AGENZIA delle ENTRATE – Risoluzione n. 45/E del 26 luglio 2023
Credito d’imposta per investimenti in beni strumentali di cui all’articolo 1, comma 1057-bis, della Legge 30 dicembre 2020, n. 178 – Ridenominazione del codice tributo “6936”
L’articolo 1, comma 1057-bis, della legge 30 dicembre 2020, n. 178 riconosce, alle imprese che effettuano investimenti in beni strumentali nuovi indicati nell’allegato A annesso alla legge 11 dicembre 2016, n. 232, un credito di imposta alle condizioni ivi indicate.
Tanto premesso, per consentire l’utilizzo in compensazione del credito di imposta in argomento, mediante modello F24 da presentare esclusivamente tramite i servizi telematici resi disponibili dall’Agenzia delle Entrate, si ridenomina il seguente codice tributo, di cui alle risoluzioni n. 3/E del 13 gennaio 2021 e n. 68/E del 30 novembre 2021:
– “6936” denominato “Credito d’imposta investimenti in beni strumentali nuovi di cui all’allegato A alla legge n. 232/2016 – art. 1, commi 1056, 1057 e 1057-bis, legge n. 178/2020”.
Restano ferme le indicazioni sulle modalità di compilazione contenute nella citata risoluzione n. 3/E del 13 gennaio 2021.