Corte di Cassazione, ordinanza n. 23100 depositata il 13 luglio 2023
Giudizio di ottemperanza
Rilevato che:
1. La Commissione tributaria provinciale di Roma, nel giudizio di ottemperanza proposto da T.G. per l’esecuzione di un giudicato ad essa favorevole per il rimborso di una somma di denaro pignorata presso la Banca d’Italia, dichiarava estinto il giudizio per cessata materia del contendere. In particolare, prendeva atto che, contrariamente a quanto dedotto dalla ricorrente, un altro giudizio di ottemperanza per l’esecuzione della medesima sentenza si era concluso con ordinanza definitoria del 6/04/2017 a seguito della comunicazione datata 28/10/2016 con cui l’Agenzia delle entrate, Direzione provinciale I di Roma, aveva comunicato l’avvenuta attuazione dei provvedimenti per l’ottemperanza e che quindi non residuava materia contenziosa neanche nei confronti di Equitalia.
2. Contro tale decisione propone ricorso T.G., affidandosi ad un motivo.
E’ rimasta intimata Agenzia delle entrate Riscossione, cui il ricorso è stato notificato a mezzo p.e.c. all’indirizzo estratto dal pubblico elenco INIPEC.
Il ricorso è stato fissato per la camera di consiglio del 12/05/2023, ai sensi degli artt. 375, ultimo comma, e 380-bis.1, cod. proc. civ., il primo come modificato ed il secondo introdotto dal d.l. 31/08/2016, n. 168, conv. in l. 25/10/2016, n. 197.
Considerato che:
1. La ricorrente propone un unico motivo di ricorso, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3 cod. proc. civ., per violazione e falsa applicazione delle norme di diritto con riguardo agli 2697 cod. civ., 1199 cod. civ., 112, 115 cod. proc. civ., 100 cod. proc. civ.; lamenta in particolare di aver attivato il giudizio di ottemperanza conclusosi con la sentenza impugnata, per l’attuazione della sentenza n. 107/2012 con cui la C.T.P. di Roma aveva accolto il ricorso proposto contro il pignoramento eseguito da Agenzia delle entrate ed Equitalia sud s.p.a., ai sensi dell’art. 72-bis d.p.r. n. 602 del 1973 a seguito del quale era stata staggita la somma di euro 21.108,98; di aver esperito preventivo giudizio di ottemperanza contro Agenzia delle entrate per la esecuzione della medesima sentenza, giudizio conclusosi con sentenza n. 21723/2016 della C.T.P. di Roma ma a seguito del quale essa non aveva ricevuto alcun pagamento; ciò premesso evidenzia che la sentenza sia erronea laddove ha dichiarato la cessazione della materia del contendere, sia perché per essa occorre che le parti si diano reciprocamente atto del sopravvenuto mutamento della situazione sostanziale dedotta in giudizio, mentre nel caso di specie l’Agenzia della riscossione era contumace, sia perché assunta in forza di <<una dichiarazione confessoria dell’ente impositore – resa peraltro in diverso giudizio di ottemperanza azionato dalla concludente nei confronti dell’Agenzia delle entrate – con la quale quest’ultimo ha confessato di non dover restituire nulla alla ricorrente per essere onerato di tale restituzione il solo ente impositore>>; evidenzia che la nota dell’Agenzia delle entrate non può avere alcun valore di quietanza e che nell’altro giudizio era avvenuto solo lo sgravio delle cartella e non la restituzione della somma; successivamente, una volta accertata l’illegittimità della sentenza, la ricorrente chiede che la Corte vagli la fondatezza del ricorso attoreo.
2. Il motivo è fondato.
Va in primo luogo richiamato il principio di diritto espresso da questa Corte quanto all’interpretazione dell’art. 70, comma 10, d.lgs. 31/12/1992, n. 546, che limita le censure ammissibili contro la sentenza pronunciata in esito al giudizio di ottemperanza alle sole violazioni di natura procedimentale; tale disposizione va interpretata nel senso che è possibile denunciare non soltanto la violazione delle norme disciplinanti il predetto giudizio, ma anche ogni altro error in procedendo in cui sia incorso il giudice dell’ottemperanza, ivi incluso il mancato o difettoso esercizio del potere – dovere di interpretare e eventualmente integrare il dictum costituito dal giudicato cui l’amministrazione non si sia adeguata o l’omesso esame di una pretesa che avrebbe dovuto trovare ingresso in quella sede (Cass. 19/05/2022, n. 16289; Cass. 28/09/2018, n. 23487; Cass. 16/04/2014, n. 8830; Cass. 08/02/2008, n. 3057; Cass. 01/12/2004, n. 22565).
La parte correttamente ha quindi proposto ricorso per cassazione, dolendosi della valutazione compiuta dalla C.T.P. in ordine al provvedimento utile per dare attuazione al giudicato, avendo i giudici di merito ritenuto che l’intervenuto sgravio fosse in tal senso satisfattivo, e che, pertanto, nessun interesse giustificasse la prosecuzione del giudizio di ottemperanza, e su tale assunto avendo dichiarato cessata la materia del contendere (cfr. Cass. 28/02/2011, n. 4796).
Va all’uopo evidenziato che, nell’ambito del giudizio d’ottemperanza alle decisioni delle commissioni tributarie, è interpretazione unanime di questa Corte che il potere del giudice sul comando definitivo inevaso va esercitato entro i confini invalicabili posti dall’oggetto della controversia definita col giudicato (c.d. carattere chiuso del giudizio di ottemperanza), di tal che il giudice dell’ottemperanza può, sì, enucleare e precisare il contenuto degli obblighi nascenti dalla decisione passata in giudicato, chiarendone il reale significato e rendendolo quindi <<effettivo>>, ma nel limite invalicabile di non poter attribuire un diritto nuovo ed ulteriore rispetto a quello riconosciuto con la sentenza da eseguire (cfr. Cass. 24/06/2005, n. 13681), e di non poter negare il diritto riconosciuto dal dictum azionato (cfr. Cass. 16/06/2014, n. 8830; Cass. 29/05/2019, n. 14642).
Appare pacifico in fatto che per l’ottemperanza alla medesima sentenza della C.T.P., la ricorrente ha attivato un primo giudizio contro l’Agenzia delle entrate e un secondo giudizio contro l’Agenzia delle entrate Riscossione, conclusosi con la pronuncia impugnata in questa sede, con una mera relatio alla sentenza resa nel primo (<<in considerazione dell’ordinanza definitoria resa dalla stessa CTP nel giudizio di ottemperanza RG 3882/16 per la medesima vicenda>>, ordinanza definitoria adottata a seguito della comunicazione datata 28/10/2016 con cui l’Agenzia delle entrate Direzione provinciale di Roma I ha comunicato l’avvenuta attuazione dei provvedimenti per l’ottemperanza n 107/28/12 e che quindi <<non residua alcuna materia contenziosa neanche nei confronti di Equitalia>>), dando rilevanza ad una comunicazione dell’Agenzia delle entrate, peraltro non parte del giudizio, che, per come riprodotta in atti, non riconosce il pagamento cui il giudizio era mirato.
3. Il ricorso va quindi accolto; la sentenza va cassata e la causa rinviata alla Corte di giustizia tributaria di primo grado di Roma