AGENZIA delle ENTRATE – Risposta n. 411 del 2 agosto 2023
Credito di imposta Art–Bonus – Articolo 1, comma 1, del decreto legge n. 83 del 2014 – Erogazioni liberali finalizzate allo specifico sostegno dell’attività di conservazione, manutenzione e valorizzazione di beni culturali di una Fondazione che ha sede in un immobile di proprietà di una Regione
Con l’istanza di interpello specificata in oggetto, è stato esposto il seguente
Quesito
La Fondazione istante (di seguito ”Fondazione” o ”Istante”) è una fondazione privata che ha sede e svolge la propria attività in un edificio pubblico appositamente destinato dal 1888. Essa svolge attività museale polivalente con fototeca, biblioteca e archivio storico aperti alla pubblica fruizione. La visita al museo prevede un biglietto di ingresso di euro 5, gratuito per particolari categorie, tra cui studenti, portatori di handicap e under 15, le altre attività sono offerte gratuitamente all’utenza.
Tra la Regione, proprietaria dell’immobile ove ha sede la Fondazione, proprietaria dei beni in esso sistemati, esiste un comodato transattivo, dovuto all’esistenza di un vincolo di unitarietà tra i predetti beni e l’immobile, stabilito con decreto dell’allora Ministero dei beni e delle attività culturali.
Ciò posto, la Fondazione chiede se le erogazioni liberali destinate al sostegno della propria attività rientrano nell’ambito di applicazione dei benefici di cui all’articolo 1, comma1, del decreto legge 31 maggio 2014, n. 83, convertito con modificazioni dalla legge 29 luglio 2014, n. 106 (cd. ”Art Bonus”).
Soluzione interpretativa prospettata dal contribuente
L’Istante ritiene che le erogazioni liberali ricevute possano beneficiare dell’agevolazione di cui all’articolo 1, comma1, del decreto legge 31 maggio 2014, n. 83, convertito con modificazioni dalla legge 29 luglio 2014, n. 106 (cd. ”Art Bonus”).
Parere dell’agenzia delle entrate
L’articolo 1 del decreto legge 31 maggio 2014, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2014, n. 106, al comma 1, prevede un credito d’imposta (c.d. Art bonus), nella misura del 65 per cento delle erogazioni effettuate in denaro da persone fisiche, enti non commerciali e soggetti titolari di reddito d’impresa per «interventi di manutenzione, protezione e restauro di beni culturali pubblici, per il sostegno degli istituti e dei luoghi della cultura di appartenenza pubblica, delle fondazioni liricosinfoniche e dei teatri di tradizione, delle istituzioni concertistico-orchestrali, dei teatri nazionali, dei teatri di rilevante interesse culturale, dei festival, delle imprese e dei centri di produzione teatrale e di danza, nonché dei circuiti di distribuzione e per la realizzazione di nuove strutture, il restauro e il potenziamento di quelle esistenti di enti o istituzioni pubbliche che, senza scopo di lucro, svolgono esclusivamente attività nello spettacolo».
Tale credito d’imposta riconosciuto alle persone fisiche e agli enti non commerciali nei limiti del 15 per cento del reddito imponibile ed ai soggetti titolari di reddito d’impresa nei limiti del 5 per mille dei ricavi annui, ripartito in tre quote annuali di pari importo è altresì riconosciuto anche qualora le erogazioni liberali in denaro effettuate per interventi di manutenzione, protezione e restauro di beni culturali pubblici siano destinate ai soggetti concessionari o affidatari dei beni oggetto di tali interventi.
Come precisato nella circolare n. 24/E del 31 luglio 2014, il credito d’imposta spetta per le erogazioni liberali effettuate in denaro per i seguenti scopi:
- interventi di manutenzione, protezione e restauro di beni culturali pubblici;
- sostegno degli istituti e dei luoghi della cultura di appartenenza pubblica (come definiti dall’articolo 101 del Codice dei beni culturali e del paesaggio di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42), delle fondazioni liricosinfoniche e dei teatri di tradizione, delle istituzioni concertisticoorchestrali, dei teatri nazionali, dei teatri di rilevante interesse culturale, dei festival, delle imprese e dei centri di produzione teatrale e di danza, nonché dei circuiti di distribuzione;
- realizzazione di nuove strutture, restauro e potenziamento di quelle esistenti di Enti o Istituzioni pubbliche che, senza scopo di lucro, svolgono esclusivamente attività nello spettacolo;
- realizzazione di interventi di restauro, protezione e manutenzione di beni culturali pubblici qualora vi siano soggetti concessionari o affidatari del bene stesso.
Con riferimento alla fattispecie in esame, al fine di giungere ad una definizione condivisa della questione, è stato necessario acquisire il parere dal competente Ministero della cultura.
Detto Ministero ha affermato che, in merito all’applicabilità dell’agevolazione fiscale prevista dall’articolo 1 del decreto legge n. 83 del 2014, ad erogazioni liberali destinate al sostegno dell’attività dell’Istante «come illustrato in sede di interpello, la Fondazione è un ente con personalità giuridica di diritto privato che svolge la propria attività museale polivalente all’interno di un immobile di proprietà della Regione. Si rileva, inoltre, che tra il richiamato soggetto pubblico e la Fondazione istante, titolare dei beni collocati all’interno dell’immobile, esiste un comodato transattivo in ragione di un vincolo di unitarietà, stabilito con decreto dell’allora Ministero per i beni e le attività culturali.
In forza del dato normativo, possono accedere al beneficio fiscale di cui all’articolo 1 del decreto legge 31 maggio 2014, n. 83, soltanto le erogazioni liberali in denaro effettuate «per interventi di manutenzione, protezione e restauro di beni culturali pubblici, per il sostegno degli istituti e dei luoghi della cultura di appartenenza pubblica (…)».
Dalle richiamate coordinate normative risulta, dunque, elemento indefettibile, ai fini del riconoscimento del c.d. Art bonus, il requisito dell’appartenenza pubblica del patrimonio culturale.
Ne deriva che sembra potersi concludere nel senso della ammissibilità all’agevolazione fiscale di cui all’articolo 1 del decreto legge 31 maggio 2014, n. 83, soltanto delle erogazioni liberali destinate a sostenere gli interventi di manutenzione, protezione e restauro dell’immobile sede della Fondazione, in ragione della sua appartenenza pubblica. Appare il caso di precisare che tale conclusione presuppone la caratterizzazione giuridica di bene culturale del bene immobile assegnato alla Fondazione».
Sulla base del citato parere, sono ammissibili all’agevolazione fiscale Art bonus i contributi destinati a sostenere gli interventi di manutenzione, protezione e restauro dell’immobile sede della Fondazione istante, qualora lo stesso abbia la caratterizzazione giuridica di bene culturale.
Il presente parere viene reso sulla base degli elementi e dei documenti presentati, assunti acriticamente così come illustrati nell’istanza di interpello, nel presupposto della loro veridicità e concreta attuazione del contenuto.