MINISTERO dell’ UNIVERSITÀ e della RICERCA – Decreto ministeriale del 24 maggio 2023
Attuazione dell’articolo 6 della legge 8 novembre 2021, n. 163, recante «Disposizioni in materia di titoli universitari abilitanti» – Laurea professionalizzante in professioni tecniche per l’edilizia e il territorio (Classe L-P01)
Art. 1
Modalità semplificate di espletamento dell’esame di Stato
1. Coloro che hanno conseguito o che conseguono il titolo di laurea professionalizzante afferente alla classe L-P01 in base al previgente ordinamento didattico non abilitante, si abilitano all’esercizio della professione a seguito del superamento di un esame di Stato, da svolgersi con le modalità semplificate di cui al presente decreto.
2. L’esame di Stato di cui al comma 1 è volto ad accertare il grado di preparazione del candidato all’esercizio della professione e consiste in un colloquio, a scelta dello studente, sulle attività di tirocinio svolte o sulla risoluzione di un caso pratico affrontato nel corso dei tirocini. In entrambi i casi è accertata la conoscenza delle norme deontologiche.
3. La valutazione della prova è espressa in centesimi.
L’abilitazione è conseguita con una votazione di almeno 60/100.
4. Le sessioni dell’esame di Stato di cui al presente decreto, relative agli anni 2023 e 2024, sono indette con ordinanza del Ministro dell’istruzione e del merito. Decorsi tre anni dalla data di entrata in vigore della legge 8 novembre 2021, n. 163, il laureato non abilitato può chiedere ad un Ateneo, sede del corso di laurea professionalizzante – classe L-P01, di sostenere tale esame nelle sedute previste per lo svolgimento della prova pratica valutativa disciplinata dal decreto ministeriale di cui all’art. 3 della legge 8 novembre 2021, n. 163.
5. La valutazione dell’esame di Stato è effettuata da una Commissione giudicatrice in composizione paritetica, composta da almeno quattro membri. I membri della commissione sono, per la metà, docenti universitari, uno dei quali con funzione di Presidente, designati dal Consiglio del corso di studio, e, per l’altra metà, professionisti di comprovata esperienza, designati dalle rappresentanze professionali competenti, con almeno cinque anni di esercizio professionale.