La vicenda ha riguardato il il legale rappresentante di una società quale datore di lavoro accusato di avere omesso di versare le ritenute previdenziali e assistenziali operate sulle retribuzioni dei lavorati dipendenti (delitto di cui all’articolo 2 commi 1 e 1-bis, l. 463/1983). L’imputato veniva assolto, dal Tribunale, per il reato ascrittogli. Avverso la decisone di primo grado veniva proposto appello. La Corte territoriale in riforma della sentenza del Tribunale condannava l’imputato, il quale proponeva ricorso in cassazione fondato su un unico motivo riguardante il vizio di violazione di legge riferito all’art. 2 commi 1 e 1-bis, l. 463/1983 e vizio di motivazione.
Gli Ermellini dichiarano inammissibile il ricorso.
I giudici di legittimità precisano, come da costante orientamento, che “… il debito contributivo è collegato al pagamento delle retribuzioni: ogni qualvolta il datore di lavoro effettua tali pagamenti sorge, a suo carico, l’obbligo di versare le somme dovute all’INPS, trattenendole sulle retribuzioni stesse di cui costituiscono quota parte. L’art. 2115 cod. civ., infatti, impone al datore di lavoro di versare anche la parte di contributo che è a carico del lavoratore, salvo il diritto di rivalsa. …” (così, tra le altre, Cass. Sez. III pen. n. n. 36421/2019).
Ed inoltre che la prova del credito risulta dai mod. DM 10 virtuali, hanno ribadito che «in tema di omesso versamento delle ritenute previdenziali è assistenziali operate dal datore di lavoro, i modelli DM 10, formati secondo il sistema informatico UNIEMENS, possono essere valutati come piena prova della effettiva corresponsione delle retribuzioni, trattandosi di dichiarazioni che, seppure generate dal sistema informatico dell’INPS, sono formate esclusivamente sulla base dei dati risultanti dalle denunce individuali e dalla denuncia aziendale fornite dallo stesso contribuente» (Sez. U, n. 10424 del 18/01/2018, Del Fabro, 272163 – 01; Sez. 3, n. 42715 del 28/06/2016 – dep. 10/10/2016, Franzoni, Rv. 26778101; Sez. 3, n. 28672 del 24/09/2020, Brunozzi, Rv. 280089 – 01; Sez. 7, Ordinanza n. 39300 del 16/09/2022, Ciullo).
I giudici di piazza Cavour rammentano che “… a fronte dell’onere probatorio assolto dalla pubblica accusa, anche sulla base di presunzioni, spetta all’imputato allegare il contrario sulla base di concreti ed oggettivi elementi fattuali, poiché è l’imputato che, in considerazione del principio della c.d. «vicinanza della prova», può acquisire o quanto meno fornire, tramite l’allegazione, tutti gli elementi per provare il fondamento della tesi difensiva Sez. 2, n. 6734 del 30/01/2020, Bruzzese, Rv. 278373 – 01; Sez. 2, n. 7484 del 21/01/2014, Borroni, Rv. 259245 – 01). …”
Sulla prospettata linea difensiva della crisi di liquidita dell’impresa, poi fallita, i giudici del Supremo consesso hanno ribadito che “… in ipotesi di conflitto tra l’obbligo contributivo e il diritto dei lavoratori a percepire la retribuzione agli stessi spettante, non illogicamente è stato ritenuto di dover accordare prevalenza a quello che, solo, riceve, secondo la non irragionevole scelta del legislatore, una tutela penalistica attraverso la previsione della fattispecie incriminatrice qui in rilievo. Pertanto, l’imputato avrebbe dovuto, dinnanzi al contestuale sorgere delle due obbligazioni, accantonare le somme corrispondenti al debito previdenziale, onde provvedere al versamento entro il sedici del mese successivo (cfr. amplius, in motivazione, Sez. 3, n. 56432 del 18/07/2017, Franzini, non mass.)». …” (Cass. sentenza n. 19671 del 6/03/2018)
Pertanto, concludono i giudici della Suprema Corte, la “… circostanza che l’azienda, alla scadenza mensile della relativa obbligazione retributiva, abbia continuato a corrispondere lo stipendio ai dipendenti, come emerge dai DM10 virtuali, evidenzia come la crisi di liquidità non fosse «assoluta» e che, pertanto, l’impresa non si trovava in quella situazione di impossibilità di compiere scelte alternative. …”