di cui all’articolo 13 della convenzione e che rendano opportuna o necessaria, nell’interesse dell’INPS, l’adozione di un nuovo testo convenzionale, nonché qualora il servizio di riscossione diventi troppo oneroso per l’INPS a seguito del verificarsi di eventi straordinari e imprevedibili (cfr. l’art. 1467 c.c.), che necessitino di rilevanti interventi di natura procedurale e/o gestionale.
Prima di esercitare tale facoltà di recesso unilaterale, l’Istituto comunica all’Organizzazione sindacale, motivandola, la decisione di volere recedere dalla convenzione.
Entro il termine di 30 giorni dal ricevimento della comunicazione, l’Organizzazione sindacale ha facoltà di comunicare le proprie osservazioni, eventualmente supportate dalla relativa documentazione.
Entro 30 giorni dalla ricezione delle osservazioni, l’Istituto comunica, dando ragione del mancato accoglimento delle osservazioni, il recesso unilaterale dalla convenzione ovvero, in accoglimento delle osservazioni, la volontà di non procedere al recesso.
L’Istituto ha facoltà di procedere alla risoluzione unilaterale di diritto della convenzione, nelle forme e secondo le modalità previste dall’articolo 1456 del codice civile, nei seguenti casi:
– perdita da parte dell’Organizzazione sottoscrivente dei requisiti prescritti ex lege per accedere alla stipula della convenzione;
– mancato possesso o perdita, anche di uno solo dei requisiti prescritti dalla convenzione medesima o anche di uno solo dei requisiti attestati mediante dichiarazione sostitutiva resa in conformità al modello allegato alla convenzione medesima, che costituisce parte integrante della stessa;
– ove siano rilevabili pregiudizi, irregolarità o conflitti di interessi a danno dell’Istituto o di altre Amministrazioni pubbliche da parte dell’Organizzazione sindacale;
– eventuali misure inibitorie adottate nei confronti dell’Organizzazione sindacale e/o dei suoi legali rappresentanti o di altri titolari di cariche dell’Organizzazione, dalle competenti Autorità giudiziarie o amministrative;
– uso per fini diversi e fuorvianti di quanto previsto nella convenzione;
– mancato rispetto della buona fede nell’esecuzione della convenzione, con particolare riferimento al divieto di abuso dei diritti o delle facoltà da essa conferiti;
– adozione di misure cautelari personali riguardanti le persone fisiche che ricoprono cariche sociali previste dallo Statuto dell’Organizzazione sindacale, per fatti compiuti nella qualità e nell’esercizio delle proprie funzioni che possano pregiudicare il regolare svolgimento delle attività convenzionate;
– mancato rispetto degli obblighi, a carico dell’Organizzazione sindacale, indicati nell’articolo 11 della convenzione in materia di protezione dei dati personali;
– perdita, in capo all’Organizzazione sindacale, della capacità generale a stipulare con la pubblica Amministrazione, anche temporanea, in base alla normativa vigente e alle altre norme che stabiliscono forme di incapacità a contrarre con la pubblica Amministrazione.
Al verificarsi di una delle cause di risoluzione sopra elencate, l’INPS comunicherà all’Organizzazione sindacale la propria volontà di avvalersi della risoluzione, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 1456 del codice civile, mediante PEC.
La cessazione dal servizio di riscossione della quota associativa, a seguito della risoluzione della convenzione o del recesso, ha effetto immediato, tenuto conto dei tempi tecnici procedurali.
La convenzione riconosce, inoltre, all’INPS la facoltà di sospendere l’efficacia della convenzione, ove il soggetto stipulante sia sottoposto ad indagini da parte delle competenti autorità giudiziarie, per fattispecie di reato connesse alla sfera patrimoniale.
Tutte le comunicazioni devono essere effettuate a mezzo PEC.
- Codice INPS
Il codice INPS assegnato è 10 54.
- Istruzioni contabili
Ai fini della rilevazione contabile dei contributi associativi di cui trattasi e dei conseguenti versamenti a favore dell’Organizzazione sindacale CONFAL FEDERAZIONE SCUOLA (CONFAL SCUOLA), sono stati istituiti i seguenti conti:
– GPA25997 – per l’imputazione dei contributi associativi trattenuti sulle prestazioni economiche temporanee per conto dell’Organizzazione sindacale CONFAL FEDERAZIONE SCUOLA (CONFAL SCUOLA);
– GPA30997 – per l’accreditamento all’Organizzazione sindacale CONFAL FEDERAZIONE SCUOLA (CONFAL SCUOLA) dei contributi associativi sopra citati;
– GPA11997 – per la rilevazione del debito verso l’Organizzazione sindacale CONFAL FEDERAZIONE SCUOLA (CONFAL SCUOLA).
Gli importi relativi al rimborso delle spese per il servizio di esazione dei contributi in questione, da trattenere sulle somme da versare al CONFAL FEDERAZIONE SCUOLA (CONFAL SCUOLA), devono essere imputati al conto esistente GPA24042.
Le rimesse a favore dell’Organizzazione sindacale in argomento saranno effettuate con le consuete procedure che consentono il pagamento accentrato ed effettuano, contestualmente, le rilevazioni contabili.
Nell’Allegato n. 2 sono descritte le variazioni apportate al piano dei conti.
Allegato 1
Convenzione tra istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) e CONFAL Federazione Scuola (CONFAL Federazione Scuola), per la riscossione dei contributi associativi dovuti dai propri iscritti sulle prestazioni temporanee ai sensi dell’art. 18 della Legge 23 luglio 1991, n. 223
Articolo 1
Oggetto
Ai sensi della Legge 23 luglio 1991, n. 223 i lavoratori aventi titolo ai trattamenti di disoccupazione NASpI, DIS-COLL e ALAS, ai trattamenti ordinari e straordinari di integrazione salariale e ai sussidi per lavori socialmente utili possono esercitare il diritto di versare i contributi associativi all’Organizzazione sindacale stipulante mediante trattenute da effettuarsi da parte dell’INPS sulle predette prestazioni.
Articolo 2
Modalità di riscossione
La riscossione dei contributi sindacali, di cui al precedente articolo 1, sarà effettuata dall’INPS a favore dell’Organizzazione sindacale mediante trattenuta effettuata all’atto di pagamento delle prestazioni.
A tal fine l’INPS mette a disposizione dei soggetti percettori delle prestazioni appositi canali telematici al fine di consentire la consultazione dell’importo della quota associativa ad essi trattenuta e della denominazione dell’Organizzazione sindacale destinataria della suddetta quota.
Articolo 3
Misura del contributo
La misura, in percentuale, del contributo da trattenere sarà espressamente indicata nell’atto di delega, in misura uguale per tutti gli iscritti e per tipo di prestazione. Sarà cura dell’Organizzazione sindacale comunicare tale misura percentuale all’INPS – Direzione centrale Organizzazione nonché ogni eventuale successiva variazione.
Nel contempo, la stessa Organizzazione sindacale si impegna a trasmettere agli interessati, firmatari delle deleghe, idonea comunicazione riguardo le suddette variazioni delle quote associative.
Articolo 4
Gestione deleghe alla riscossione della quota associativa
L’autorizzazione ad effettuare le trattenute, di cui all’articolo 2 del presente accordo, avviene mediante la trasmissione telematica di apposita delega alla riscossione della quota associativa all’INPS. La delega alla riscossione, contenuta nel modello INPS relativo alla richiesta della prestazione, deve obbligatoriamente essere sottoscritta dal soggetto delegante.
Per le prestazioni la cui domanda ha efficacia per periodi superiori all’anno, l’organizzazione può presentare la delega alla riscossione della quota associativa anche in un momento successivo a quello di richiesta della prestazione, secondo le specifiche modalità indicate dall’Istituto. La delega avrà effetto sui pagamenti successivi alla data di ricezione.
L’Organizzazione sindacale viene indicata nel testo di delega con apposito codice assegnato dall’INPS e/o denominazione per esteso dell’Organizzazione.
L’Organizzazione sindacale deve custodire, in formato cartaceo ovvero con altre modalità equivalenti, secondo la normativa vigente in materia di conservazione sostitutiva e fino a decorrenza dei termini ordinari di prescrizione, l’originale della delega sottoscritta dal titolare della prestazione, unitamente alla copia del documento di riconoscimento, al fine di consentire le eventuali verifiche da parte dell’INPS. La conservazione secondo le predette modalità dovrà assicurare l’identificazione certa del soggetto che ha creato il documento, la sua integrità e immodificabilità, la leggibilità, la certezza della data e il rispetto delle norme di sicurezza.
Nei casi di pagamento diretto da parte dell’INPS dei trattamenti di integrazione salariale, il datore di lavoro comunicherà all’Istituto, contestualmente agli elenchi relativi ai lavoratori aventi diritto alla prestazione, i dati relativi alle deleghe alla riscossione delle quote associative rilasciate dai lavoratori e previste dall’art. 18 della Legge 223/1991.
Lo stesso datore di lavoro avrà cura di conservare, attenendosi alle modalità sopra indicate, tale documentazione ai fini di eventuali verifiche da parte dell’INPS (art. 18, comma 3, Legge 223/1991).
Qualora i dati comunicati dal datore di lavoro riguardino uno o più lavoratori che contestino la trattenuta, affermando di non aver rilasciato delega, l’Istituto, che ne sia venuto a conoscenza a seguito di comunicazione del datore di lavoro oppure direttamente dai lavoratori interessati, cesserà le relative trattenute a far tempo dal mese successivo alla comunicazione stessa. L’organizzazione sindacale, a cui favore siano state effettuate le trattenute, si impegna a restituire ai lavoratori interessati i contributi trattenuti sulla prestazione.
In caso di revoca o annullamento della prestazione, l’Organizzazione sindacale è tenuta a restituire al lavoratore interessato le somme già ricevute a titolo di contributo sindacale e trattenute sulla prestazione medesima.
Ai fini della presente convenzione la delega esaurisce i suoi effetti con il pagamento completo della prestazione richiesta.
Articolo 5
Revoca della delega alla riscossione della quota associativa
Le parti riconoscono che il rapporto associativo intercorre esclusivamente tra l’associato e l’Organizzazione sindacale; conseguentemente, ogni eventuale comunicazione dell’associato, attinente a detto rapporto, deve essere inoltrata all’Organizzazione competente.
La comunicazione all’Istituto della revoca può essere effettuata dall’associato, sia direttamente, sia attraverso le organizzazioni interessate, secondo le modalità concordate con l’Istituto.
Nel caso in cui l’INPS riceva comunicazione direttamente dall’associato della sua volontà di revocare la delega per la riscossione del contributo associativo, l’Istituto procederà, nel più breve tempo possibile, all’acquisizione della revoca stessa e alla comunicazione all’organizzazione revocata.
Nel caso in cui un’organizzazione sindacale presenti all’INPS una delega su prestazione sulla quale è già attiva una delega ad altra Organizzazione, la nuova produrrà effetti solo se preceduta dalla revoca di quella esistente, contenente l’indicazione dell’Organizzazione interessata. Alla nuova delega dovrà essere allegata copia del documento d’identità.
L’organizzazione dovrà conservare entrambi gli originali firmati, attenendosi alle modalità indicate all’articolo 4.
Nei casi di trattenuta sui pagamenti diretti da parte dell’INPS relativi ai trattamenti di integrazione salariale, la cui delega è depositata presso il datore di lavoro ai sensi dell’art. 18, comma 3, della Legge 23 luglio 1991 n. 223, la revoca e/o la nuova delega, redatta quest’ultima secondo le modalità di cui all’articolo 4 della presente convenzione, deve essere consegnata al datore di lavoro, che provvederà a comunicarne i dati all’INPS secondo le modalità indicate nello stesso articolo 4.
La revoca e la nuova delega dovranno essere conservate dallo stesso datore di lavoro ai sensi e per gli effetti dell’art. 18, comma 3, della Legge 23 luglio 1991 n. 223, attenendosi alle modalità indicate nell’articolo 4 della presente convenzione.
Articolo 6
Modalità di versamento delle quote associative
L’INPS versa all’Organizzazione sindacale l’importo delle trattenute operate sui pagamenti effettuati, dedotte le spese di cui al successivo articolo 8 e le eventuali trattenute già versate e non dovute, con quattro mandati di pagamento, nei mesi di aprile, luglio, ottobre e dicembre. Le rimesse monetarie all’Organizzazione sindacale, conseguenti all’applicazione della presente Convenzione, sono effettuate dall’INPS su apposito conto corrente bancario indicato dall’Organizzazione sindacale, con la comunicazione del codice IBAN, secondo le modalità telematiche indicate dall’Istituto.
L’Istituto è esentato da ogni verifica in ordine alla correttezza di tale dato e, conseguentemente, da ogni responsabilità in ordine all’eventuale mancato accredito di somme a favore dell’Organizzazione sindacale conseguente all’erronea comunicazione da parte di quest’ultima del codice IBAN.
I pagamenti sono effettuati previa verifica del possesso, da parte dell’Organizzazione sindacale, della regolarità contributiva nei confronti dell’Istituto, che verrà effettuata attraverso la procedura Durc on-line annualmente, nel mese di dicembre. Nel caso di esito di irregolarità nella sezione INPS del Documento “Verifica regolarità contributiva”, ovvero nei casi in cui non sia possibile procedere alla verifica con le modalità indicate, le rimesse monetarie all’Organizzazione sindacale sono sospese in attesa della regolarizzazione della posizione contributiva o della conclusione degli eventuali accertamenti ispettivi. In tali casi, la regolarizzazione avrà effetto alla prima scadenza utile disciplinata dalla presente Convenzione.
L’INPS è sollevato da ogni e qualsiasi responsabilità, ove le rimesse di cui al secondo comma dovessero avvenire oltre il termine convenuto, a causa di difficoltà operative connesse alle esigenze prioritarie di assolvimento dei compiti istituzionali.
L’organizzazione sindacale s’impegna, qualora non risulti possibile il recupero di eventuali trattenute già versate e non dovute, al rimborso delle somme stesse a semplice richiesta dell’INPS.
In caso di erronea attribuzione della trattenuta sindacale ad Organizzazione sindacale diversa da quella indicata dal lavoratore, i rapporti creditori e debitori tra le Organizzazioni interessate saranno definiti direttamente dalle stesse.
Articolo 7
Fornitura dati
L’INPS mette a disposizione dell’Organizzazione sindacale, nell’area “Servizi per i sindacati” – applicazione “Deleghe su disoccupazione e cig” del sito www.inps.it ovvero tramite altro servizio che dovesse allo scopo essere sviluppato, gli elenchi dei nominativi per i quali è stata effettuata la trattenuta, con indicazione dei relativi dati anagrafici e dell’importo, nonché l’elenco dei pagamenti telematici effettuati a favore dell’organizzazione sindacale.
L’Organizzazione sindacale può consultare inoltre i dati ad essa relativi, le comunicazioni dell’Istituto e le fatture relative al costo del servizio.
La fornitura dei dati, di cui al presente articolo, viene effettuata in modalità on line. Al fine di accedere ai servizi connessi alla presente Convezione, l’Organizzazione sindacale viene abilitata ad accedere, tramite autenticazione, nell’area del sito www.inps.it “Servizi per i sindacati”.
L’Organizzazione sindacale fornisce all’Istituto i dati anagrafici, corredati dei documenti di identità, dei soggetti da autorizzare all’utilizzo della suddetta applicazione.
L’INPS, tramite apposita funzione del Portale, provvede ad inserire l’Organizzazione tra quelle abilitate all’utilizzo del servizio e ad abilitare gli operatori individuati dall’Organizzazione ad accedere alla funzionalità.
È fatto obbligo all’Organizzazione sindacale di informare i propri associati circa il trattamento oggetto della presente Convenzione e le sue finalità, nonché dell’esercizio dei diritti loro spettanti ai sensi di quanto previsto al successivo art. 11.
I trattamenti effettuati per effetto della presente Convenzione sono progettati in conformità all’art. 32 del Regolamento UE e all’art. 2-ter del Codice, nonché al Provvedimento del Garante n. 393 del 2 luglio 2015 recante “Misure di sicurezza e modalità di scambio dei dati personali tra Pubbliche Amministrazioni”, debitamente attualizzato alla luce della normativa vigente in materia.
Articolo 8
Costi e fatturazione
L’Organizzazione sindacale prende espressamente atto e accetta che l’espletamento del servizio oggetto della presente Convenzione comporta per l’Istituto la gestione e lo sviluppo di procedure amministrative ed informatiche.
L’Organizzazione sindacale si impegna a rimborsare all’INPS gli oneri sostenuti per il servizio di riscossione dei contributi sindacali, di cui alla presente Convenzione, nella misura e con le modalità indicate ai commi seguenti.
Per il servizio di riscossione delle quote sindacali di cui alla presente Convenzione l’Organizzazione corrisponde all’Istituto i corrispettivi di seguito indicati:
- a) euro 5.400,00 una tantum, per il finanziamento degli oneri connessi all’attivazione della Convenzione, da corrispondere prima della stipula della Convenzione medesima;
- b) euro 1.100,00 annui, per il finanziamento dei costi fissi di gestione;
- c) euro 0,49 gestione delega per singola prestazione.
Il corrispettivo di cui alla precedente lettera a) è versato dall’Organizzazione sindacale mediante bonifico sul conto di contabilità speciale n. 1339 – presso la Tesoreria provinciale di Roma, conto corrente intestato all’Istituto contraddistinto dall’IBAN IT97C0100003245348200001339, con la seguente causale: “denominazione Organizzazione- costo attivazione convenzione riscossione contributi sindacali sulle prestazioni temporanee L. 223/1991”. La ricevuta di avvenuto pagamento è trasmessa all’Istituto prima della sottoscrizione della presente Convenzione.
Il corrispettivo periodico di cui alla lettera b), nelle more della realizzazione di una nuova procedura di riversamento automatizzato centralizzato delle quote associative, è versato dall’Organizzazione sindacale con le stesse modalità indicate al comma precedente. Sarà cura dell’Istituto dare immediata comunicazione all’Organizzazione sindacale della modifica della modalità di versamento del corrispettivo di cui alla lettera b).
Il corrispettivo di cui alla lettera c) è trattenuto sull’importo di ogni singolo riversamento.
L’Istituto si riserva di rideterminare annualmente gli importi di cui alle precedenti lettere b) e c) quantificati sulla base delle risultanze della contabilità analitica riferite all’anno precedente.
L’eventuale variazione sarà oggetto di apposita comunicazione all’Organizzazione sindacale, a seguito delle quale l’Organizzazione medesima, entro il termine di 60 giorni dalla sua ricezione, ha facoltà di esercitare il recesso dalla Convenzione.
È a carico dell’Organizzazione sindacale ogni altro onere inerente alla presente Convenzione.
L’Istituto provvederà ad emettere le relative fatture in modalità elettronica in applicazione dell’articolo 1, comma 916, legge 27 dicembre 2017, n. 205.
Articolo 9
Clausola di salvaguardia
L’INPS è esonerato – e l’Organizzazione sindacale lo riconosce esplicitamente – da ogni e qualsiasi responsabilità verso i terzi comunque derivante dall’applicazione della presente convenzione.
In specie, l’Istituto si intende sollevato da ogni e qualsiasi responsabilità in caso di pignoramento, eseguito da creditori dell’Organizzazione sindacale stipulante, sulle somme oggetto della presente Convenzione, anche in relazione a pignoramenti in corso o già eseguiti alla data di stipula della presente Convenzione.
L’Istituto è estraneo ai rapporti intercorrenti tra gli associati di cui all’articolo 1 e l’Organizzazione sindacale alla quale i predetti soggetti sono iscritti.
Pertanto, l’Organizzazione sindacale stipulante esonera l’INPS da ogni e qualsiasi responsabilità derivante dai suddetti rapporti e, nelle ipotesi di controversie conseguenti a contestazioni sull’effettiva validità e regolarità nel rilascio della delega alla riscossione della quota associativa nelle quali risulti definitivamente soccombente, si obbliga a rimborsare all’interessato la ritenuta operata.
L’Organizzazione sindacale è tenuta, inoltre, al rimborso, su presentazione di nota specifica, delle spese sostenute dall’Istituto laddove lo stesso risulti convenuto o chiamato in giudizio in controversie giudiziarie per questioni attinenti o comunque connesse ai rapporti intercorrenti tra gli associati di cui all’articolo 1 e l’Organizzazione sindacale alla quale essi sono iscritti. Le spese di cui sopra saranno quantificate nel rispetto di quanto previsto dalla vigente normativa sui compensi professionali.
Articolo 10
Recesso, risoluzione e sospensione della Convenzione
L’Istituto si riserva la facoltà di recedere unilateralmente dalla presente Convenzione in caso di mancato rispetto degli obblighi nella stessa previsti a carico dell’Organizzazione sindacale e in tutti i casi in cui sorgano contestazioni attinenti ai seguenti profili:
- a) uso della denominazione, dell’acronimo, del logo dell’Organizzazione;
- b) legittimo esercizio dei poteri statutari;
- c) eccessiva onerosità del servizio di riscossione dei contributi sindacali per il verificarsi di eventi straordinari e imprevedibili (art. 1467 c.c.), che necessitino di rilevanti interventi di natura procedurale e/o gestionale;
- d) intervenuta adozione di disposizioni normative e/o regolamentari per le quali non sia possibile applicare le disposizioni di cui all’articolo 13 e che rendano opportuna o necessaria, nell’interesse dell’INPS, l’adozione di un nuovo testo convenzionale.
L’Organizzazione sindacale si impegna a comunicare tempestivamente, con le modalità telematiche indicate dall’Istituto, ogni variazione relativa ai soggetti ricoprenti cariche rappresentative ed i relativi poteri di rappresentanza, indicati nella presente Convenzione nonché a produrre l’eventuale documentazione a supporto.
Prima di esercitare la facoltà di recesso unilaterale di cui al primo comma, l’INPS comunica all’Organizzazione sindacale la relativa decisione motivandola ai sensi del suddetto comma.
Entro il termine di 30 giorni dal ricevimento della comunicazione, l’Organizzazione sindacale ha facoltà di comunicare all’INPS le proprie osservazioni scritte, eventualmente corredate di relativa documentazione.
Entro 30 giorni dalla ricezione delle osservazioni l’INPS comunica all’Organizzazione sindacale il recesso unilaterale dalla presente Convenzione, motivandolo ai sensi del primo comma e dando ragione del mancato accoglimento delle eventuali osservazioni, ovvero la volontà di non procedere al recesso in accoglimento di esse.
Nel corso di vigenza della Convenzione, è fatta, comunque, salva la facoltà di recesso a favore dell’Organizzazione sindacale, da esercitarsi con apposita comunicazione scritta da far pervenire all’INPS a mezzo Posta Elettronica Certificata (P.E.C.).
Considerato che l’Organizzazione sindacale è tenuta alla diligenza professionale di cui all’art. 1176, comma 2, c.c., l’INPS ha facoltà di procedere alla risoluzione unilaterale di diritto della Convenzione, nelle forme e secondo le modalità previste dall’art. 1456 c.c., nei seguenti casi:
- a) perdita da parte dell’Organizzazione sindacale sottoscrivente dei requisiti prescritti ex lege per accedere alla stipula della presente Convenzione;
- b) mancato possesso o perdita, anche di uno solo dei requisiti prescritti dalla Convenzione medesima o anche di uno solo dei requisiti attestati mediante dichiarazione sostitutiva resa in conformità al modello allegato che costituisce parte integrante della presente Convenzione (all. A);
- c) ove siano rilevabili pregiudizi, irregolarità o conflitti di interessi a danno dell’Istituto ovvero di altre Amministrazioni Pubbliche attribuibili all’Organizzazione sindacale;
- d) eventuali misure inibitorie adottate, nei confronti dell’Organizzazione e/o del suo legale rappresentante o di altri titolari di cariche dell’Organizzazione, dalle competenti Autorità giudiziarie o amministrative;
- e) uso per fini diversi e fuorvianti di quanto previsto nella presente Convenzione;
- f) mancato rispetto della buona fede nell’esecuzione della presente Convenzione, con particolare riferimento al divieto di abuso dei diritti o delle facoltà da essa conferiti;
- g) adozione di misure cautelari personali da parte delle competenti Autorità, riguardanti le persone fisiche ricoprenti cariche sociali nazionali previste dallo Statuto dell’Organizzazione sindacale, per fatti compiuti nella qualità e nell’esercizio delle proprie funzioni che possano pregiudicare il regolare svolgimento delle attività convenzionate;
- h) mancato rispetto degli obblighi, a carico dell’Organizzazione sindacale, indicati nel successivo articolo 11 in materia di protezione dei dati personali;
- i) perdita, in capo all’Organizzazione sindacale, della capacità generale a stipulare con la Pubblica Amministrazione, anche temporanea, ai sensi dell’art. 80 del decreto legislativo n. 50/2016 e delle altre norme che stabiliscono forme di incapacità a contrarre con la Pubblica Amministrazione.
All’atto dell’acquisizione della notizia del verificarsi di una delle cause di risoluzione sopraelencate, l’INPS comunicherà all’Organizzazione sindacale la propria volontà di avvalersi della risoluzione, ai sensi e per gli effetti dell’art. 1456 c.c., mediante Posta Elettronica Certificata (P.E.C.).
La cessazione del servizio di riscossione della quota sindacale su prestazioni temporanee, a seguito della risoluzione della presente convenzione o del recesso, avrà effetto immediato, tenuto conto dei tempi tecnici procedurali.
L’Istituto si riserva di sospendere l’efficacia della presente Convenzione, ove l’Organizzazione sia sottoposta ad accertamenti da parte delle competenti autorità giudiziarie per fattispecie di reato connesse alla sfera patrimoniale.
Ove sussistano i presupposti di cui al precedente comma e l’Istituto disponga la sospensione dell’efficacia della convenzione, esso ne dà immediata comunicazione all’Organizzazione sindacale.
La sospensione ha effetto a decorrere dal giorno successivo alla ricezione, da parte dell’Organizzazione, della relativa comunicazione sino all’esito degli accertamenti di cui al comma 10 che possono concludersi con il successivo perfezionamento delle procedure di risoluzione e recesso. Nel caso in cui venga meno la causa che ha determinato la sospensione, l’INPS procede ad informare l’Organizzazione sindacale.
Ai fini della sottoscrizione della Convenzione, il legale rappresentante deve essere in possesso dei requisiti attestati mediante dichiarazione sostitutiva resa in conformità al modello allegato di cui al comma 7, lett. B (all. A).
La “dichiarazione sostitutiva” va trasmessa all’INPS prima della sottoscrizione della Convenzione unitamente ad una copia leggibile di un documento di riconoscimento del sottoscrittore in corso di validità.
Le comunicazioni previste dal presente articolo vengono effettuate tramite Posta Elettronica Certificata (P.E.C.).
Articolo 11
Disposizioni in materia di protezione dei dati personali
Per i trattamenti svolti ai sensi della presente Convenzione, le Parti agiscono in qualità di Titolari del trattamento ai sensi dell’art. 4, paragrafo 1, numero 7, del Regolamento UE e osservano le previsioni di cui al presente articolo.
In tale ambito, le Parti assicurano che i suddetti trattamenti siano posti in essere nel rispetto delle condizioni di liceità di cui all’art. 6 del Regolamento UE, nonché in osservanza di quanto previsto dalla normativa vigente in materia di protezione dei dati personali di cui al citato Regolamento UE e al Codice, esclusivamente nell’ambito delle regole e per le specifiche finalità previste nella normativa citata in premessa e posta alla base del presente provvedimento e che siano osservati, in ogni fase del trattamento, il rispetto dei principi di liceità, correttezza e trasparenza, limitazione della finalità, minimizzazione dei dati, esattezza, limitazione della conservazione, integrità e riservatezza, sanciti dall’art. 5 del citato Regolamento UE.
Le Parti si impegnano a trattare i dati personali, osservando le misure di sicurezza e i vincoli di riservatezza previsti dalla citata normativa europea e nazionale sulla protezione dei dati, ossia in maniera da garantire un’adeguata sicurezza delle informazioni, compresa la protezione, mediante l’adozione di misure tecniche e organizzative adeguate, al fine di scongiurare trattamenti non autorizzati o illeciti, la perdita, la distruzione o il danno accidentali e, ai sensi dell’articolo 32 del Regolamento UE, garantire un livello di sicurezza parametrato al rischio individuato.
I Titolari del trattamento garantiscono che l’accesso alle informazioni è consentito esclusivamente a soggetti che siano stati designati quali responsabili del trattamento (articoli 28 e 4, n. 8 del Regolamento UE) o “Persone autorizzate” al trattamento dei dati (articoli 29 e 4, n. 10 del Regolamento UE e articolo 2-quaterdecies del Codice).
In conformità a ciò, le Parti provvederanno, sotto la propria responsabilità e nell’ambito del proprio assetto organizzativo, ad impartire precise e dettagliate istruzioni agli addetti al trattamento che, espressamente designati e autorizzati, avranno accesso ai dati.
I soggetti di cui al comma precedente procedono al trattamento dei dati personali in osservanza delle previsioni normative al riguardo e nel particolare rispetto del principio di responsabilizzazione del Titolare del trattamento così come sancito dall’art. 5 del Regolamento UE.
Le Parti si impegnano a conservare le informazioni ricevute per il tempo strettamente necessario ad effettuare le attività, così come dettagliate nei precedenti articoli e, di conseguenza, a cancellare i dati ricevuti non appena siano stati realizzati gli scopi per cui si procede.
Le Parti, nei termini di cui agli articoli 13 e 14 del Regolamento UE, informano gli interessati cui si riferiscono i dati oggetto di trattamento in esecuzione della presente Convenzione e garantiscono l’esercizio dei diritti loro riconosciuti dagli articoli 15 e ss. del medesimo Regolamento UE.
Le Parti si impegnano a collaborare nell’espletamento di eventuali attività di controllo previste per verificare il rispetto dei vincoli di utilizzo dei servizi, previo preavviso tra le rispettive funzioni organizzative preposte alla sicurezza, nonché ad offrire la propria collaborazione nell’espletamento delle suddette attività.
Ciascuna delle Parti comunicherà tempestivamente all’altra le violazioni di dati o incidenti informatici eventualmente occorsi nell’ambito dei trattamenti effettuati, che possano avere un impatto significativo sui dati personali, in modo che ciascun Titolare, nei termini prescritti, possa effettuare la dovuta segnalazione di c.d. “data breach” al Garante per la protezione dei dati personali, ed eventualmente all’Interessato ai sensi degli articoli 33 e 34 del Regolamento UE.
Articolo 12
Entrata in vigore e durata
La presente Convenzione, sottoscritta con modalità digitale a seguito dell’autorizzazione del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, ha efficacia dalla data della stipula ed è operativa al completamento dei necessari adempimenti amministrativi e procedurali.
La medesima Convenzione ha durata fino al 31 dicembre 2024 e può essere rinnovata, previa verifica dei requisiti necessari alla stipula, per una sola volta, per un ulteriore triennio.
L’Organizzazione sindacale, ove avesse interesse alla prosecuzione del servizio per il triennio successivo, deve inoltrare all’Istituto apposita istanza, a mezzo Posta Elettronica Certificata (P.E.C.), entro il mese di giugno 2024.
In assenza della ricezione della predetta istanza di convenzionamento dell’Organizzazione sindacale, la Convenzione cesserà di essere efficace alla data di scadenza senza la necessità di ulteriori atti o comunicazioni.
Qualora pervenga la predetta istanza, la Convenzione rinnovata avrà efficacia fino al 31 dicembre 2027.
In tal caso, l’istanza sarà inviata al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, per la verifica della permanenza dei requisiti previsti dalla normativa vigente.
Qualora il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, a seguito della verifica, fornisca parere negativo per la prosecuzione del servizio di riscossione dei contributi sindacali, l’Istituto procederà alla risoluzione del rapporto convenzionale attraverso l’applicazione dell’articolo 10 della presente Convenzione.
L’Istituto si riserva la facoltà di disdettare la Convenzione, con preavviso da comunicare tramite Posta Elettronica Certificata (P.E.C.) almeno sei mesi prima della data di scadenza del 31 dicembre 2024, qualora ritenga necessario l’adozione di un nuovo testo convenzionale.
Articolo 13
Revisioni e integrazioni
La presente Convenzione potrà essere modificata, integrata e/o aggiornata esclusivamente in forma scritta con appositi atti aggiuntivi, qualora nel corso della sua vigenza intervengano nuove disposizioni legislative e/o regolamentari in materia, ovvero ogniqualvolta le parti, di comune accordo, lo ritengano opportuno al fine di ottimizzare il servizio, nel rispetto della normativa vigente.
Articolo 14
Foro competente
Le controversie relative a quanto regolato dalla presente convenzione o ad essa comunque connesse sono attribuite, in via esclusiva, alla competenza del Foro di Roma.
Articolo 15
Rinvio alla normativa vigente
Per tutto quanto non previsto dalla presente convenzione, si applica ad essa la normativa vigente.
Articolo 16
Oneri fiscali
Il versamento per l’imposta di bollo a carico dell’Organizzazione sindacale dovrà essere effettuato mediante il modello F24 – sezione erario – codice tributo 1552.
Copia della quietanza di pagamento dovrà essere trasmessa unitamente alla Convenzione debitamente sottoscritta.
Allegato 2
VARIAZIONI AL PIANO DEI CONTI
Tipo variazione | I |
Codice conto | GPA11997 |
Denominazione completa | Debito verso l’Organizzazione sindacale CONFAL FEDERAZIONE SCUOLA (CONFAL SCUOLA), per contributi sindacali trattenuti sulle prestazioni economiche temporanee (trattamenti di integrazione salariale, indennità di mobilità, trattamenti di disoccupazione non agricola e sussidi) – Art.18 della legge n. 223/1991 |
Denominazione abbreviata | DEB/ CONFAL SCUOLA L.223/91 |
Validità e Movimentabilità | Mese 07 Anno2023 /M. S |
Capitolo | 3U4121007 |
Tipo variazione | I |
Codice conto | GPA25997 |
Denominazione completa | Contributi sindacali trattenuti sulle prestazioni economiche temporanee (trattamenti di integrazione salariale, indennità di mobilità, trattamenti di disoccupazione non agricola e sussidi) per conto dell’Organizzazione sindacale CONFAL FEDERAZIONE SCUOLA (CONFAL SCUOLA) – Art.18 della legge n. 223/1991 |
Denominazione abbreviata | CTR.SND. CONFAL SCUOLA L.223/91 |
Validità e Movimentabilità | Mese 07 Anno2023 /M. S |
Capitolo | 3E4122007 |
Tipo variazione | I |
Codice conto | GPA30997 |
Denominazione completa | Accreditamento all’Organizzazione sindacale CONFAL FEDERAZIONE SCUOLA (CONFAL SCUOLA) dei contributi sindacali trattenuti sulle prestazioni economiche temporanee (trattamenti di integrazione salariale, indennità di mobilità, trattamenti di disoccupazione non agricola e sussidi) – Art.18 della legge n. 223/1991 |
Denominazione abbreviata | ACCR CNTR.SND./ CONFAL SCUOLA L.223/91 |
Validità e Movimentabilità | Mese 07 Anno 2023/M. S |
Capitolo | 3U4121007 |
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