ANPAL – Decreto 19 luglio 2023, n. 189

Incentivo Neet

DECRETA

Articolo 1

Incentivo NEET

1. In attuazione dell’articolo 27 del decreto – legge del 4 maggio 2023, n. 48, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 luglio 2023, n. 85, è riconosciuto, nei limiti delle risorse previste dall’articolo 3, un incentivo ai datori di lavoro privati che, a decorrere dal 1° giugno 2023 e fino al 31 dicembre 2023, assumono giovani che, alla data dell’assunzione, presentino congiuntamente i seguenti requisiti:

a) non abbiano compiuto il trentesimo anno di età;

b) non lavorino e non siano inseriti in corsi di studi o di formazione («NEET»);

c) siano registrati al PON IOG.

2. L’incentivo di cui al comma 1 è pari al 60 per cento della retribuzione mensile lorda imponibile ai fini previdenziali e spetta per un periodo massimo di 12 mesi a partire dalla data di assunzione.

3. Nelle ipotesi di cumulo dell’incentivo con altre misure, l’incentivo è riconosciuto nei limiti del 20 per cento della retribuzione mensile lorda imponibile ai fini previdenziali, per ogni lavoratore «NEET» assunto.

4. L’incentivo di cui al comma 1 è riconosciuto per le assunzioni con contratto a tempo indeterminato, anche a scopo di somministrazione e per il contratto di apprendistato professionalizzante. L’incentivo non si applica ai rapporti di lavoro domestico e intermittenti.

5. L’incentivo è riconoscibile anche in caso di rapporti di lavoro a tempo parziale.

6. L’incentivo deve essere fruito, ordinariamente, per ciascuna mensilità, entro il mese successivo a quello di svolgimento della prestazione lavorativa. In ogni caso, considerato il termine ultimo del 31 dicembre 2023 per le assunzioni incentivate e la durata massima di 12 mesi dell’incentivo, il medesimo deve essere fruito, a pena di decadenza, entro il 28 febbraio 2025.

7. La gestione della misura è affidata all’INPS in qualità di Organismo Intermedio dei Programmi di cui all’articolo 3.

Articolo 2

Modalità di registrazione al Programma Operativo Nazionale Iniziativa Occupazione Giovani

1. La registrazione al programma avviene con l’adesione alla “Garanzia Giovani” tramite il portale MyANPAL oppure, in alternativa, tramite i portali regionali “Garanzia Giovani”.

2. Nei casi in cui i destinatari abbiano un Patto di servizio nell’ambito del Programma “Garanzia di Occupazione per il Lavoratori” (di seguito, GOL), già sottoscritto al momento della presentazione da parte dei datori di lavoro dell’istanza preliminare di ammissione all’incentivo, tale Patto di servizio GOL vale come registrazione al Programma Operativo Nazionale Iniziativa Occupazione Giovani.

Articolo 3

Risorse finanziarie

1. Per l’attuazione dell’incentivo è impegnato l’importo complessivo di 85.700.000,00 euro, di cui:

a) 24.400.000,00 euro per il 2023 a valere sul PON IOG 2014-2020;

b) 61.300.000,00 euro per il 2024 a valere sul PN GDL 2021-2027;

2. Le risorse stanziate sono ripartite per regione sulla base della stima INPS dei relativi fabbisogni, come indicato nella tabella di seguito riportata:

RegioneRisorse PON IOG conferite all’incentivo NEETRisorse PN GDL conferite all’incentivo NEETTotale risorse conferite all’incentivo NEET
ABRUZZO473.0001.168.0001.641.000
BASILICATA168.000417.000585.000
CALABRIA482.0001.196.0001.678.000
CAMPANIA2.156.0005.345.0007.501.000
EMILIA ROMAGNA1.883.0004.669.0006.552.000
FRIULI VENEZIA GIULIA455.0001.127.0001.582.000
LAZIO1.949.0004.833.0006.782.000
LIGURIA341.000846.0001.187.000
LOMBARDIA6.903.00017.116.00024.019.000
MARCHE531.0001.318.0001.849.000
MOLISE89.000221.000310.000
PIEMONTE1.729.0004.286.0006.015.000
Pr. Aut. BOLZANO803.000803.000
Pr. Aut. TRENTO295.000731.0001.026.000
PUGLIA1.193.0002.958.0004.151.000
SARDEGNA505.0001.253.0001.758.000
SICILIA1.451.0003.597.0005.048.000
TOSCANA1.202.0002.980.0004.182.000
UMBRIA228.000566.000794.000
VALLE D’AOSTA41.000102.000143.000
VENETO2.326.0005.768.0008.094.000
TOTALE24.400.00061.300.00085.700.000

8. Le spese relative agli incentivi spettanti in relazione alle assunzioni effettuate con sede di lavoro ricadente nel territorio della Provincia Autonoma di Bolzano saranno poste integralmente a carico del PN “Giovani, donne e lavoro”.

9. Al fine di valutare il rispetto dei limiti di spesa, per ciascuna istanza presentata ammessa, l’INPS prenota, sulla base della disponibilità finanziaria sopra esposta, una somma pari all’importo complessivo spettante al datore di lavoro, per 12 mensilità.

10. All’approssimarsi dei limiti di spesa di cui al comma 1, e nei casi in cui il fabbisogno risultasse prospetticamente superiore ai suddetti limiti, l’INPS comunica l’aggiornamento degli importi stimati necessari alla copertura di detto fabbisogno, ripartiti per regione, ad ANPAL, la quale potrà valutare l’opportunità di rimodulare gli importi assegnati a ciascuna categoria di regione per favorire il pieno utilizzo delle risorse.

11. Al fine di garantire il pieno utilizzo delle risorse, anche in vista della chiusura della Programmazione FSE 2014 – 2020, e coerentemente con gli obiettivi di avanzamento fisico e finanziario dei Programmi, l’Agenzia si riserva altresì la possibilità di incrementare gli importi stanziati per l’incentivo di cui all’articolo 1.

Articolo 4

Fruizione dell’incentivo in conformità della disciplina di cui al Regolamento UE n. 651/2014

1. L’incentivo può essere fruito qualora l’assunzione del giovane comporti un incremento occupazionale netto, ai sensi dell’articolo 32, paragrafo 3, del Regolamento (UE) n. 651/2014 del 17 giugno 2014.

2. L’incentivo è riconosciuto nei limiti dell’intensità massima di aiuto previsti dall’articolo 32 del Regolamento UE n. 651/2014.

3. Per i giovani di età compresa tra i 25 e i 29 anni, l’incentivo può essere fruito solo quando, in aggiunta ai requisiti di cui all’articolo 1, ricorra una delle seguenti condizioni:

a) il giovane sia privo di impiego regolarmente retribuito da almeno sei mesi, ai sensi del D.M. 17 ottobre 2017;

b) il giovane non sia in possesso di un diploma di istruzione secondaria di secondo grado o di una qualifica o diploma di istruzione e formazione professionale;

c) il giovane abbia completato la formazione a tempo pieno da non più di due anni e non abbia ancora ottenuto il primo impiego regolarmente retribuito;

d) il giovane sia assunto in professioni o settori caratterizzati da un tasso di disparità uomo-donna che supera almeno del 25% la disparità media uomo-donna in tutti i settori economici dello Stato ovvero sia assunto in settori economici in cui sia riscontrato il richiamato differenziale nella misura di almeno il 25%, se il lavoratore interessato appartiene al genere sottorappresentato, ai sensi del decreto interministeriale del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, di concerto con il Ministero dell’Economia e Finanze, 16 novembre 2022, n. 327, di attuazione dell’articolo 2, punto 4, lett. f) del Regolamento (UE) n. 651/2014.

Articolo 5

Disposizioni finali

1. La disciplina dei rapporti tra l’ANPAL e l’INPS, nonché dei reciproci obblighi, è definita con convenzione.

2. Le procedure operative di attuazione della misura saranno illustrate in apposita circolare emanata dall’INPS.

3. Il presente decreto sarà pubblicato nella sezione dedicata prevista nel sito internet dell’ANPAL www.anpal.gov.it