La Corte di Cassazione, sezione penale, con la sentenza n. 29582 depositata il 7 luglio 2023, intervenendo in tema di bancarotta impropria, ha ribadito che quando “… la stima sia stata fallace e, quindi, scientificamente errata, non significa che sia stata anche falsa. Come si è detto in precedenza, la possibilità di applicare i criteri di veridicità o di falsità ad un enunciato valutativo dipende dal grado di specificità e di elasticità dei criteri di riferimento rispetto ai quali deve essere operato il giudizio di conformità del dato storico (Sez. 5, n. 3552 del 09/02/1999, Rv. 213366).
Il principio OIC, nella sua stessa formulazione letterale, è volutamente elastico. Non esclude l’applicazione del criterio utilizzato dal D. V., anzi lo impone, ma ne corregge l’operatività ancorando il limite superiore ad un’ulteriore valutazione, concernente le concrete prospettive di reddito legate al progetto: sarà legittima la capitalizzazione dei costi di sviluppo solo se i ricavi che prevede di realizzare dal progetto siano almeno sufficienti a coprire i costi. Si impone, quindi, un’ulteriore valutazione consistente nell’attualizzazione dei flussi reddituali futuri prodotti dall’azienda; essa stessa intrinsecamente variabile e dipendente dalle specifiche prospettive imprenditoriali e dalle particolari contingenze storiche del mercato di riferimento. …”
In particolare, per i giudici di piazza Cavour, “… proprio alla luce di tale elasticità e della duplice valutazione presupposta nell’applicazione di questo criterio, la semplice indicazione della (pacifica) necessità di una valutazione (integrativa) di redditività non appare elemento sufficiente per sostanziare il giudizio di falsità: sarebbe stato necessario quanto meno indicare i criteri di valutazione ritenuti applicabili e rilevanti (alla luce della situazione concreta), specificando, poi, in che modo l’omissione di questi ultimi abbia concretamente inciso sulla determinazione del valore. …”
Nella sentenza in commento, i giudici di legittimità hanno anche chiarito che “… essere a conoscenza della situazione economica, patrimoniale e finanziaria di una società non permette affatto di desumere né un’ipotizzata falsità della perizia (afferente, esclusivamente, alle consistenze trasferite); né la conoscenza dell’asserito intento fraudolento degli amministratori (sotteso, in ipotesi, all’operazione), né, in ultimo, l’incidenza economica della stessa sulla cessionaria (poi fallita). …”
Per la S.C. non si configura il reato per bancarotta impropria senza il nesso causale che deve legare la condotta dell’imputato al fallimento e il profilo soggettivo che caratterizza il reato contestato, inoltre non è sufficiente rilevare gli stretti rapporti fra il professionista e gli imprenditori protagonisti del trasferimento d’azienda per desumere la falsità della stima, in quanto il dolo deve attingere l’intero fatto tipico.
Nella redazione della perizia valutativa di immobilizzazioni immateriali la possibilità di applicare i criteri di veridicità o di falsità a un enunciato di valutazione dipende dal grado di specificità ed elasticità dei criteri di riferimento rispetto ai quali deve essere compiuto il giudizio di conformità del dato storico.
Infatti il dissesto della società “incriminata” è stata causata dal trasferimento di elevati debiti e passività nell’ambito del conferimento dell’azienda, non bilanciati da un capitale sufficiente e da una reale prospettiva di sviluppo.
La vicenda ha riguardato, oltre agli amministratori, il collegio sindacale ed un commercialista a cui era stato conferito l’incarico di redigere una perizia valutativa nei cui confronti veniva contestato il reato di cui articolo 223, secondo comma numero 1, L. Fall. in concorso con gli organi di gestione dell’impresa. I tre professionisti furono condannati in primo e secondo grado per il reato ascritto. Il professionista incaricato di redigere la perizia dei conferimenti per l’aumento di capitale sociale ai sensi dell’articolo 2465 c.c., mentre per i due componenti del collegio sindacale per aver omesso di adempiere i doveri di vigilanza e di esercitare i poteri di controllo stabiliti dagli articoli 2403 e 2403 bis c.c..