La Corte di Cassazione con l’ordinanza n. 21955 depositata il 21 luglio 2023, intervenendo in tema di risarcimento danni per malattie professionali ha ribadito che “… il lavoratore che agisca nei confronti del datore di lavoro per il risarcimento integrale del danno patito, a seguito di infortunio sul lavoro o malattia professionale, ha l’onere di provare il fatto costituente l’inadempimento ed il nesso di causalità materiale tra l’inadempimento e il danno, ma non anche la colpa della controparte, nei cui confronti opera la presunzione prevista dall’art. 1218 c.c. In particolare, nel caso di omissione di misure di sicurezza espressamente previste dalla legge, o da altra fonte vincolante, cd. nominate, la prova liberatoria incombente sul datore di lavoro si esaurisce nella negazione degli stessi fatti provati dal lavoratore; viceversa, ove le misure di sicurezza debbano essere ricavate dall’art. 2087 c.c., cd. innominate, la prova liberatoria è generalmente correlata alla quantificazione della misura di diligenza ritenuta esigibile nella predisposizione delle indicate misure di sicurezza, imponendosi l’onere di provare l’adozione di comportamenti specifici che siano suggeriti da conoscenze sperimentali e tecniche, quali anche l’assolvimento di puntuali obblighi di comunicazione (Cass. 19 luglio 2007, n. 16003; Cass. 11 aprile 2013, n. 8855; Cass. 26 aprile 2017, n. 10319). E più specificamente, al lavoratore che lamenti di avere subito, a causa dell’attività lavorativa svolta, un danno alla salute incombe l’onere di provare, oltre all’esistenza di tale danno, la nocività dell’ambiente di lavoro, nonchè il nesso tra l’una e l’altra (Cass. 8 ottobre 2018, n. 24742; Cass. 19 ottobre 2018, n. 26495; Cass. 6 novembre 2019, n. 28516). …”

La vicenda ha riguardato un lavoratore dipendente che aveva citato in giudizio il datore di lavoro per ottenere il risarcimento del danno differenziale da malattia professionale contratta nello svolgimento dell’attività lavorativa di tubista carpentiere. Il Tribunale adito accoglie la richiesta del lavoratore. Il datore di lavoro avverso la decisione di primo grado ricorre alla Corte di Appello. I giudici di appello riformano la sentenza impugnata ritendo che i dati raccolti non dimostrassero l’esposizione del lavoratore a specifici agenti chimici, il tempo e le modalità di tale esposizione e che, pertanto, non potesse individuarsi un rapporto di causalità tra l’attività lavorativa svolta dal predetto e la patologia che ne aveva causato il decesso. Gli eredi del lavoratore propongono ricorso in cassazione fondato su un unico motivo.

Gli Ermellini dichiarano inammissibile il ricorso degli eredi del lavoratore. In particolare hanno ritenuto correttamente applicati i principi di diritto regolanti la materia e il criterio causale proprio del giudizio civile, ispirato alla regola di preponderanza dell’evidenza o “del più probabile che non” (Cass. 3 gennaio 2017, n. 47; Cass. 27 settembre 2018, n. 23197);

I giudici di legittimità ribadiscono che l’onere di provare il fatto costituente l’inadempimento e il nesso di causalità materiale tra l’inadempimento e il danno incombe sul lavoratore che richiede il risarcimento del danno per infortunio sul lavoro o per malattia professionale, ma non non deve provare anche la colpa del datore di lavoro, in quanto opera una presunzione legale sancita dall’articolo 1218 c.c.

Pertanto nei casi di:

  • omissioni delle misure di sicurezza previste dalle leggio o altre fonti vincolati la prova liberatoria incombe sul datore di lavoro;
  • qualora le misure di sicurezza debbano essere ricavate dall’art. 2087 c.c. la prova liberatoria è generalmente correlata alla quantificazione della misura di diligenza ritenuta esigibile nella predisposizione delle indicate misure di sicurezza.